§ 42.2.10 - R.D. 23 febbraio 1942, n. 369.
Norme per la esecuzione della L. 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/02/1942
Numero:369


Sommario
Art. 1.      L'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) istituito con sede in Palermo, a termini della legge 19 gennaio 1942, n. 24, funziona a mezzo dei seguenti organi:
Art. 2.      Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 3.      Il Consiglio d'amministrazione è costituito dal presidente, e da sette membri, due dei quali nominati dal Ministro per i lavori pubblici e uno per ciascuno dal Ministro Segretario del Partito [...]
Art. 4.      Il Consiglio d'amministrazione:
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese su invito diramato dal presidente almeno cinque giorni prima con lettera raccomandata indicante l'ordine del giorno da [...]
Art. 6.      Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro [...]
Art. 7.      Il presidente, i membri del Consiglio di amministrazione ed i revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 8.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti l'emolumento annuo e le indennità di qualunque natura da corrispondere al presidente, ai [...]
Art. 9.      L'Ente assolve le proprie funzioni a mezzo:
Art. 10.      A tutti i servizi di cui al precedente articolo è preposto un direttore generale il quale:
Art. 11.      Il capo del Servizio amministrativo esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.
Art. 12.      Le funzioni di direttore generale possono essere esercitate, per incarico, da un funzionario appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici di grado quinto.
Art. 13.      Ai funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie che saranno comandati presso l'Ente a termini dell'art. 9 della legge, ed a quelli che saranno collocati fuori ruolo a termini del [...]
Art. 14.      Le funzioni di ufficiale rogante presso l'Ufficio contratti dell'Ente, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, possono essere affidate ad un funzionario statale [...]
Art. 15.      L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 16.      Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione non più tardi del 31 gennaio di ogni anno ed inviato non oltre la fine del febbraio successivo per l'approvazione [...]
Art. 17.      Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per impreviste esigenze potrà, nel corso dell'esercizio, autorizzare con sua deliberazione lo storno da un capitale all'altro dei fondi stanzianti in [...]
Art. 18.      Il conto consuntivo deve essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei revisori [...]
Art. 19.      I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 3 della legge istitutiva saranno dal Ministero stesso accreditati all'Ente, nella misura, volta per volta, [...]
Art. 20.      I mutui, che l'Ente è autorizzato a contrarre per i fini e nei limiti di cui all'art. 4 della legge, saranno somministrati all'Ente dagli Istituti mutuanti in base allo stato di avanzamento dei [...]
Art. 21.      Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi nei limiti dell'art. 4 della legge.
Art. 22.      Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per l'ammortamento dei mutui.
Art. 23.      Nella progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori si osserveranno, in quanto applicabili alla speciale organizzazione dell'Ente, le norme legislative e regolamentari nonché di [...]
Art. 24.      L'approvazione tecnica di tutti i progetti spetta al capo del Servizio tecnico dell'Ente sino ai limiti della competenza attribuita agli ispettori compartimentali del Genio civile per le opere [...]
Art. 25.      Salvo i casi di esecuzione in economia ammessi dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle altre norme legislative e regolamentari richiamate al precedente art. [...]
Art. 26.      Il servizio di cassa sarà affidato ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, [...]
Art. 27.      I canoni dovuti all'Ente da privati e da Enti pubblici per utenze d'acqua saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli uffici dell'Ente. [...]
Art. 28.      Per i comuni serviti da acquedotti da esso gestiti l'Ente potrà richiedere alla Regia prefettura della Provincia che i podestà provvedano:
Art. 29.      L'Ente può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti i giudici ordinari, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.
Art. 30.      Per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento riguardo a lavori e forniture pertinenti acquedotti di costruzione statale, l'Ente si sostituirà all'Amministrazione [...]
Art. 31.      Con i decreti Reali, da emanarsi a termini dell'art. 1, 2° comma della legge, saranno determinate le modalità di passaggio di gestione degli acquedotti costruiti od in corso di costruzione a [...]
Art. 32.      L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla legge istitutiva e dal presente decreto, persista a violarli, o quando per [...]
Art. 33.      Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le [...]


