§ 3.17.68 - L.R. 22 aprile 1987, n. 12.
Provvedimenti in favore del personale della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:22/04/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la permanenza nel settore della formazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel [...]
Art. 2.      1. Le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività formative verranno erogate direttamente ai soggetti gestori delle attività stesse, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3.      1. Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 è autorizzato, a carico del capitolo 34109, il pagamento a tutto il 31 ottobre 1987 delle retribuzioni ed [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.68 - L.R. 22 aprile 1987, n. 12.

Provvedimenti in favore del personale della formazione professionale.

(G.U.R. n. 17 del 24 aprile 1987).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la permanenza nel settore della formazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno (ENIPMI), l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare progetti di formazione professionale appositamente elaborati, anche in deroga alla vigente normativa, per consentire la realizzazione di attività formative, nonché la riqualificazione e l'aggiornamento del personale predetto sulla evoluzione delle tecnologie, della didattica e dei sistemi formativi proposti dai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, anche di nuova costituzione.

     2. Saranno prioritariamente finanziati i corsi di completamento dei cicli formativi già iniziati dall'ENIPMI nel decorso anno formativo 1985- 1986.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti gli enti gestori utilizzeranno in via prioritaria personale temporaneamente distaccato dallo ENIPMI, su richiesta dello stesso Ente, previo assenso degli interessati e fermo restando il rapporto di lavoro con l'Ente predetto.

     4. Per la realizzazione dell'attività di riqualificazione e aggiornamento del personale, i soggetti proponenti di cui al primo comma si avvarranno, ai fini didattici, di collaboratori ed esperti anche provenienti da aziende pubbliche e private, dalle università, da enti di ricerca, dalla scuola e dalle pubbliche amministrazioni.

     5. Le prestazioni dei collaboratori e degli esperti di cui al precedente comma saranno regolate esclusivamente con incarichi di collaborazione professionale, escludendo in ogni caso la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro subordinato.

 

     Art. 2.

     1. Le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività formative verranno erogate direttamente ai soggetti gestori delle attività stesse, nel rispetto della normativa vigente.

     2. Le somme occorrenti per il trattamento retributivo saranno accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti i quali dovranno provvedere, sulla base della documentazione probatoria fornita dall'ente di appartenenza, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche a tutti i pagamenti occorrenti relativi agli oneri sociali e riflessi.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 è autorizzato, a carico del capitolo 34109, il pagamento a tutto il 31 ottobre 1987 delle retribuzioni ed oneri sociali e riflessi al personale dipendente dall'ENIPMI avente diritto a frequentare i corsi di aggiornamento professionale istituiti ai sensi dell'articolo 35 della citata legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36.

     2. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello spettante per l'orario di lavoro settimanale svolto nel corso dell'attività 1985-86.

     3. Le somme saranno erogate agli interessati mediante ordini di accreditamento emessi in favore dei direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio i quali dovranno provvedere, sulla base della documentazione probatoria fornita dall'ente di appartenenza, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche a tutti i pagamenti occorrenti relativi agli oneri sociali e riflessi.

     4. Il personale dell'ENIPMI che rifiuti il distacco presso altro organismo, ovvero rifiuti offerte di assunzione da parte di enti di formazione professionale compatibili con le rispettive qualifiche, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.