§ 4.1.1 - L.R. 25 giugno 1954, n. 13.
Approvazione del piano di risanamento del rione San Berillo in Catania.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:25/06/1954
Numero:13


Sommario
Art. 1.      E' approvato e dichiarato di pubblica utilità agli effetti degli artt. 2 e 21 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, il piano approvato dal consiglio comunale di Catania con deliberazione consiliare [...]
Art. 2.      All'attuazione delle opere previste dal piano di cui all'art. 1, comprese quelle relative alla utilizzazione delle aree, provvede il Comune di Catania, direttamente o mediante concessione.
Art. 3.      I proprietari di case d'abitazione sottoposte ad esproprio per effetto della presente legge, sempre che riuniti in consorzio o cooperative, hanno diritto di prelazione per l'acquisto di lotti al [...]
Art. 4.      Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del [...]
Art. 5.      Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui al precedente art. 4 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato, o che possa verificarsi sia [...]
Art. 6.      Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge si osserveranno le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, con le seguenti modificazioni: il Comune compilerà [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge è assegnato al Comune di Catania il termine di anni quindici a decorrere dalla pubblicazione della legge medesima.
Art. 8.      Le varianti al piano che si rendessero necessarie saranno approvate con decreto del Presidente della Regione su richiesta del Comune sentito il comitato tecnico amministrativo presso il [...]
Art. 9.      Il piano che si approva con la presente legge sostituisce quello approvato col decreto dell'Assessore ai LL.PP. in data 12 dicembre 1949, n. 14341 per la ricostruzione del rione S. Berillo in [...]
Art. 10.      La esecuzione delle opere previste nel piano avverrà gradualmente in relazione alla costruzione di nuove case popolari da assegnare a coloro che risulteranno abitanti nel quartiere di S. Berillo [...]
Art. 11.      Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge e che saranno compiute nel termine di cui al precedente art. 7 godranno dell'esenzione venticinquennale dalla [...]
Art. 12.      All'atto di concessione ed ai contratti per la esecuzione del piano di risanamento si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni sui piani di ricostruzione.
Art. 13.      Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno emanate norme di attuazione con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta.
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.1.1 - L.R. 25 giugno 1954, n. 13.

Approvazione del piano di risanamento del rione San Berillo in Catania.

(G.U.R. 3 luglio 1954, n. 31).

 

Art. 1.

     E' approvato e dichiarato di pubblica utilità agli effetti degli artt. 2 e 21 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, il piano approvato dal consiglio comunale di Catania con deliberazione consiliare n. 300 del 3 marzo 1951 concernente il risanamento della zona di San Berillo in Catania, zona delimitata dalle seguenti vie e piazze: piazza Stesicoro (compreso il palazzo Beneventano, limitatamente ai prospetti sulla piazza stessa o sulla via Decima), via S. M. Betlem, via Decima, via San Gaetano alle Grotte, piazza Carlo Alberto, via Cosentino (incluso il lotto di immobili sulla prosecuzione di via Cosentino, compreso fra la via Castiglione e vicolo Cieco, vicolo Verde), piazza delle Guardie, via Maddem, via Ventimiglia, via Archimede, viale della Libertà, via D'Amico, via Messina, piazza della Stazione (incluso il lotto di immobili compreso fra la via Messina e la piazza della Stazione), via 6 Aprile, via Marchese di Casalotto, piazza Alfredo Cappellani, via Di Prima (compresa piazza Malerba, piazza Spirito Santo), via Gambino (inclusa la parte dell'isolato delimitata dalla piazza Spirito Santo, via Montesanto e via Paternò che si affaccia sulla citata via Gambino), piazza Stesicoro così come meglio precisato negli atti tecnici del piano stesso.

     Due esemplari del piano suddetto, costituiti da due planimetrie in scala 1:1000, di cui una recante mediante disegno su mappa catastale l'indicazione dei beni da espropriare, vistati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, sono depositati rispettivamente nell'archivio della Regione e nella segreteria del comune.

 

     Art. 2.

     All'attuazione delle opere previste dal piano di cui all'art. 1, comprese quelle relative alla utilizzazione delle aree, provvede il Comune di Catania, direttamente o mediante concessione.

     Nell'ipotesi di concessione, nel relativo disciplinare sarà stabilito in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario e saranno introdotte tutte le cautele necessarie a garantire la perfetta e tempestiva esecuzione del piano, la realizzazione dei fini ai quali questo è preordinato, e le esigenze fondamentali della pubblica amministrazione. L'atto di concessione è soggetto anche all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     I proprietari di case d'abitazione sottoposte ad esproprio per effetto della presente legge, sempre che riuniti in consorzio o cooperative, hanno diritto di prelazione per l'acquisto di lotti al fine di riedificarvi la propria casa, nei limiti di un volume sufficiente alle proprie esigenze di residenza oltre i locali necessari per l'esercizio della professione o altra attività economica personale.

     La cessione dei lotti a titolo di prelazione è consentita sempre che il consorzio o la cooperativa, in base ai volumi delle quote di proprietà immobiliare riedificabile dagli associati nei limiti previsti dal primo comma, sia in condizioni di coprire un intero lotto con un edificio che abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.

     Ove il titolo di proprietà relativo all'immobile espropriato sia atto tra vivi, questo, ai fini del diritto dei singoli ad entrare in consorzio per esercitare il diritto di prelazione, deve risultare trascritto in data anteriore al 31 dicembre 1953.