§ 42.2.10 - R.D. 23 febbraio 1942, n. 369.

Norme per la esecuzione della L. 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.).

(G.U. 29 aprile 1942, n. 102).

 

     Art. 1.

     L'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) istituito con sede in Palermo, a termini della legge 19 gennaio 1942, n. 24, funziona a mezzo dei seguenti organi:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio d'amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 2.

     Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio dei Ministri.

     Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

     a) sovraintende a tutta la gestione dell'Ente;

     b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione, fissando l'ordine del giorno degli affari da trattare;

     c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione;

     d) esercita i poteri disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvi i provvedimenti riservati alla competenza del Consiglio d'amministrazione;

     e) assume e licenzia il personale subalterno e salariato nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento interno di cui al successivo art. 33;

     f) compie in generale tutti gli atti che non siano espressamente demandati al Consiglio di amministrazione ed ha anche facoltà di adottare nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di chiedere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio d'amministrazione è costituito dal presidente, e da sette membri, due dei quali nominati dal Ministro per i lavori pubblici e uno per ciascuno dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per le comunicazioni.

     In assenza del presidente, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal più elevato in grado dei due membri nominati dal Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio d'amministrazione:

     a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Ente ed il programma annuale da sottoporre all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici a termini dell'art. 7 della legge istitutiva;

     b) approva l'ordinamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente;

     c) delibera il regolamento interno del personale di cui al successivo art. 33;

     d) nomina e licenzia il personale di concetto e d'ordine;

     e) propone al Ministro per i lavori pubblici, agli effetti dell'art. 1, 2° e 3° comma, della legge, l'assunzione, da parte dell'Ente, della gestione di acquedotti comunali, consorziali o privati e di servizi di fognatura;

     f) delibera sulle operazioni di mutue e finanziarie in genere;

     g) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, ai sensi dei successivi articoli 16 e 18;

     h) delibera sugli appalti e forniture e sui contratti in genere d'importo superiore a lire 500.000 quando si provvede per asta pubblica o licitazione privata, o d'importo superiore a lire 200.000 quando si provvede in economia od a trattativa privata;

     i) autorizza il presidente a concludere transazioni e ad iniziare giudizi.

     Il Consiglio prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese su invito diramato dal presidente almeno cinque giorni prima con lettera raccomandata indicante l'ordine del giorno da discutere.

     Per straordinari motivi di urgenza il presidente può anche convocare il Consiglio telegraficamente.

 

          Art. 6.

     Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno [1].

     Detto Collegio esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

     In particolare, esamina il bilancio preventivo, rivede il bilancio consuntivo e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7.

     Il presidente, i membri del Consiglio di amministrazione ed i revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti l'emolumento annuo e le indennità di qualunque natura da corrispondere al presidente, ai membri del Consiglio d'amministrazione ed ai revisori.

 

          Art. 9.

     L'Ente assolve le proprie funzioni a mezzo:

     a) di un servizio amministrativo, di cui fa parte un Ufficio contratti;

     b) di un servizio di ragioneria;

     c) di un servizio tecnico costituito da un Ufficio centrale e da Uffici periferici da istituire secondo le esigenze dello sviluppo dell'attività dell'Ente.

     L'istituzione di Uffici periferici, qualora comporti variazioni nella consistenza numerica del personale prevista dal regolamento interno di cui all'art. 33, dovrà essere approvata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelle per le finanze.

 

          Art. 10.

     A tutti i servizi di cui al precedente articolo è preposto un direttore generale il quale:

     1° cura il buon funzionamento dei servizi, dei quali coordina l'attività e ne è responsabile verso il presidente ed il Consiglio di amministrazione;

     2° ha la firma della corrispondenza di carattere ordinario, ed anche la firma di altri atti e provvedimenti che gli sia espressamente delegata dal presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

     3° presiede alle gare per l'appalto di lavori e forniture ed ha facoltà di farsi sostituire dal capo del Servizio amministrativo in tale funzione nel caso di assenza o di impedimento;

     4° esercita tutte le altre attribuzioni che su proposta del presidente gli siano conferite dal Consiglio d'amministrazione;

     5° assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

     Il direttore generale compila la relazione annuale della gestione dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nel mese di ottobre.

