§ 3.6.66 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 59.
Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 28 aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59, riguardanti il settore zolfifero.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:04/12/1978
Numero:59


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà provvedersi alla definizione dei rapporti finanziari intercorrenti tra l'Ente minerario siciliano e la Sochimisi - [...]
Art. 3.      Per le esigenze della liquidazione della Sochimisi s.p.a. può essere utilizzato personale dipendente in servizio a norma della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, fino a un massimo di 40 unità di cui n. [...]
Art. 4.      Per gli operai ed impiegati titolari di pensioni INPS, di cui all'art. 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano compiuto il 30° anno di [...]
Art. 5.      Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento di cui all'art. 13, lett. a, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 è incrementato di lire 6.240 milioni di cui:
Art. 6.      Nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1978 [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.500 milioni da destinare a copertura delle perdite dell'ISPEA - s.p.a relativamente all'anno 1977, in rapporto alla [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.6.66 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 59.

Integrazioni e modifiche delle LL.RR. 28 aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59, riguardanti il settore zolfifero.

(G.U.R. 6 dicembre 1978, n. 52).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà provvedersi alla definizione dei rapporti finanziari intercorrenti tra l'Ente minerario siciliano e la Sochimisi - s.p.a. in liquidazione, compresi quelli derivanti dal rilevamento in proprietà da parte dell'Ente di stabilimenti [2].

 

     Art. 3.

     Per le esigenze della liquidazione della Sochimisi s.p.a. può essere utilizzato personale dipendente in servizio a norma della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, fino a un massimo di 40 unità di cui n. 25 impiegati e n. 15 operai.

     Il relativo onere resta a carico degli stanziamenti previsti dagli artt. 12 e 13, lett. b), della citata L. n. 42 del 1975, restando immutato l'attuale rapporto di lavoro sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.

 

     Art. 4.

     Per gli operai ed impiegati titolari di pensioni INPS, di cui all'art. 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano compiuto il 30° anno di età o che abbiano raggiunto o raggiungano il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1978, si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 della medesima legge.

     Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma precedente è corrisposta, fino al raggiungimento dell'età pensionabile da determinarsi fermo restando quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 6 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, a carico della Regione, l'indennità di cui allo stesso art. 6, nell'ammontare, nei limiti e con le modalità ivi indicate nonché un'indennità corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici nella misura massima consentibile [3].

     Nei confronti dei lavoratori licenziati non possono assumersi a carico della Regine oneri per assegni familiari, per assistenza sanitaria e per contribuzione volontaria ai fini pensionistici.

     Nel caso in cui la pensione di invalidità INPS venga revocata il lavoratore interessato rientra nella normativa di cui all'art. 6 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 .

     Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano sospesi dal servizio l'indennità di licenziamento dovuta sarà corrisposta nella misura maturata alla data dell'effettivo licenziamento.

     Quanto stabilito nei commi precedenti si applica altresì ai lavoratori sospesi che abbiano raggiunto nel corso del triennio 1975-1978 l'età pensionabile.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai lavoratori che, già sospesi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, siano cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge per raggiunti limiti di età o per altra causa.

     Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 della citata L.R. n. 42 del 1975.

 

     Art. 5.

     Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento di cui all'art. 13, lett. a, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 è incrementato di lire 6.240 milioni di cui:

     a) lire 1.990 milioni ad integrazione dello stanziamento per la corresponsione dell'indennità dell'80 % al personale di cui al precedente articolo e l'indennità aggiuntiva corrispondente all'ammontare della contribuzione volontaria ai fini pensionistici, prevista al secondo comma dello stesso art. 4;

     b) lire 4.250 milioni per erogazione dell'indennità di licenzia mento.

     A partire dal primo gennaio 1979, il fondo di cui all'art. 13, lett. a, della citata L. n. 42 del 1975 sarà trasferito nell'apposito capitolo di bilancio dell'Assessorato regionale del lavoro di cui all'art. 15 della legge stessa.

     Detti fondi saranno amministrati applicandosi le disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche.

 

     Art. 6.

     Nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, le somme stanziate per il 1978 in base agli articoli sopracitati sono incrementate dei seguenti importi:

     a) lire 5.775 milioni per far fronte agli oneri derivanti durante l'anno in corso dalla gestione delle miniere di zolfo e dello stabilimento indicati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della L.R. 1975, n. 42;

     b) lire 940 milioni per far fronte agli oneri dipendenti durante l'anno in corso dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 14 maggio 1976, n. 77.

     Nelle more dell'erogazione degli stanziamenti previsti dalle lett. a e b del presente articolo l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 6.500 milioni da destinare a copertura delle perdite dell'ISPEA - s.p.a relativamente all'anno 1977, in rapporto alla propria quota azionaria.

     Al relativo pagamento dovrà provvedersi contestualmente ai versamenti da parte degli altri soci.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo impugnato, ai sensi dell'art. 28 St. Si., dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] V. art. 15 L.R. 25 maggio 1979, n. 100.

[3] L.R. 5 agosto 1982, n. 101.

[4] Modifica art. 7 L.R. 16 agosto 1976, n. 59.

[5] Norma finanziaria.