§ 4.3.22 - L.R. 19 maggio 1956, n. 33.
Autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per la costruzione di alloggi a tipo popolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:19/05/1956
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato all'attuazione di un piano per la costruzione di case a tipo popolare in relazione alle esigenze dei singoli centri abitati, da realizzarsi entro un [...]
Art. 2.      Le case costruite ai sensi della presente legge sono assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e di riscatto a coloro che abitano in grotte, baracche, scantinati e simili, in [...]
Art. 3.      Il piano di ripartizione finanziario è disposto, su base provinciale, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, ed approvato dalla Giunta regionale.
Art. 4.      Per la graduale esecuzione del piano, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato, anche su richiesta degli enti esecutori del piano stesso, ad espropriare nel territorio dei singoli comuni [...]
Art. 5.      Il prezzo di espropriazione dei terreni e degli immobili che su di essi sorgono è calcolato in base alle norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In tale calcolo il valore venale è [...]
Art. 6.      Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere, e devono, possibilmente, essere dotati di [...]
Art. 7.      Le opere pubbliche per i servizi generali debbono essere previste nei progetti esecutivi relativi alle costruzioni edilizie, e possono essere appaltate in unico complesso con quelle delle [...]
Art. 8.      Per la progettazione e l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge e per la gestione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella L.R. 21 aprile 1953, [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Entro sessanta giorni dalla comunicazione del piano di dettaglio, il sindaco del comune interessato procede alla dichiarazione di inabitabilità dei locali di cui all'art. 2 e predispone l'elenco [...]
Art. 11.      Agli effetti delle assegnazioni degli alloggi gli elenchi di cui al precedente articolo sono esaminati dalla commissione prevista dall'art. 9 del D.L.P. Reg. 12 luglio 1952, n. 11, modificato [...]
Art. 12.      Sono vietati la cessione a qualsiasi titolo ed il subaffitto dell'alloggio assegnato. La inosservanza di tale divieto comporta la revoca dell'assegnazione.
Art. 13.      All'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, il sindaco provvede alla demolizione dei locali dichiarati inabitabili ed esistenti su suolo pubblico, nonchè alla [...]
Art. 14.      Le norme di cui all'art. 153, lett. b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, si applicano anche [...]
Art. 15.      Il Governo della Regione è autorizzato ad eseguire, in applicazione del D.L.P. Reg. 9 maggio 1950, n. 17, pagamenti in anticipazione sulle rate annuali stanziate nel bilancio dello Stato per [...]
Art. 16.      Per le aree occupate ai sensi della presente legge, delle LL.RR. 12 aprile 1952, n. 12, 20 aprile 1953, n. 30, 10 luglio 1953, n. 38, 12 febbraio 1955, n. 12 e successive integrazioni e [...]
Art. 17.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire venticinque miliardi a carico del bilancio della Regione, da ripartirsi come segue:
Art. 18.      Le opere previste dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.
Art. 19.      Il Governo è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica della Regione siciliana adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione [...]
Art. 20.      Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge si intendono anche nel caso di applicazione di nuovi sistemi costruttivi o di prefabbricati.


§ 4.3.22 - L.R. 19 maggio 1956, n. 33.

Autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per la costruzione di alloggi a tipo popolare.

(G.U.R. 25 maggio 1956, n. 34).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato all'attuazione di un piano per la costruzione di case a tipo popolare in relazione alle esigenze dei singoli centri abitati, da realizzarsi entro un periodo massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le case costruite ai sensi della presente legge sono assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e di riscatto a coloro che abitano in grotte, baracche, scantinati e simili, in alloggi pericolanti o igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità.

     Possono altresì essere assegnatari degli alloggi previsti nella presente legge coloro che abitano in locali a spese dei comuni ovvero siti in zone da risanare ovvero soggetti a demolizione per la esecuzione di opere pubbliche.

 

     Art. 3.

     Il piano di ripartizione finanziario è disposto, su base provinciale, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, ed approvato dalla Giunta regionale.

     Il piano di dettaglio delle opere è predisposto ed approvato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, sentito il comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 18 novembre 1955, n. 477/A.

