§ 4.8.9 - L.R. 29 luglio 1966, n. 21.
Intervento straordinario per la costruzione di alloggi per sinistrati della città di Agrigento, a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:29/07/1966
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'acquisto ed al collocamento in opera di alloggi prefabbricati da destinare agli abitanti degli edifici della città di [...]
Art. 2.      La progettazione e le esecuzioni delle opere previste dall'articolo 1 e la gestione tecnico-amministrativa e contabile sono delegate all'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento [...]
Art. 3.      All'assegnazione dei locali e degli alloggi da adibire alle finalità previste dal secondo comma dell'art. 1, provvede una commissione presieduta dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato [...]
Art. 4.      Ai fini dell'attuazione delle norme contenute nell'art. 2 si provvede a mezzo di ordini di accreditamento a favore dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento, anche in deroga [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.8.9 - L.R. 29 luglio 1966, n. 21.

Intervento straordinario per la costruzione di alloggi per sinistrati della città di Agrigento, a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(G.U.R. 30 luglio 1966, n. 37).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'acquisto ed al collocamento in opera di alloggi prefabbricati da destinare agli abitanti degli edifici della città di Agrigento di cui sia stato disposto lo sgombero per motivi di pubblica incolumità nonché alle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture necessarie fra cui le opere di fognature, condotte ed allacciamenti idrici, impianti di illuminazione ed altre opere connesse.

     E', altresì, autorizzato all'acquisto ed al collocamento in opera di edifici prefabbricati da destinare a scuole e ad attività connesse alle esigenze derivanti dal nuovo insediamento.

 

     Art. 2.

     La progettazione e le esecuzioni delle opere previste dall'articolo 1 e la gestione tecnico-amministrativa e contabile sono delegate all'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento .

     Ai fini dell'applicazione delle norme previste dalla presente legge, l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile provvede, senza l'audizione di preventivi pareri previsti dalle norme vigenti, all'approvazione dei progetti ed alla procedura dell'appalto delle opere, anche in deroga delle norme vigenti.

     E' altresì autorizzato all'acquisto diretto, od all'appalto a trattativa privata, per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge.

     L'approvazione dei progetti da parte dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e delle espropriazioni.

     Per l'occupazione delle aree e per le conseguenti espropriazioni provvede il Prefetto, su richiesta dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento.

 

     Art. 3.

     All'assegnazione dei locali e degli alloggi da adibire alle finalità previste dal secondo comma dell'art. 1, provvede una commissione presieduta dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato e composta dall'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile o da un suo delegato, dal Sindaco di Agrigento o da un suo delegato, dal Medico provinciale o da un suo delegato, e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione delle norme contenute nell'art. 2 si provvede a mezzo di ordini di accreditamento a favore dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento, anche in deroga dei limiti di importo previsti dalla vigente legislazione regionale.

     Sulle relative disponibilità l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento, provvede ai pagamenti ed è tenuto, a lavori eseguiti, a presentare i rendiconti all'Assessore per i lavori pubblici.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

     Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

 

     - Cap. 84 -      L. 550.000.000

     - Cap. 147 -     L. 100.000.000

     - Cap. 574 -     L.  50.000.000

     - Cap. 670 -     L. 100.000.000

     - Cap. 684-ter - L. 150.000.000

     - Cap. 687 -     L.  50.000.000

 

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.