§ 3.16.159 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 120.
Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'art. 5 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:13/12/1983
Numero:120


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [3]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 3.16.159 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 120.

Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'art. 5 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24.

(G.U.R. 14 dicembre 1983, n. 53).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'1 gennaio 1984 l'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni, è determinato nella misura di lire 22.000 per i lavoratori, lire 32.000 per il direttore e lire 27.000 per gli istruttori.

 

     Art. 2.

     Il trattamento economico previsto dal precedente articolo si applica anche in favore dei lavoratori, degli istruttori e dei direttori assunti nei cantieri di lavoro istituiti dai Comuni ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 3.

     L'ammontare della spesa prevista per ogni cantiere non può superare l'importo di lire 80 milioni. Ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione è riservato almeno il 50 % della spesa autorizzata.

 

     Art. 4.

     Per i cantieri da istituire dopo la pubblicazione della presente legge possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti dell'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

     1) la retribuzione del personale di direzione;

     2) la retribuzione della manodopera non qualificata;

     3) gli eventuali costi relativi alle seguenti voci:

     a) materiali e relativo trasporto;

     b) trasporto del materiale di risulta;

     c) diritti di cava e noli;

     d) I.V.A.;

     e) manodopera specializzata e qualificata, limitata, rispettivamente, a non più di una unità e di cinque unità per ogni cantiere [1].

     Le spese indicate al punto 3 non possono in ogni caso superare il 50 % dell'ammontare del finanziamento concesso, senza alcuna distinzione tra enti autarchici territoriali ed altri enti pubblici o giuridicamente riconosciuti.

     Per la progettazione dei lavori è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'1 % della spesa autorizzata [2].

 

     Art. 5.

     Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia, per gli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, gli stanziamenti annuali del bilancio regionale per l'istituzione di cantieri di lavoro sono riservati per una quota pari almeno al 65 % ai cantieri gestiti dai Comuni.

     Il secondo comma dell'art. 15 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 è soppresso.

 

     Art. 6. [3]

     Alla selezione delle domande presentate dai lavoratori disoccupati, da impiegare per l'esecuzione delle opere finanziate attraverso la istituzione di cantieri di lavoro ed al relativo avviamento, provvedono le competenti sezioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle sezioni medesime, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 ed all'art 9, seconda parte, della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52.

     Ai fini della compilazione delle graduatorie previste dal primo comma, le giornate prestate presso i cantieri di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la formazione delle graduatorie stesse si considerano come giornate lavorative.

     Possono essere avviati ai cantieri di lavoro i lavoratori disoccupati che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il 15° anno dl età e non abbiano superato il 65° anno. I lavoratori impegnati nei cantieri dovranno, comunque, essere dimessi al raggiungimento del 65° anno .

     In relazione all'entità ed alle caratteristiche dello stato di disoccupazione esistente a livello locale, le commissioni comunali di collocamento potranno deliberare che una quota percentuale degli avviamenti da effettuarsi a norma del precedente primo comma, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento, venga riservata a favore dei lavoratori disoccupati appartenenti a determinati settori produttivi.

     La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché delle istruzioni impartite per la gestione dei cantieri dagli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, comporta l'addebito agli enti gestori delle spese non regolari e, nei casi più gravi, la perdita del finanziamento.

 

     Art. 7.

     I servizi di cassa, svolti dagli istituti di credito e dai tesorieri a norma del secondo comma dell'art. 6 della L.R. 1 luglio 1968, n. 17, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

     a) gli interessi sui saldi giornalieri di cassa sono calcolati complessivamente nella misura stabilita dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 94 e saranno contabilizzati e versati, a chiusura della gestione, a favore del bilancio del «Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati»;

     b) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito o ai tesorieri, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata all'1 per cento sul movimento generale di cassa a valere della somma autorizzata, con un tetto massimo di mille euro [4];

     c) gli istituti di credito ed i tesorieri hanno l'obbligo di tenere contabilità separate ed istituire conti intestati alle singole gestioni nonché di provvedere alla relativa rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere, o in qualsiasi momento a richiesta dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 8.

     Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore, su presentazione degli elaborati tecnici e dei giustificativi di spesa di cui alla lett. c del precedente articolo, previo collaudo delle opere o rilascio, per i cantieri di importo fino a lire 30 milioni, di un certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, o in mancanza da altro tecnico abilitato, controfirmato dal legale rappresentante dell'ente gestore e vistato dall'ufficio tecnico vigilatore.

 

     Art. 9.

     Nelle more del riordino del sistema formativo regionale al fine di assicurare, per l'anno formativo 1983-1984, l'avvio delle attività di cui all'art. 5 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983. Il piano regionale per la formazione professionale, unitamente al provvedimento approvativo dello stesso, dovrà essere comunicato alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 15.000 milioni.

     La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 11.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 28.000 milioni per l'anno 1983 e in lire 15.000 milioni per l'anno 1984, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.78 «Fondi destinati al finanziamento di altri interventi»

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Lettera così sostituita con art. 13 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 1986, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 aprile 1985, n. 22.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2020, n. 16.