§ 3.6.72 - L.R. 5 agosto 1982, n. 101.
Integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, riguardante il settore zolfifero.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:05/08/1982
Numero:101


Sommario
Art. 1.      Per i lavoratori "sospesi", di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il beneficio previsto all'art. 4, secondo comma, ultima parte, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. [...]
Art. 2.      All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.72 - L.R. 5 agosto 1982, n. 101.

Integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, riguardante il settore zolfifero.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     Per i lavoratori "sospesi", di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il beneficio previsto all'art. 4, secondo comma, ultima parte, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, è esteso al periodo in cui gli stessi sono stati sospesi dal lavoro per effetto dell'art. 9 medesimo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1978.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni, e, quanto a lire 1.000 milioni - che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982- 84 , progetto Risanamento enti economici regionali" - con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.