§ 4.2.125 - L.R. 7 giugno 1994, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/06/1994
Numero:19


Sommario
Art. 12.  Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche.
Art. 13.  Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici.
Art. 14.  Adeguamento degli oneri di urbanizzazione.
Art. 15.  Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria.
Art. 16.  Tariffe EAS.
Art. 17.  Modifica ed integrazione di norme.
Art. 18.  Soppressione di norme non promulgate.
Art. 19.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 4.2.125 - L.R. 7 giugno 1994, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.

(G.U.R. n. 28 dell'8 giugno 1994).

 

     Artt. 1. – 11. [1]

 

Art. 12. Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche. [2]

 

     Art. 13. Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici.

     1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegra dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 14. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione. [3]

 

     Art. 15. Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria.

     1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria, nonché previo accertamento dei dovuti requisiti igienico- sanitari [4].

     2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.

 

          Art. 16. Tariffe EAS.

     1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.

     2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81.

     3. [5].

 

     Art. 17. Modifica ed integrazione di norme. [6]

 

     Art. 18. Soppressione di norme non promulgate.

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: "Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria".

     2. E' altresì abrogato l'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie esistenti".

 

     Art. 19.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.

[3] Sostituisce l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 1, della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42.

[6] Modifica l'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, l'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'art. 136 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.