§ 3.16.17 - L.R. 23 gennaio 1957, n. 2.
Modifiche alla L. 29 aprile 1949, n. 264 e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:23/01/1957
Numero:2


Sommario
Art. 1.      In obbedienza al disposto dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con D.L.vo C.P.S. 15 maggio 1946, n. 445 convertito nella L.c. 26 febbraio 1948, n. 2, nonché dell'art. 1 [...]
Art. 2.      Lo stesso Assessore, anche in esecuzione del D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro [...]
Art. 3.      Le liste di collocamento, previste dall'art. 10 della ricordata legge n. 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella segreteria del Comune e nei locali [...]
Art. 4.      L'eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale e le altre incombenze previste dall'art. 23 [...]
Art. 5.      Nel territorio della Regione siciliana la nomina delle Commissioni provinciali previste dall'art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed [...]
Art. 6.      La nomina della commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione, dall'Assessore regionale al lavoro, [...]
Art. 7.      Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 26 della ricordata legge n. 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia [...]
Art. 8.      Per la prima applicazione della disposizione dell'art. 6, l'Assessore procede alla nomina delle commissioni comunali entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


§ 3.16.17 - L.R. 23 gennaio 1957, n. 2.

Modifiche alla L. 29 aprile 1949, n. 264 e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(G.U.R. 26 gennaio 1957, n. 5).

 

Art. 1.

     In obbedienza al disposto dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con D.L.vo C.P.S. 15 maggio 1946, n. 445 convertito nella L.c. 26 febbraio 1948, n. 2, nonché dell'art. 1 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nel territorio della Regione siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'Assessore predetto.

 

     Art. 2.

     Lo stesso Assessore, anche in esecuzione del D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col citato decreto del Presidente della Regione, in ordine all'organizzazione e alla disciplina del collocamento della mano d'opera, ed ai criteri di valutazione circa la procedura nell'avviamento al lavoro, nonché in ordine ai ricorsi avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro in materia di collocamento ed a quelli proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per il collocamento.

 

     Art. 3.

     Le liste di collocamento, previste dall'art. 10 della ricordata legge n. 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella segreteria del Comune e nei locali dell'ufficio di collocamento aggiornate ogni due mesi e debbono contenere l'indicazione dell'anzianità di disoccupazione.

     Dette liste sono ostensibili a tutti i cittadini nei quindici giorni successivi all'avviso, affisso, entro la prima decade di ogni bimestre, a cura del collocatore, nei locali dell'ufficio di collocamento e, a cura del sindaco, nell'albo pretorio del Comune.

     Le modalità di raggruppamento dei lavoratori, che per la loro generica capacità di lavoro non siano classificabili in un determinato settore od in una specifica categoria, sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

 

     Art. 4.

     L'eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale e le altre incombenze previste dall'art. 23 della stessa legge 264 del 1949 sono valutate nel territorio della Regione dal Presidente della Regione che vi provvede con suo decreto su proposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale istituita con D.L.vo P. Reg. 25 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 5.

     Nel territorio della Regione siciliana la nomina delle Commissioni provinciali previste dall'art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, il quale vi provvede con suo decreto.

 

     Art. 6.

     La nomina della commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione, dall'Assessore regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale, che vi provvede con suo decreto.

     La Commissione è nominata in ogni Comune ed è composta dal dirigente dell'ufficio di collocamento o da un suo incaricato, in qualità di Presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro scelti dall'Assessore su terne segnalate dalle singole organizzazioni sindacali che operano nel Comune, le quali devono provvedervi non oltre venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore vi provvede direttamente.

     L'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel Comune.

 

     Art. 7.

     Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 26 della ricordata legge n. 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lett. c dell'art. 25 della detta legge. Ogni eventuale divergenza tra il parere della Commissione e quello del collocatore è, nel territorio della Regione siciliana, decisa dall'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati istituita col D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 [1].

     L'ultimo comma del ricordato art. 26 non si applica nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 8.

     Per la prima applicazione della disposizione dell'art. 6, l'Assessore procede alla nomina delle commissioni comunali entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Comma così rettificato con art. 1 L.R. 20 luglio 1957, n. 41.