§ 4.3.28 - L.R. 24 luglio 1958, n. 19.
Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:24/07/1958
Numero:19


Sommario
Art. 1.      L'ordinamento ed i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo, sono [...]
Art. 2.      L'Ente siciliano per le case ai lavoratori provvede alla costruzione ed alla gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare.
Art. 3.      Allo scopo di ridurre i costi di costruzione adottando moderni criteri di prefabbricazione edilizia, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori appronterà, tramite una sua commissione di studio, [...]
Art. 4.      Per la esecuzione di singole opere affidate dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, può farsi luogo ad aperture di credito, a termine della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32. Il [...]
Art. 5.      Sono organi dell'Ente:
Art. 6.      Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da dodici membri ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.
Art. 7.      Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Regione e designati come segue:
Art. 8.      Il patrimonio dell'Ente è costituito:
Art. 9.      Gli alloggi sono composti di un numero di vani da due a cinque, oltre gli accessori.
Art. 10.      Il costo della costruzione degli alloggi deve essere contenuto nei limiti preventivamente stabiliti, di anno in anno, dalla Commissione di cui al successivo art. 12, tenuto conto delle [...]
Art. 11.      Nelle perizie dei lavori è inclusa una somma nella misura massima del 4 per cento, a favore dell'Ente, per spese di progettazione, direzione, amministrazione e per le spese relative alla [...]
Art. 12.      I progetti tecnici debbono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed i piani regolatori.
Art. 13.      La approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della [...]
Art. 14.      Nella attuazione dei propri compiti, l'Ente può avvalersi dell'opera di assistenza tecnico - amministrativa dei Comuni interessati o degli Istituti autonomi per le case popolari, competenti per [...]
Art. 15.      Per le case costruite, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'Ente, purché urbanisticamente idonee.
Art. 16.      Alla assegnazione degli alloggi provvede in ciascun Comune interessato una commissione costituita dal Sindaco, che la presiede, da due componenti scelti rispettivamente dall'Assessore regionale [...]
Art. 17.      La graduatoria delle assegnazioni è pubblicata per trenta giorni nell'Albo pretorio del Comune.
Art. 18.      Gli alloggi costruiti dall'Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, sono assegnati ai lavoratori manuali salariati e ai lavoratori artigiani in possesso dei seguenti [...]
Art. 19.      L'ammontare delle quote capitali delle rate di ammortamento degli alloggi è destinato ad opere di manutenzione ed a ulteriori programmi di edilizia popolare in conformità alla presente legge.
Art. 20.      Gli atti pubblici, compresi quelli concernenti i mutui, ed i contratti in genere dell'Ente sono registrati con la tassa fissa.
Art. 21.      Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzie per i mutui che l'Ente contragga per fruire dei contributi statali.
Art. 22.      Le Consiglio di Amministrazione dell'Ente concernenti le direttive di azione, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, sono sottoposte alla approvazione [...]
Art. 23.      Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il Regolamento per la esecuzione della medesima.
Art. 24.      Entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione delibera il Regolamento e le tabelle organiche del personale che avrà lo stato giuridico ed [...]
Art. 25.      Sono abrogate le leggi regionali 18 gennaio 1949, n. 1; 3 luglio 1950, n. 52; 3 luglio 1950, n. 53 e 18 febbraio 1956, n. 11.
Art. 26.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.3.28 - L.R. 24 luglio 1958, n. 19.

Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori. [*]

(G.U.R. 26 luglio 1958, n. 44).

 

Art. 1.

     L'ordinamento ed i compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo, sono determinati dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     L'Ente siciliano per le case ai lavoratori provvede alla costruzione ed alla gestione, nel territorio della Regione, di alloggi a tipo popolare.

     Tali alloggi debbono essere destinati a lavoratori ed artigiani prevalentemente con patto di futura vendita e riscatto oppure in locazione.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche agli alloggi già costruiti o in corso di costruzione.

     L'Ente è altresì autorizzato:

     a) alla costruzione ed eventualmente alla gestione di case popolari e popolarissime da parte dello Stato, della Regione, della gestione INA-CASA, della seconda giunta della U.N.R.R.A. - CASAS e di qualsiasi altro ente o istituzione pubblica, nonché alla costruzione delle opere pubbliche connesse previste nei progetti esecutivi delle costruzioni edilizie;

     b) alla attuazione dei programmi di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione;

     c) alla attuazione di programmi ed alla esecuzione di opere di edilizia scolastica che la Amministrazione regionale dei lavori pubblici ritenga di affidargli.

 

     Art. 3.

     Allo scopo di ridurre i costi di costruzione adottando moderni criteri di prefabbricazione edilizia, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori appronterà, tramite una sua commissione di studio, e nel periodo massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un organico progetto di unificazione che preveda la adozione di uno o più moduli nella progettazione degli edifici.

