§ 4.2.8 - L.R. 1 settembre 1949, n. 50.
Provvedimenti finanziari intesi ad agevolare l'esecuzione dei lavori di completamento dell'Acquedotto di Montescuro Ovest.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:01/09/1949
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di accelerare la prosecuzione delle opere di costruzione ed il completamento dell'Acquedotto di Montescuro Ovest, il Governo regionale è autorizzato ad anticipare all'Ente Acquedotti [...]
Art. 2.      L'anticipazione della somma di L. 1.000.000.000 è corrisposta in unico esercizio.
Art. 3.      L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, mediante la inserzione delle somme da [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.2.8 - L.R. 1 settembre 1949, n. 50.

Provvedimenti finanziari intesi ad agevolare l'esecuzione dei lavori di completamento dell'Acquedotto di Montescuro Ovest.

(G.U.R. 2 settembre 1949, n. 40).

 

Art. 1.

     Allo scopo di accelerare la prosecuzione delle opere di costruzione ed il completamento dell'Acquedotto di Montescuro Ovest, il Governo regionale è autorizzato ad anticipare all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000 da versarsi in relazione alle necessità delle opere ed all'avanzamento dei lavori con la procedura di cui all'art. 19 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369.

     Tale somma sarà recuperata dalla Regione sulle maggiori somme dovute dallo Stato, a norma dell'art. 35 dello Statuto della Regione, a titolo di parziale adeguamento degli stanziamenti stabiliti a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani con l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, n. 231, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1636, decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 739, decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 e decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.  Ai fini di tale recupero la Regione si surrogherà all'Ente Acquedotti Siciliani nella riscossione delle somme dovute dallo Stato in virtù delle citate disposizioni di legge e fino a concorrenza della somma anticipata.

     L'anticipazione autorizzata col primo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Ente Acquedotti Siciliani, diretta a regolare la surroga suddetta.

     L'Assessore alle finanze è delegato a stipulare la convenzione di cui al comma precedente, sentito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

 

     Art. 2.

     L'anticipazione della somma di L. 1.000.000.000 è corrisposta in unico esercizio.

 

     Art. 3.

     L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, mediante la inserzione delle somme da anticipare, sia alla entrata che alla spesa, nel titolo II, categoria II, del bilancio della Regione, sui capitoli rispettivamente denominati: "Anticipazione all'Ente Acquedotti Siciliani per la prosecuzione ed il completamento dell'Acquedotto Montescuro Ovest" e "Recupero delle somme accordate all'Ente Acquedotti Siciliani per il completamento dell'Acquedotto Montescuro Ovest a valere sulle somme dovute dallo Stato all'Ente medesimo in forza dell'art. 35 dello Statuto della Regione Siciliana, concernente l'adeguamento degli impegni già assunti al valore della moneta all'epoca del pagamento".

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.