§ 3.16.21 - L.R. 15 dicembre 1959, n. 30.
Provvedimenti per l'occupazione ed il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:15/12/1959
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze della L. 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.21 - L.R. 15 dicembre 1959, n. 30.

Provvedimenti per l'occupazione ed il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.

(G.U.R. 29 dicembre 1959, n. 69).

 

Art. 1.

     Le provvidenze della L. 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di trattamento economico di cui al precedente articolo, provvedendo ai relativi accreditamenti a favore degli enti gestori.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 9 L.R. 18 marzo 1959, n. 7.