§ 4.3.53 - L.R. 28 ottobre 1968, n. 30.
Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:28/10/1968
Numero:30


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 3.      La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie [...]


§ 4.3.53 - L.R. 28 ottobre 1968, n. 30.

Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale.

(G.U.R. 2 novembre 1968, n. 50).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie costituite ai sensi del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche ed aggiunte, che siano stati collocati in pensione.

 

 


[1] Sostituisce art. 1 L.R. 25 marzo 1968, n. 6.