§ 4.3.30 - L.R. 20 marzo 1959, n. 8.
Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:20/03/1959
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare con istituti di credito operanti in Sicilia convenzioni per la concessione alle cooperative previste dal D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20, e [...]
Art. 2.      Le somme mutuate sono restituite in 420 mensilità uguali posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto di mutuo.
Art. 3.      L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 è a carico della Regione.
Art. 4.      L'Assessore per il bilancio, con apposito decreto, autorizza la stipulazione del contratto di mutuo determinando la somma da mutuare.
Art. 5.      La concessione del mutuo per la costruzione di stabili sociali è effettuata in favore della cooperativa. Nel contratto di mutuo debbono intervenire, oltre il rappresentante legale, i soci [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è tenuta a trattenere mensilmente ai propri dipendenti mutuatari le rate di cui al precedente art. 2 sulle indennità di cui all'art. 28 della L. 13 maggio 1953, n. 34 [...]
Art. 7.      L'ammortamento dei mutui concessi a norma del D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, per gli appartamenti che risultano di fatto comunque abitati, inizia a decorrere dal mese [...]
Art. 8.      Non possono essere ammesse ai benefici previsti dal D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, nonché della presente legge, le cooperative costituite dopo il 31 dicembre 1958 di [...]
Art. 9.      In caso di trasferimento dei soci assegnatari, l'alienazione dell'appartamento, prima del decorso di cinque anni dall'assegnazione, è consentita soltanto in favore di soggetti aventi requisiti [...]
Art. 10.      Continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 7 e 8 del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e tutte le altre norme del predetto decreto legislativo e successive modificazioni non [...]
Art. 11.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni occorrenti per adeguare la denominazione del capitolo del fondo di rotazione previsto dall'art. 35 [...]


§ 4.3.30 - L.R. 20 marzo 1959, n. 8.

Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 21 marzo 1959, n. 17).

 

Art. 1.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare con istituti di credito operanti in Sicilia convenzioni per la concessione alle cooperative previste dal D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, nonché a loro soci, di mutui per la costruzione di stabili sociali e per l'acquisto di appartamenti.

     Sui mutui, da ammortizzarsi in 35 anni anche in deroga alle norme vigenti comprese quelle statutarie degli istituti di credito, non può gravare, per interessi, diritto di commissione ed altre spese accessorie, un onere annuo superiore al 5%.

 

     Art. 2.

     Le somme mutuate sono restituite in 420 mensilità uguali posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto di mutuo.

     L'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto degli appartamenti in costruzione o per la costruzione di stabili sociali decorre dal mese successivo a quello in cui sono erogate le somme relative all'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

 

     Art. 3.

     L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 è a carico della Regione.

     Al predetto onere si fa fronte con le somme del fondo di rotazione istituito con l'art. 35 della L. 2 aprile 1955, n. 24.

 

     Art. 4.

     L'Assessore per il bilancio, con apposito decreto, autorizza la stipulazione del contratto di mutuo determinando la somma da mutuare.

     L'adempimento del contratto di mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sulle aree e sulle costruzioni a favore dell'istituto di credito mutuante.

 

     Art. 5.

     La concessione del mutuo per la costruzione di stabili sociali è effettuata in favore della cooperativa. Nel contratto di mutuo debbono intervenire, oltre il rappresentante legale, i soci prenotatari degli appartamenti da costruire, i quali prestano fidejussione.

     Costruito lo stabile sociale, la cooperativa procede al collaudo, al piano di riparto della spesa ed all'assegnazione degli appartamenti ai singoli soci.

     Effettuata l'assegnazione, i soci stipulano il contratto di mutuo individuale con l'istituto mutuante e la cooperativa è liberata dalle obbligazioni assunte.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è tenuta a trattenere mensilmente ai propri dipendenti mutuatari le rate di cui al precedente art. 2 sulle indennità di cui all'art. 28 della L. 13 maggio 1953, n. 34 ed alla L. 21 aprile 1955, n. 37, ed a versarle mensilmente all'istituto di credito mutuante [1].

 

     Art. 7.

     L'ammortamento dei mutui concessi a norma del D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, per gli appartamenti che risultano di fatto comunque abitati, inizia a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene accertata l'effettiva abitazione dell'appartamento.

     Per gli stabili sociali, la decorrenza dell'ammortamento ha inizio dal mese successivo all'erogazione delle somme relative all'ultimo stato di avanzamento.

 

     Art. 8.

     Non possono essere ammesse ai benefici previsti dal D.L.vo 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, nonché della presente legge, le cooperative costituite dopo il 31 dicembre 1958 di cui facciano parte soci iscritti in altre cooperative o che abbiano stipulato un contratto di mutuo individuale.

 

     Art. 9.

     In caso di trasferimento dei soci assegnatari, l'alienazione dell'appartamento, prima del decorso di cinque anni dall'assegnazione, è consentita soltanto in favore di soggetti aventi requisiti per ottenere la concessione dei mutui.

 

     Art. 10.

     Continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 7 e 8 del D.L.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20 e tutte le altre norme del predetto decreto legislativo e successive modificazioni non incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 11.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni occorrenti per adeguare la denominazione del capitolo del fondo di rotazione previsto dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 1955, n. 24, alle finalità della presente legge.

 

 


[1] Le indennità sopraindicate sono state soppresse dalla L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.