§ 3.16.20 - L.R. 18 marzo 1959, n. 7.
Norme per alleviare la disoccupazione in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:18/03/1959
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio 1958-59 è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni ad integrazione delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le somme disponibili fra i Comuni indicati [...]
Art. 3.      Nei limiti delle somme assegnate a ciascun Comune, i Consigli comunali deliberano i lavori da eseguire.
Art. 4.      L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei Comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell'Assessorato medesimo [...]
Art. 5.      I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilità del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 [...]
Art. 6.      I pagamenti sono effettuati, a cura dell'istituto di credito o del tesoriere, sulla base di fogli paga settimanali firmati dal Sindaco e vistati dal collocatore comunale, e, per quanto concerne [...]
Art. 7.      L'elenco dei lavoratori occupati nelle opere previste dalla presente legge deve essere affisso giornalmente nell'albo pretorio del Comune e presso la sede dell'ufficio di collocamento con [...]
Art. 8.      Spetta all'Assessorato regionale del lavoro la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
Art. 9.      Il trattamento economico previsto dal D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonché per il personale direttivo, istruttore, [...]
Art. 10.      Le disposizioni contenute nel titolo III del D.L.vo 18 aprile 1951, n. 25 e nel D.L.vo 31 ottobre 1951, n. 31, si applicano, in quanto compatibili, ai cantieri-scuola da istituire in attuazione [...]
Art. 11.      Alla spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge si fa fronte per lire 600 milioni con le disponibilità del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio [...]


§ 3.16.20 - L.R. 18 marzo 1959, n. 7.

Norme per alleviare la disoccupazione in Sicilia.

(G.U.R. 18 marzo 1959, n. 16).

 

Art. 1.

     Per l'esercizio 1958-59 è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni ad integrazione delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, mediante l'esecuzione di opere di interesse comunale da ripartirsi a tutti i Comuni della Regione con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti.

     Le opere da eseguire debbono ricadere su terreno appartenente al demanio regionale, comunale e provinciale, o su vie vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico. Esse possono consistere in lavori di alberatura e piccola sistemazione per infrenamento di acque e di terra, riparazioni e manutenzione di strade anche a fondo naturale, spurgo di bevai, cunettoni per acque bianche e fognature, sgombro di materiali, tombini, passerelle e piccoli ponti, ed altri lavori analoghi di carattere urgente per ragioni igieniche o per eventi straordinari.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le somme disponibili fra i Comuni indicati nell'articolo precedente in ragione di lire 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

     Le somme attribuite a ciascun Comune non debbono in ogni caso essere inferiori a lire 1.000.000. Detto limite è elevato a lire 5.000.000 per i Comuni delle Isole minori [1].

 

     Art. 3.

     Nei limiti delle somme assegnate a ciascun Comune, i Consigli comunali deliberano i lavori da eseguire.

     I sindaci trasmettono successivamente all'Assessorato regionale del lavoro copia integrale della delibera consiliare, corredata di una relazione descrittiva dei lavori dalla quale risulti:

     a) il numero dei lavoratori da occupare;

     b) la durata approssimativa dei lavori;

     c) l'entità delle eventuali spese per acquisto di materiali a piè d'opera, diritti di cava, trasporto di materiali a rifiuto e attrezzi di lavoro.

     L'ammontare complessivo delle spese indicate nella lett. c del comma precedente non può in nessun caso superare il 30 % della spesa complessiva prevista per i lavori.

     Quando i lavori da eseguire sono urgenti e indifferibili, il sindaco può iniziarli senza ritardo dandone comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale del lavoro e convocando il consiglio comunale entro 48 ore per la regolare deliberazione.

     Le Commissioni provinciali di controllo, nel caso di annullamento delle delibere consiliari, informano telegraficamente l'Assessorato del lavoro per i provvedimenti conseguenziali.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei Comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell'Assessorato medesimo e composto:

     - dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione che lo presiede;

     - dall'ispettore centrale dell'Assessorato predetto preposto al Fondo siciliano per l'assistenza ai lavoratori disoccupati, con funzioni di vice Presidente;

     - di tre funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno supplente;

     - di due funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, di cui uno supplente [2].

     Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione [2].

     Nel caso di rigetto, il provvedimento motivato dall'Assessore è subito comunicato al Sindaco.

     Nel caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta l'Assessore autorizza l'esecuzione dei lavori ed accredita l'importo della relativa spesa al sindaco, presso un istituto di credito proposto dallo stesso o presso il tesoriere comunale, che accettino il servizio a titolo gratuito.

     Il provvedimento dell'Assessore deve essere motivato anche nell'ipotesi di accoglimento parziale.

 

     Art. 5.

     I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilità del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo. La direzione o la sorveglianza dei lavori è affidata al tecnico comunale o n mancanza, ad altra persona incaricata dal sindaco [3].

     I lavoratori disoccupati da adibire sono avviati al lavoro, su richiesta del sindaco, dall'ufficio di collocamento, ai sensi del D.L.vo 18 aprile 1951, n. 25.

     I sindaci sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale del lavoro e agli enti pagatori la data di ultimazione dei lavori nel termine di 5 giorni.

     All'Assessorato del lavoro è inviata altresì dai Sindaci, nello stesso termine, una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti.

     Nella prima applicazione della presente legge il termine del 30 giugno previsto al primo comma può essere prorogato al 31 dicembre.

 

     Art. 6.

     I pagamenti sono effettuati, a cura dell'istituto di credito o del tesoriere, sulla base di fogli paga settimanali firmati dal Sindaco e vistati dal collocatore comunale, e, per quanto concerne le altre spese, su ordini emessi dal sindaco, corredati da regolari fatture.

     Gli enti pagatori debbono inviare all'Assessorato del lavoro entro venti giorni dall'ultimazione dei lavori, il rendiconto finale delle spese corredato da tutti i documenti giustificativi, e debbono versare al fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati l'eventuale residuo di cassa.

 

     Art. 7.

     L'elenco dei lavoratori occupati nelle opere previste dalla presente legge deve essere affisso giornalmente nell'albo pretorio del Comune e presso la sede dell'ufficio di collocamento con l'indicazione dell'ubicazione dei lavori in corso.

 

     Art. 8.

     Spetta all'Assessorato regionale del lavoro la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

     Per quanto attiene al controllo tecnico, l'Assessorato del lavoro può richiedere di volta in volta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, o alle Amministrazioni provinciali, che siano effettuate ispezioni dai rispettivi uffici tecnici.

 

     Art. 9.

     Il trattamento economico previsto dal D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonché per il personale direttivo, istruttore, insegnante e di segreteria è fissato nella misura seguente.

     I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità di disoccupazione, ad un assegno giornaliero di lire 800 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purché siano a carico.

     Qualora non percepiscano indennità di disoccupazione hanno inoltre diritto ad un ulteriore assegno giornaliero di lire 200.

     Al direttore capo-cantiere è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.800; agli istruttori un assegno giornaliero di lire 1.600.

     Detto trattamento economico si applica, oltre che alle iniziative previste dalla presente legge, ai cantieri-scuola di lavoro di cui al D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche [4].

 

     Art. 10.

     Le disposizioni contenute nel titolo III del D.L.vo 18 aprile 1951, n. 25 e nel D.L.vo 31 ottobre 1951, n. 31, si applicano, in quanto compatibili, ai cantieri-scuola da istituire in attuazione della presente legge.

 

     Art. 11.

     Alla spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge si fa fronte per lire 600 milioni con le disponibilità del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso e, per il rimanente importo, mediante utilizzazione degli avanzi di gestione risultanti dai rendiconti generali sino all'esercizio 1956-57.

     Per gli esercizi successivi la spesa sarà stanziata con legge di bilancio.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo sostituito con art. 13 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

[2] L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primi due commi con art. 14 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

[2] L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primi due commi con art. 14 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

[3] Comma così modificato con art. 15 L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

[4] Articolo sostituito con art. 2 L.R. 15 dicembre 1959, n. 30.