§ 3.18.28 - L.R. 9 luglio 1975, n. 49.
Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:09/07/1975
Numero:49


Sommario
Art. 1.      E' istituita, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, una Commissione consultiva per le assicurazioni private, per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni.
Art. 2.  La Commissione è un organo consultivo dell'Assessorato dell'industria e del commercio relativamente alla materia delle assicurazioni private per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4, [...]
Art. 3.      La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'Assessorato ed è composta:
Art. 4.      I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e possono essere riconfermati.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La Commissione è convocata dal presidente.
Art. 7.      Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sul cap. 15306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.


§ 3.18.28 - L.R. 9 luglio 1975, n. 49.

Istituzione di una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private

(G.U.R. 19 luglio 1975, n. 31).

 

Art. 1.

     E' istituita, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, una Commissione consultiva per le assicurazioni private, per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni.

 

     Art. 2. La Commissione è un organo consultivo dell'Assessorato dell'industria e del commercio relativamente alla materia delle assicurazioni private per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.

     La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

     1) sulle concessioni di autorizzazione dell'esercizio delle assicurazioni;

     2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazioni e riassicurazione e sulle revoche, che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio e comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

     3) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato;

     4) sugli svincoli totali delle attività destinati a copertura delle riserve e delle cauzioni;

     5) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

     6) su tutti i casi in cui dalla legge sia richiesto il parere della Commissione.

 

     Art. 3.

     La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'Assessorato ed è composta:

     a) del direttore dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

     b) di due dirigenti in servizio presso l'Assessorato predetto;

     c) del direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

     d) del direttore regionale dell'Assessorato delle finanze;

     e) del ragioniere generale della Regione;

     f) del capo dell'ispettorato regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     g) di un funzionario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni designato dalla stessa;

     h) di un rappresentante delle società di mutua assicurazione, scelto dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su designazione delle relative associazioni nazionali;

     i) di due rappresentanti delle imprese private esercenti le assicurazioni, designati dall'A.N.I.A.;

     l) di un rappresentante degli agenti dell'I.N.A. e di un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione, designati rispettivamente dall'A.N.A.G.-I.N.A. e dall'A.N.A.;

     m) di tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese di assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative;

     n) del presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Sicilia o da un suo delegato;

     o) di due esperti nella materia delle assicurazioni [1].

 

     Art. 4.

     I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio e possono essere riconfermati.

     La nomina dei componenti di cui alla lett. o del precedente art. 3 deve essere effettuata tra persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche delle assicurazioni e la relativa scelta deve intervenire tra docenti universitari nella materia delle assicurazioni o tra persone che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore quali funzionari della pubblica amministrazione o quali dirigenti di imprese pubbliche e private [2].

     I componenti di cui alle lett. c, d e f, possono farsi sostituire da funzionari dirigenti dagli stessi delegati [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     La Commissione è convocata dal presidente.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 7.

     Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sul cap. 15306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 2 L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.

[2] Commi così sostituiti dall'art. 2 L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3, secondo comma, L.R. 21 febbraio 1976, n. 7.