§ 3.16.160 - L.R. 17 maggio 1984, n. 29.
Istituzione di corsi professionali per i lavoratori occupati nelle ditte, singole o associate, operanti nel settore della lavorazione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:17/05/1984
Numero:29


Sommario
Art. 4.      Per le finalità degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di L. 85.000 milioni.
Art. 5.      Le somme di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L.vo P. Reg. 18 aprile [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede: quanto a L. 2.900 milioni, con le disponibilità esistenti nel bilancio dell'anno 1984 del Fondo siciliano per l'assistenza ed [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.160 - L.R. 17 maggio 1984, n. 29.

Istituzione di corsi professionali per i lavoratori occupati nelle ditte, singole o associate, operanti nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi, ed ulteriori interventi per le finalità della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120, sui cantieri di lavoro.

(G.U.R. 19 maggio 1984, n. 21).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     Per le finalità degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di L. 85.000 milioni.

     Per gli anni successivi, le relative spese saranno iscritte nel bilancio della Regione in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5.

     Le somme di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede: quanto a L. 2.900 milioni, con le disponibilità esistenti nel bilancio dell'anno 1984 del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, e quanto a L. 2.100 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     All'onere di L. 85.000 milioni, derivante dall'art. 4 della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni superate.