§ 3.16.202 - L.R. 25 maggio 1995, n. 47.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:25/05/1995
Numero:47


Sommario
Art. 6.      1. Il contributo previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, limitatamente agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, è da intendersi destinato [...]
Art. 7.      1. L'onere di complessive lire 1.500 milioni, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e ricadente negli esercizi finanziari 1995, 1996 [...]
Art. 8.      1. Per l'anno 1995 è autorizzata l'istituzione di ulteriori cinque borse di studio biennali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
Art. 9. 
Art. 10.      1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificativo dell'articolo 10 della legge regionale 15 [...]
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.202 - L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

(G.U.R. n. 29 del 29 maggio 1995).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6.

     1. Il contributo previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, limitatamente agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, è da intendersi destinato anche alle spese di gestione e funzionamento del Centro ricerche studi direzionali, nonché per la manutenzione ordinaria del castello Utveggio, sede del Centro.

     2. L'ammontare del contributo per l'anno 1994 è fissato in lire 1.650 milioni ed è posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 7.

     1. L'onere di complessive lire 1.500 milioni, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e ricadente negli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 negli stanziamenti di cui al capitolo 10781 per l'esercizio finanziario 1995 e per i successivi esercizi 1996 e 1997.

     2. L'onere di complessive lire 5.400 milioni, previsto dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e ricadente negli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 negli stanziamenti di cui al capitolo 10782 per l'esercizio finanziario 1995 e per i successivi esercizi 1996 e 1997.

     3. All'onere di lire 1.650 milioni, previsto dal comma 2 dell'articolo 6 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte quanto a lire 700 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 10782 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e quanto a lire 950 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio medesimo.

 

     Art. 8.

     1. Per l'anno 1995 è autorizzata l'istituzione di ulteriori cinque borse di studio biennali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 250 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 9. [*]

 

     Art. 10.

     1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificativo dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è differito al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano la L.R. 15 maggio 1991, n. 27. La Corte Costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995 n. 407, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della presente legge.

[*] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.