 

     Art. 4.

     Per la esecuzione di singole opere affidate dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, può farsi luogo ad aperture di credito, a termine della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32. Il Presidente dell'Ente, a favore del quale vengono effettuate le aperture di credito, assume, ai fini della applicazione della predetta legge, la veste di funzionario delegato.

     Nell'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente osserva le leggi che disciplinano la materia cui l'incarico si riferisca.

 

     Art. 5.

     Sono organi dell'Ente:

     - Il Presidente;

     - Il Consiglio di Amministrazione;

     - Il Collegio dei Sindaci.

     Gli organi predetti durano in carica quattro anni e le persone che hanno ricoperto le relative cariche possono essere riconfermate.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da dodici membri ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.

     I membri sono così designati:

     - Il Presidente ed un componente dal Presidente della Regione;

     - Il Vice Presidente e due componenti dall'Assessore regionale ai Lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata;

     - Un componente dell'Assessore al lavoro;

     - Un componente dall'Assessore alla sanità;

     - Due ingegneri o architetti scelti su terne degli ordini professionali;

     - Quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori scelti su terne delle relative organizzazioni.

 

     Art. 7.

     Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Regione e designati come segue:

     a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dall'Assessore alle finanze;

     b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dall'Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare sovvenzionata;

     c) un sindaco effettivo dalla Sezione della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

 

     Art. 8.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dal fondo di dotazione di lire cinquantamilioni conferito dalla Regione con legge istitutiva dell'Ente;

     b) dagli immobili costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati con il finanziamento e con il contributo dello Stato o della Regione, la cui proprietà non sia trasferita a privati assegnatari e fino a quando ciò non avvenga;

     c) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;

     d) dai beni che a qualsiasi titolo pervengano all'Ente.

 

     Art. 9.

     Gli alloggi sono composti di un numero di vani da due a cinque, oltre gli accessori.

     Gli alloggi debbono altresì essere dotati di caratteristiche funzionali, rispondenti all'attività operaia agricola, artigiana, compresa quella peschereccia, dei capi famiglia assegnatari. Negli edifici possono essere compresi anche locali a piano terra o seminterrati da destinare a botteghe artigiane.

 

     Art. 10.

     Il costo della costruzione degli alloggi deve essere contenuto nei limiti preventivamente stabiliti, di anno in anno, dalla Commissione di cui al successivo art. 12, tenuto conto delle caratteristiche che, in base alla presente legge, devono avere gli alloggi, delle risorse locali di materiali da costruzione e delle condizioni delle località in cui gli alloggi devono sorgere.

 

     Art. 11.

     Nelle perizie dei lavori è inclusa una somma nella misura massima del 4 per cento, a favore dell'Ente, per spese di progettazione, direzione, amministrazione e per le spese relative alla assegnazione degli alloggi.

 

     Art. 12.

     I progetti tecnici debbono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed i piani regolatori.

     I progetti tecnici, approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione regionale prevista dall'art. 9 della legge regionale 19 maggio 1956, n. 33, sono sottoposti al visto dell'Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata.

 

     Art. 13.

     La approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 14.

     Nella attuazione dei propri compiti, l'Ente può avvalersi dell'opera di assistenza tecnico - amministrativa dei Comuni interessati o degli Istituti autonomi per le case popolari, competenti per territorio.

 

     Art. 15.

     Per le case costruite, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'Ente, purché urbanisticamente idonee.

     Il Comune, ove non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per acquistarle a proprie spese, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. La relativa spesa è a carico dell'Ente.

     La insufficienza dei mezzi finanziari del Comune deve essere confermata da attestazioni del competente organo di controllo.

     Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente.

 

     Art. 16.

     Alla assegnazione degli alloggi provvede in ciascun Comune interessato una commissione costituita dal Sindaco, che la presiede, da due componenti scelti rispettivamente dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata e dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, e da due componenti consiglieri designati dal Consiglio comunale, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

     Il Segretario comunale funziona da segretario della Commissione, la quale può assumere di ufficio tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione.

     Le prestazioni del segretario e degli uffici comunali sono gratuite.

     Le spese per il funzionamento della Commissione comprese le indennità e le spese di viaggio per i componenti scelti dall'Amministrazione regionale, sono a carico dell'apposito capitolo del bilancio della Regione.

 

     Art. 17.

     La graduatoria delle assegnazioni è pubblicata per trenta giorni nell'Albo pretorio del Comune.

     Entro tale termine è ammesso soltanto ricorso all'Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare sovvenzionata.

     Il ricorso sospende la esecuzione della graduatoria.

     Dell'eventuale accoglimento del ricorso è data immediata comunicazione all'Ente ai fini della assegnazione degli alloggi.