 

          Art. 11.

     Il capo del Servizio amministrativo esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

     Spetta a lui inoltre di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie di atti dell'Ente.

 

          Art. 12.

     Le funzioni di direttore generale possono essere esercitate, per incarico, da un funzionario appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici di grado quinto.

     Parimenti, le funzioni di capo del Servizio amministrativo e quelle di capo del Servizio tecnico possono essere rispettivamente esercitate, per incarico, da funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del ruolo del Genio civile, di grado non superiore al sesto.

     I funzionari di cui ai precedenti commi saranno collocati fuori ruolo entro i limiti graduali e numerici stabiliti ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

     Le funzioni di capo del Servizio di ragioneria possono essere esercitate, per incarico, da un funzionario di concetto del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, da collocare nella posizione di fuori ruolo, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 13.

     Ai funzionari del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie che saranno comandati presso l'Ente a termini dell'art. 9 della legge, ed a quelli che saranno collocati fuori ruolo a termini del precedente art. 12 del presente decreto, e che saranno assegnati a posti di ruolo nell'organico dell'Ente, può essere concesso, in aggiunta al trattamento di attività annesso alla posizione gerarchica rivestita nel ruolo di provenienza, la eventuale eccedenza del solo stipendio iniziale annesso ai posti dell'Ente, sempre che esercitino effettivamente le relative funzioni ed i posti stessi siano mantenuti scoperti.

 

          Art. 14.

     Le funzioni di ufficiale rogante presso l'Ufficio contratti dell'Ente, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, possono essere affidate ad un funzionario statale di ruolo amministrativo, di grado non inferiore all'ottavo in qualità di comandato.

     L'onere delle competenze resta a carico dell'Ente, il quale deve provvedere al rimborso delle competenze stesse all'Amministrazione dello Stato ed al versamento del 10% degli assegni pensionabili a titolo di concorso per il futuro trattamento di quiescenza.

     I diritti di segreteria saranno fissati con provvedimento del Ministro per le finanze.

 

          Art. 15.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

 

          Art. 16.

     Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione non più tardi del 31 gennaio di ogni anno ed inviato non oltre la fine del febbraio successivo per l'approvazione ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici insieme col programma di attività annuale dell'Ente di cui all'art. 7 della legge istitutiva.

 

          Art. 17.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per impreviste esigenze potrà, nel corso dell'esercizio, autorizzare con sua deliberazione lo storno da un capitale all'altro dei fondi stanzianti in bilancio.

     La deliberazione di storno dovrà non oltre quindici giorni da quello in cui è stata adottata essere comunicata per la ratifica ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

 

          Art. 18.

     Il conto consuntivo deve essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima della convocazione del Consiglio d'amministrazione.

     Detto conto, corredato delle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori nonché della deliberazione del Consiglio d'amministrazione e dell'elenco delle variazioni apportate nell'esercizio, deve essere inviato non oltre il 30 novembre successivo ai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici per l'approvazione.

 

          Art. 19.

     I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 3 della legge istitutiva saranno dal Ministero stesso accreditati all'Ente, nella misura, volta per volta, richiesta dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente con motivata deliberazione ed in base a progetti o fabbisogni debitamente approvati.

 

          Art. 20.

     I mutui, che l'Ente è autorizzato a contrarre per i fini e nei limiti di cui all'art. 4 della legge, saranno somministrati all'Ente dagli Istituti mutuanti in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture vistati dal Capo del Servizio tecnico e, nel caso di riscatto di acquedotti privati, in base agli atti relativi a tale operazione.

     La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

 

          Art. 21.

     Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi nei limiti dell'art. 4 della legge.