     Tale piano deve tenere conto dei programmi di edilizia popolare già realizzati e di quelli in corso, anche a cura di altri enti, nelle località cui si riferisce ed indicare se le nuove costruzioni sono destinate a costituire un nuovo quartiere urbano, specificando, in tal caso, i servizi pubblici occorrenti.

     Il piano, infine, deve tenere in particolare considerazione nell'assegnazione delle somme i bisogni straordinari dei centri urbani, gravemente colpiti dalla guerra.

 

     Art. 4.

     Per la graduale esecuzione del piano, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato, anche su richiesta degli enti esecutori del piano stesso, ad espropriare nel territorio dei singoli comuni interessati la totalità delle aree necessarie, in base ad un progetto di massima, indipendentemente dalla approvazione dei progetti esecutivi inerenti ai singoli lotti di lavori, da attuare in applicazione della presente legge.

     Il progetto di massima è costituito da una planimetria del terreno occorrente e da una relazione contenente la indicazione del numero degli alloggi da costruire, delle opere pubbliche per i servizi generali, delle opere sociali indispensabili ivi compresi gli edifici delle scuole materne e gli asili nido e di quelle per i servizi religiosi, nonchè delle aree occorrenti per pubblici mercati e per campi sportivi rionali, tenuto conto dell'entità numerica della nuova comunità.

 

     Art. 5.

     Il prezzo di espropriazione dei terreni e degli immobili che su di essi sorgono è calcolato in base alle norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In tale calcolo il valore venale è determinato senza tener conto degli incrementi di valore derivanti sia direttamente che indirettamente dai programmi previsti nella presente legge dai programmi e dalla esecuzione di altre opere pubbliche sia statali che regionali e di altri enti pubblici.

     Nel caso che le aree espropriate non vengano utilizzate per la costruzione di alloggi e di opere connesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

 

     Art. 6.

     Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere, e devono, possibilmente, essere dotati di caratteristiche funzionali rispondenti alle attività economiche degli assegnatari.

     In ciascun quartiere e borgata di nuova formazione devono essere previste botteghe artigiane da assegnare, con preferenza agli operatori economici trasferiti nei nuovi quartieri. Nei nuovi edifici debbono essere riservati anche locali da destinare, ove occorra, ai servizi pubblici della municipalità, a farmacie ed al servizio postale.

 

     Art. 7.

     Le opere pubbliche per i servizi generali debbono essere previste nei progetti esecutivi relativi alle costruzioni edilizie, e possono essere appaltate in unico complesso con quelle delle costruzioni edili, al fine di realizzare una tempestiva ed organica esecuzione dei lavori.

 

     Art. 8.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge e per la gestione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma l'Assessore regionale per i lavori pubblici può avvalersi anche della prima Giunta U.N.R.R.A. - Casas.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10.

     Entro sessanta giorni dalla comunicazione del piano di dettaglio, il sindaco del comune interessato procede alla dichiarazione di inabitabilità dei locali di cui all'art. 2 e predispone l'elenco nominativo delle famiglie da trasferire, accompagnato dalle relative schede anagrafiche.

     Il sindaco può, altresì, in relazione al 2° comma dell'art. 2, predisporre gli elenchi delle famiglie allocate in locali siti in zone da risanare o soggetti a demolizione per la esecuzione di opere pubbliche.

     Sono escluse dall'assegnazione quelle famiglie che per qualsiasi motivo si siano sostituite a quelle risultanti all'atto del rilevamento nei locali di cui al primo e secondo comma o che abbiano preso alloggio in locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

     A parità di condizioni hanno la precedenza nell'assegnazione le famiglie allocate in ambienti inidonei da più lungo tempo e il cui nucleo familiare risulti più numeroso come pure quelle che hanno nel proprio seno componenti affetti da malattie croniche o persone di età avanzata.

 

     Art. 11.

     Agli effetti delle assegnazioni degli alloggi gli elenchi di cui al precedente articolo sono esaminati dalla commissione prevista dall'art. 9 del D.L.P. Reg. 12 luglio 1952, n. 11, modificato con l'art. 28 della L.R. 2 agosto 1954, n. 32. La commissione è integrata da un rappresentante delle famiglie interessate, nominato dal consiglio comunale.