     Il provvedimento dell'Assessore deve essere pubblicato nell'Albo pretorio del Comune.

 

     Art. 18.

     Gli alloggi costruiti dall'Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, sono assegnati ai lavoratori manuali salariati e ai lavoratori artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) risiedano nel Comune stabilmente da almeno tre anni;

     b) siano sprovvisti di alloggio;

     c) non abbiano, né in proprio, né tra i familiari conviventi, beni patrimoniali il cui imponibile superi le lire mille;

     d) non percepiscano, quando abbiano retribuzione a carattere continuativo, un paga superiore nella media giornaliera a quella del manovale della zona o, nel caso di artigiani, abbiano reddito di lavoro corrispondente alla media della retribuzione dei lavoratori salariati.

     Qualora gli alloggi siano costruiti in borghi o in frazioni di Comuni è ammessa la residenza degli assegnatari in un Comune che sia più vicino alla zona dove sorge l'edificio.

     Gli alloggi possono essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze e agli orfani minori e non emancipati dei lavoratori cui compete l'assegnazione, ferme restando le condizioni indicate nel primo comma:

     Nelle assegnazioni sono preferiti:

     1) coloro che hanno avuto notificato dalla competente autorità il decreto di sgombero per espropriazione;

     2) coloro che rimangono sprovvisti di alloggi per esecuzione di sfratti;

     3) coloro che hanno un maggior numero di familiari a carico.

 

     Art. 19.

     L'ammontare delle quote capitali delle rate di ammortamento degli alloggi è destinato ad opere di manutenzione ed a ulteriori programmi di edilizia popolare in conformità alla presente legge.

     Le quote interessi delle rate di ammortamento sono destinate, per l'ammontare che sarà stabilito con Consiglio di amministrazione, da approvarsi dall'Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata, alle spese di gestione dell'Ente, e, per la parte rimanente, per i fini indicati nel comma precedente.

     La gestione degli alloggi è affidata all'Ente stesso, che può avvalersi dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari mediante apposita convenzione da sottoporsi alla approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici ed alla edilizia popolare e sovvenzionata.

 

     Art. 20.

     Gli atti pubblici, compresi quelli concernenti i mutui, ed i contratti in genere dell'Ente sono registrati con la tassa fissa.

     L'Ente è ammesso a godere le seguenti agevolazioni fiscali:

     a) la esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni e cancellazioni;

     b) la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti.

     Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovraimposte, per la durata di anni venticinque decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità.

     Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e di ogni altra provvidenza disposta dallo Stato o dalla Regione Siciliana a favore della edilizia popolare e della ricostruzione.

 

     Art. 21.

     Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzie per i mutui che l'Ente contragga per fruire dei contributi statali.

     Le garanzie predette sono concesse a norma della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

 

     Art. 22.

     Le Consiglio di Amministrazione dell'Ente concernenti le direttive di azione, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata, il quale provvede sentito l'Assessore al bilancio.

     Tutte le deliberazioni sono comunicate al predetto Assessore, che può entro otto giorni dalla comunicazione sospendere la esecuzione.

     Entro quindici giorni dalla sospensione, l'Assessore provvede con decreto motivato.

     Decorso tale termine, la delibera è esecutiva.

     Il Consiglio di amministrazione, ove incorra in persistente violazione di legge od agisca in modo che possano essere lesi gli interessi dell'Ente o della Regione, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dello Assessore ai lavori pubblici e alla edilizia popolare e sovvenzionata, sentita la Giunta Regionale; in tal caso la amministrazione straordinaria è affidata ad un commissario.

     L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro tre mesi dal decreto di scioglimento.

 

     Art. 23.

     Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il Regolamento per la esecuzione della medesima.

     Fino a quando non sarà emanato il Regolamento di esecuzione della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento e nello Statuto dell'Ente, approvati dai decreti presidenziali rispettivamente nn. 6 e 4 del 20 febbraio 1949.

     Gli impiegati dell'Ente sono assunti mediante pubblico concorso.

     Per la prima copertura dei posti in organico, il concorso deve essere limitato al personale attualmente in servizio, il quale sarà ammesso al concorso in relazione al titolo di studio posseduto e al servizio prestato.

 

     Art. 24.

     Entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione delibera il Regolamento e le tabelle organiche del personale che avrà lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalla Regione.

     Il regolamento dell'Ente e le tabelle organiche del personale diventano esecutivi sul parere conforme della prima Commissione legislativa all'Assemblea Regionale Siciliana.

 

     Art. 25.

     Sono abrogate le leggi regionali 18 gennaio 1949, n. 1; 3 luglio 1950, n. 52; 3 luglio 1950, n. 53 e 18 febbraio 1956, n. 11.

 

     Art. 26.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] L'Ente siciliano per le case ai lavoratori è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 22 aprile 1968, n. 8.