§ 4.5.69 - L.R. 10 agosto 1995, n. 58.
Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:10/08/1995
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Piano di risanamento delle acque.
Art. 2.  Trasporto dei reflui non tossici.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.5.69 - L.R. 10 agosto 1995, n. 58.

Disposizioni urgenti in materia di adeguamento delle pubbliche fognature.

(G.U.R. n. 41 del 10 agosto 1995).

 

Art. 1. Piano di risanamento delle acque.

     1. Entro trecentossessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque e alla successiva emanazione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dell'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

     2. [1].

     3. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti, nonché quelli dotati di impianti in esercizio che debbano ancora adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, e attivano, ove mancante, almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.

     4. Le norme regionali in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono abrogate.

     5. [2].

 

     Art. 2. Trasporto dei reflui non tossici.

     1. Con le stesse modalità di cui al titolo IV della legge 15 maggio 1986, n. 27, sono trasportati i reflui non classificabili tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, provenienti da insediamenti produttivi, purché gli stessi rispettino, per i parametri di natura tossica persistente e bio-accumulabile i limiti di cui alla tabella 2 allegata alla medesima legge n. 27 del 1986.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Aggiunge un comma all'art. 6 della L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[2] Integra l'art. 12, terzo comma, della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.