     Gli elenchi sono resi esecutivi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 12.

     Sono vietati la cessione a qualsiasi titolo ed il subaffitto dell'alloggio assegnato. La inosservanza di tale divieto comporta la revoca dell'assegnazione.

     Gli assegnatari devono occupare ed abitare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

     Per la revoca e lo sfratto si applica l'art. 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

     Lo sfratto può essere disposto anche per fatti che offendono la moralità pubblica, accertati a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 13.

     All'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, il sindaco provvede alla demolizione dei locali dichiarati inabitabili ed esistenti su suolo pubblico, nonchè alla ostruzione delle grotte, caverne e locali simili.

     Il sindaco con propria ordinanza dispone la demolizione dei locali inabitabili esistenti sul suolo privato, stabilendo un termine per la esecuzione da parte dei proprietari. In caso di inadempienza provvede di ufficio; le spese relative sono a carico dei proprietari.

     La spesa occorrente per la esecuzione dei lavori indicati nel presente articolo grava sul fondo a disposizione, accantonato sull'importo del progetto di costruzione dei nuovi alloggi, salvo recupero delle somme erogate ai sensi del secondo comma.

 

     Art. 14.

     Le norme di cui all'art. 153, lett. b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, si applicano anche quando trattasi di alloggi costruiti con il concorso o il contributo della Regione siciliana o a totale carico di quest'ultima.

 

     Art. 15.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad eseguire, in applicazione del D.L.P. Reg. 9 maggio 1950, n. 17, pagamenti in anticipazione sulle rate annuali stanziate nel bilancio dello Stato per costruzioni da eseguirsi nel territorio della Regione, in applicazione della L. 9 agosto 1954, n. 640, con l'osservanza della procedura tecnico-amministrativa e di tutte le altre norme contenute nella legge stessa

     A tal fine è autorizzata la stipula di apposite convenzioni con gli enti incaricati dell'esecuzione delle opere per l'appalto dei lavori e per il pagamento degli stati di avanzamento in anticipo sulle rate annuali dello stanziamento statale, relativamente ai progetti che abbiano riportato la prescritta approvazione ai sensi della citata L. 9 agosto 1954, n. 640.

     Il rimborso delle somme anticipate dalla Regione ai sensi del primo comma è garantito dalla cessione dei relativi crediti da parte delle imprese appaltatrici, soggetta all'approvazione del Ministero dei LL.PP.

 

     Art. 16.

     Per le aree occupate ai sensi della presente legge, delle LL.RR. 12 aprile 1952, n. 12, 20 aprile 1953, n. 30, 10 luglio 1953, n. 38, 12 febbraio 1955, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, l'intendente di finanza, su presentazione del verbale di temporanea occupazione, dispone la sospensione del pagamento della imposta fondiaria e di qualsiasi altra imposta e contributo iscritti a ruolo e delle eventuali indennità di mora.

     Lo stesso intendente, su istanza dei proprietari interessati, corredata da certificato dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, che attesti l'esecuzione delle opere previste, dispone per la parte di terreno occupato la cancellazione dai ruoli delle imposte e contributi sopraddetti.

 

     Art. 17.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire venticinque miliardi a carico del bilancio della Regione, da ripartirsi come segue:

     - lire due miliardi a carico del corrente esercizio finanziario;

     - lire tre miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1956-57;

     - lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 1961-62.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si farà fronte utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione nonchè gli avanzi di gestione degli esercizi finanziari precedenti.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18.

     Le opere previste dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

     Per gli atti di espropriazione si applica la procedura abbreviata stabilita dall'art. 9 della L. 27 ottobre 1951, n. 1402.

 

     Art. 19.

     Il Governo è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica della Regione siciliana adottando le necessarie norme di coordinamento e di integrazione di quelle vigenti.

 

     Art. 20.

     Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge si intendono anche nel caso di applicazione di nuovi sistemi costruttivi o di prefabbricati.

 

 


[1] Articolo abrogato per effetto dell'art. 8 L.R. 25 luglio 1969, n. 23.