§ 41.7.40 - D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:25/06/1952
Numero:1138


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 2 bis.  [3]
Art. 3.      La vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera f), dello [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto nonché negli [...]
Art. 5.  [6]


§ 41.7.40 - D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

(G.U. 9 settembre 1962, n. 209)

 

     Art. 1. [1]

     Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.

 

          Art. 2. [2]

     Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana.

     L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

     Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento.

 

          Art. 2 bis. [3]

     La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione siciliana.

     Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

     In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

 

          Art. 3.

     La vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera f), dello Statuto, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

     Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato [4] .

 

Norme transitorie e finali.

 

          Art. 4.

     L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che esplichino la loro attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, per le materie previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni, contenute nel precedente comma.

     Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza [5] .

 

          Art. 5. [6]

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.

[3]  Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.