     Per le finalità di cui sopra sono riservati dal Comune, e chiaramente contraddistinti nei grafici del piano relativi alla lottizzazione, un sesto del numero complessivo dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione.

     Il valore unitario medio da attribuire al complesso dei lotti di cui ai precedenti commi sarà quello risultante dalla ripartizione sulle aree edificabili del complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni effettuate nella zona entro la quale ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, come al precedente comma, maggiorato delle spese previste per demolizione e sgombero dei materiali. Agli effetti dei singoli contratti di vendita il prezzo sarà differenziato in base alla ubicazione del singolo lotto ed agli oneri e prescrizioni particolari previsti dal piano e dal regolamento.

     L'esercizio della prelazione dovrà effettuarsi, a pena di decadenza, nei termini, nelle forme e con le garanzie disposti dal Comune con delibera della Giunta.

     Perenti i termini fissati dal Comune per l'esercizio della prelazione, i residui lotti tra quelli riservati per l'esercizio di tale diritto saranno per metà posti in libera vendita ed il resto destinati alla edificazione di case popolari, ed edifici scolastici.

     A favore dei consorzi e cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione di cui sopra per la costruzione della propria abitazione nei limiti consentiti dal primo comma, sono estesi i benefici di cui alla L. 12 aprile 1952, n. 12, e successive aggiunte e modifiche.

 

     Art. 4.

     Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

     Tale capitalizzazione sarà effettuata ad un saggio variabile dal 2,50 al 4 per cento per i locali di abitazione e dal 5 al 6,50 per i locali ad uso diverso, a seconda delle caratteristiche, dello stato di conservazione e della ubicazione degli immobili.

     Il reddito da capitalizzare sarà determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939 approvato dalla commissione censuaria provinciale di Catania nella seduta del 5 luglio 1949, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia sino al D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 compreso, nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sub-locazione.

     Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 31 dicembre 1950 ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, sarà assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato dalle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

     Non si procederà alla media e la indennità sarà commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

 

     Art. 5.

     Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui al precedente art. 4 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato, o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza del presente piano.

     Nel caso di fabbricati distrutti per effetto della guerra la indennità è commisurata al solo valore dell'area, salva l'applicazione del disposto dell'art. 3 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

 

     Art. 6.

     Per le espropriazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge si osserveranno le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, con le seguenti modificazioni: il Comune compilerà l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte, assumendo per la identificazione degli immobili e delle ditte proprietarie gli elementi risultanti dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

     Per le partite in contestazione saranno indicati anche i nominativi degli opponenti.

     Detti elenchi vistati dal prefetto saranno depositati nei modi e termini degli artt. 17 e 24 della legge.

     Per le partite la cui intestazione risulti in contestazione l'indennità dovrà essere accettata sia dalla ditta intestataria che dagli opponenti.

     Decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi il sindaco li trasmetterà al prefetto segnalando le ditte che avranno accettato la indennità offerta; per queste il prefetto promuoverà dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto della indennità ai sensi della L. 3 aprile 1926, n. 686, ovvero, qualora tale ordinanza non intervenga entro sessanta giorni dalla data della richiesta, ordinerà il deposito della indennità stessa nella Cassa depositi e prestiti. Per le ditte che non abbiano accettato, il prefetto disporrà che il Comune in contraddittorio delle parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determinerà l'indennità da versare nella Cassa depositi e prestiti, ordinando contemporaneamente tale versamento. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o pagamento diretto il prefetto pronunzierà la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

     Le opposizioni al decreto del prefetto che pronunzia la espropriazione e determina la relativa indennità sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359; per la eventuale nuova valutazione della indennità debbono applicarsi i criteri stabiliti dai precedenti artt. 4 e 5.

 

     Art. 7.

     Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge è assegnato al Comune di Catania il termine di anni quindici a decorrere dalla pubblicazione della legge medesima.

     Su richiesta del Comune i lavori compresi nel piano possono con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 8.

     Le varianti al piano che si rendessero necessarie saranno approvate con decreto del Presidente della Regione su richiesta del Comune sentito il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle OO.PP. e con l'osservanza della procedura degli artt. 5 e 6 della L. 27 ottobre 1951, n. 1402. Un estratto del decreto presidenziale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9.

     Il piano che si approva con la presente legge sostituisce quello approvato col decreto dell'Assessore ai LL.PP. in data 12 dicembre 1949, n. 14341 per la ricostruzione del rione S. Berillo in Catania, per la parte che disciplina la sistemazione delle zone comprese nel piano indicato.

 

     Art. 10.

     La esecuzione delle opere previste nel piano avverrà gradualmente in relazione alla costruzione di nuove case popolari da assegnare a coloro che risulteranno abitanti nel quartiere di S. Berillo in data anteriore al 4 novembre 1951. In ogni caso la immissione del Comune in possesso delle abitazioni espropriate sarà subordinata alla preventiva assegnazione alle famiglie occupanti di nuovi alloggi già dichiarati abitabili.

 

     Art. 11.

     Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge e che saranno compiute nel termine di cui al precedente art. 7 godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

     A favore dei proprietari che a norma del precedente art. 3 abbiano eseguito costruzioni rientranti tra quelle previste dalla L. 28 aprile 1954, n. 11, si applicano le agevolazioni fiscali dalla medesima concesse.

 

     Art. 12.

     All'atto di concessione ed ai contratti per la esecuzione del piano di risanamento si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni sui piani di ricostruzione.

 

     Art. 13.

     Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno emanate norme di attuazione con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.