§ 3.9.13 - L.R. 27 aprile 1973, n. 13.
Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:27/04/1973
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La somma di L. 300 milioni stanziata per i fini di cui all'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere utilizzata anche per concedere sussidi fino all'ammontare di lire 100 [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.9.13 - L.R. 27 aprile 1973, n. 13.

Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(G.U.R. 3 maggio 1973, n. 21).

 

Art. 1.

     La somma di L. 300 milioni stanziata per i fini di cui all'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere utilizzata anche per concedere sussidi fino all'ammontare di lire 100 mila, a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti senza lavoro in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

     Per le finalità di cui al precedente comma lo stanziamento dell'art. 19 della citata legge regionale è aumentato di lire 300 milioni.

     Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il Comune competente al quale verranno accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, le relative somme.

     La domanda per l'erogazione del sussidio è rivolta, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Sindaco, il quale provvede previo accertamento della qualifica di pescatore tramite la Capitaneria di porto o il delegato di spiaggia.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, è modificato come appresso:

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento

     Partita che si riduce:

     - Interventi nel settore della qualificazione professionale (in meno) 300.000.000

     Partita che si aggiunge:

     - Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973 300.000.000.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.