     Ove l'Ente eventualmente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'Istituto mutuante - senza obbligo di preventiva escussione del debitore - dà comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze, che provvederà ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi fino al giorno del pagamento stesso.

     Lo Stato potrà rimborsarsi sui fondi da somministrare all'Ente a termini dell'art. 3 della legge o sugli utili netti di gestione di cui al successivo articolo.

 

          Art. 22.

     Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per l'ammortamento dei mutui.

 

          Art. 23.

     Nella progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori si osserveranno, in quanto applicabili alla speciale organizzazione dell'Ente, le norme legislative e regolamentari nonché di capitolo generale vigenti per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 24.

     L'approvazione tecnica di tutti i progetti spetta al capo del Servizio tecnico dell'Ente sino ai limiti della competenza attribuita agli ispettori compartimentali del Genio civile per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

     Al disopra di tali limiti i progetti debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 25.

     Salvo i casi di esecuzione in economia ammessi dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle altre norme legislative e regolamentari richiamate al precedente art. 23, l'Ente provvede di regola ai lavori e alle forniture mediante asta pubblica e licitazione privata. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, potrà ricorrere alla trattativa privata.

 

          Art. 26.

     Il servizio di cassa sarà affidato ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 953.

     Tale servizio sarà effettuato mediante l'apertura di un conto corrente con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione concordata con l'Istituto di credito designato ed approvata dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 27.

     I canoni dovuti all'Ente da privati e da Enti pubblici per utenze d'acqua saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli uffici dell'Ente. L'Ente potrà affidare agli esattori anche la riscossione delle spese degli impianti per distribuzione. Le cauzioni prestate dagli esattori garantiranno anche la riscossione dei canoni d'acqua spettanti all'Ente. Se però il carico rappresentato dai ruoli di detti canoni raggiunga o superi il decimo delle riscossioni annue che servirono in base al calcolo delle cauzioni, gli esattori saranno tenuti a prestare, a garanzia esclusiva dell'Ente, un supplemento di cauzione corrispondente ad un sesto dell'importo annuale dei canoni stessi.

     Per tale integrazione della cauzione l'Ente presenterà un'istanza al prefetto competente per territorio.

 

          Art. 28.

     Per i comuni serviti da acquedotti da esso gestiti l'Ente potrà richiedere alla Regia prefettura della Provincia che i podestà provvedano:

     a) per la soppressione di pozzi e cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

     b) per la rimozione di cause di insalubrità delle acque, del suolo e delle abitazioni;

     c) per la chiusura o rifazione di tubi di ogni canale e di tubi di scarico dalle case e per l'obbligo a costruirli;

     d) per far obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di rifornirsene in tempo determinato;

     e) per far obbligo al proprietario di non impedire al condomino od all'inquilino che lo chieda il passaggio dei tubi conduttori di acqua, determinandone le condizioni e salvo l'indennizzo;

     f) per l'esecuzione a danno del contravventore delle opere disposte e non eseguite.

 

          Art. 29.

     L'Ente può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi avanti i giudici ordinari, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

 

          Art. 30.

     Per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento riguardo a lavori e forniture pertinenti acquedotti di costruzione statale, l'Ente si sostituirà all'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la loro esecuzione.

     I pagamenti continueranno ad essere effettuati sugli impegni esistenti sul bilancio statale alla data del passaggio di gestione, in base a stati di avanzamento od a certificati di collaudo dei lavori vistati dall'ingegnere capo del Genio civile.

 

          Art. 31.

     Con i decreti Reali, da emanarsi a termini dell'art. 1, 2° comma della legge, saranno determinate le modalità di passaggio di gestione degli acquedotti costruiti od in corso di costruzione a cura di comuni e di consorzi e di quelli di proprietà privata riscattati.

 

          Art. 32.

     L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla legge istitutiva e dal presente decreto, persista a violarli, o quando per altri motivi dia luogo a gravi inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento. Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

     Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione.

     In questo caso l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri che dal presente decreto sono attribuiti al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 33.

     Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente.


[1] Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 2 febbraio 1973, n. 11.