§ 4.4.12 - L.R. 29 luglio 1965, n. 19.
Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:29/07/1965
Numero:19


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 6.      Le norme della presente legge riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Azienda siciliana trasporti si applicano a decorrere dalla scadenza del [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 20 della L. 13 marzo 1950, n. 22, è abrogato.
Art. 9.      Ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione è autorizzata la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti:
Art. 10.      Eccettuate le autolinee per le quali l'Azienda siciliana trasporti abbia diritti preferenziali a norma della L. 28 settembre 1939, n. 1822, l'Azienda siciliana trasporti nel richiedere nuove [...]
Art. 11.      A chiusura di ogni esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso è concesso all'Azienda siciliana trasporti un contributo di gestione.
Art. 12.      L'Assessore per le finanze può affidare, mediante apposita convenzione, all'A.S.T. servizi relativi all'autoparco regionale, compresi quelli di custodia e di riparazione e manutenzione degli [...]
Art. 13.      In relazione a quanto disposto con l'art. 7 della presente legge l'esercizio finanziario aziendale che avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 1965 sarà chiuso al 31 dicembre 1965 e conterrà i [...]
Art. 14.      Per le finalità previste alla lett. a) dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di lire 1.100 milioni.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni del bilancio della Regione conseguenti all'applicazione della presente legge.
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.12 - L.R. 29 luglio 1965, n. 19.

Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 31 luglio 1965, n. 33).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 3. - 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Le norme della presente legge riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Azienda siciliana trasporti si applicano a decorrere dalla scadenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci attualmente in carica.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 20 della L. 13 marzo 1950, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 9.

     Ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione è autorizzata la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti:

     a) di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni;

     b) di un contributo annuo di 250 milioni e per quindici esercizi a partire dall'esercizio finanziario 1966 per l'ammortamento dei prestiti contratti dall'Azienda per le finalità di cui al presente articolo.

     Il contributo previsto dalla superiore lett. b) è concesso con decreto del Presidente della Regione ed è versato direttamente all'ente mutuante.

 

     Art. 10.

     Eccettuate le autolinee per le quali l'Azienda siciliana trasporti abbia diritti preferenziali a norma della L. 28 settembre 1939, n. 1822, l'Azienda siciliana trasporti nel richiedere nuove concessioni deve essere a ciò autorizzata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo documentato accertamento della economicità della gestione.

     L'accertamento dell'economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale delle aziende da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonché ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso [5].

 

     Art. 11.

     A chiusura di ogni esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso è concesso all'Azienda siciliana trasporti un contributo di gestione.

     Per l'esercizio finanziario 1965 tale contributo è determinato nella misura di lire 100.000.000.

     Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

     A tal fine l'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente ad una relazione finanziaria con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario [6].

     La Giunta di Governo approva l'anzidetto piano e determina la somma da iscrivere nel bilancio della Regione per le finalità del presente articolo [6].

 

     Art. 12.

     L'Assessore per le finanze può affidare, mediante apposita convenzione, all'A.S.T. servizi relativi all'autoparco regionale, compresi quelli di custodia e di riparazione e manutenzione degli automezzi appartenenti alla Regione.

     Al pagamento dei compensi a favore dell'A.S.T. per l'espletamento dei predetti servizi si provvede a carico degli stanziamenti di bilancio per l'autoparco regionale.

 

     Art. 13.

     In relazione a quanto disposto con l'art. 7 della presente legge l'esercizio finanziario aziendale che avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 1965 sarà chiuso al 31 dicembre 1965 e conterrà i risultati della gestione dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1965.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste alla lett. a) dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di lire 1.100 milioni.

     Alla copertura della predetta spesa si provvede con la utilizzazione, fino alla concorrenza della somma di lire 300.000.000, delle disponibilità residue del capitolo aggiunto 957 e per la differenza di lire 800.000.000 a carico del capitolo 607 dello stato di previsione della spesa, per l'esercizio in corso.

     Per le finalità previste alla lett. b) dell'art. 9 è autorizzato a carico del bilancio regionale il limite annuo di spesa di lire 250.000.000 per gli esercizi dal 1966 al 1980.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni del bilancio della Regione conseguenti all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 4 L.R. 13 marzo 1950, n. 22.

[2] Modifica art. 6 L.R. 13 marzo 1950, n. 22, successivamente abrogato.

[3] Gli artt. 3, 4, 5 modificano, rispettivamente, gli artt. 11, 12, 13 L.R. 13 marzo 1950, n. 22.

[4] Sostituisce art. 19 L.R. 13 marzo 1950, n. 22.

[5] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 30 luglio 1969, n. 31. parzialmente abrogato, in seguito, con art. 9 L.R. 20 aprile 1976, n. 43.

[6] Commi aggiunti con art. 5 L.R. 30 luglio 1969, n. 31.

[6] Commi aggiunti con art. 5 L.R. 30 luglio 1969, n. 31.

[7] Norma esaurita.