§ 3.9.74 - L.R. 6 aprile 1995, n. 32.
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:06/04/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.      (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
Art. 2.      (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
Art. 3.      (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
Art. 4.      (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 20-30 marzo 1995).
Art. 5.  Finanziamenti per la ricostruzione di natanti.
Art. 6.      (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10).
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.74 - L.R. 6 aprile 1995, n. 32.

Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria.

(G.U.R. 12 aprile 1995, n. 19).

 

Art. 1.

     (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

 

     Art. 2.

     (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

 

     Art. 3.

     (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

 

     Art. 4.

     (Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 20-30 marzo 1995).

 

     Art. 5. Finanziamenti per la ricostruzione di natanti.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     (Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10).

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.