§ 3.4.16 - L.R. 8 agosto 1949, n. 47.
Riduzione degli estagli relativi alla locazione di fondi rustici e della vendita di erbe da pascolo per l'annata agraria 1948-49.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:08/08/1949
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei [...]
Art. 2.      I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, nonché quelli relativi ai contratti a canone in denaro, prorogati e ragguagliati al prezzo del [...]
Art. 3.      Ai fini della applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle indennità dovute per la concessione di terre incolte disposte ai sensi del D.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e [...]
Art. 5.      Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro, dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia, si applica un [...]
Art. 6.      Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di terreno [...]
Art. 7.      Salva la ipotesi prevista dall'art. 6 in tutti gli altri casi in cui l'affittuario non abbia diritto alle riduzioni consentite con la presente legge, il proprietario ha l'obbligo di investire [...]
Art. 8.      E' considerata annata agraria 1948-49 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1949 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
Art. 9.      E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 10.      Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, n. 321, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione [...]
Art. 11.      Le funzioni amministrative ed esecutive, previste dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione [...]
Art. 12.      Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi o riconoscersi equi quale compenso per la locazione dei fondi rustici, valgono anche per l'annata agraria 1948-49 le disposizioni [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.4.16 - L.R. 8 agosto 1949, n. 47.

Riduzione degli estagli relativi alla locazione di fondi rustici e della vendita di erbe da pascolo per l'annata agraria 1948-49.

(G.U.R. 9 agosto 1949, n. 37).

 

Art. 1.

     L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso.

     La conversione dell'estaglio relativamente ai fondi i cui proprietari non posseggano complessivamente una estensione maggior di 12 ha di terreno, prevalentemente seminativo, non può aver luogo senza il consenso dei proprietari stessi.

 

     Art. 2.

     I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, nonché quelli relativi ai contratti a canone in denaro, prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quando disposto dalle vigenti norme, e relativi alla annata agraria 1948-49, sono ridotti del 30% a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

     La riduzione prevista dal comma precedente deve intendersi sostitutiva fino al corrispondente ammontare di ogni altro beneficio che sia convenzionalmente o legislativamente accordato in favore dell'affittuaria per l'annata agraria anzidetta.

 

     Art. 3.

     Ai fini della applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non meno di due terzi della loro estensione, ad economia diretta.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle indennità dovute per la concessione di terre incolte disposte ai sensi del D.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni a favore delle cooperative qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

 

     Art. 5.

     Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro, dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia, si applica un riduzione del 20%.

 

     Art. 6.

     Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo.

 

     Art. 7.

     Salva la ipotesi prevista dall'art. 6 in tutti gli altri casi in cui l'affittuario non abbia diritto alle riduzioni consentite con la presente legge, il proprietario ha l'obbligo di investire nella annata agraria 1949- 50 la somma equivalente in lavori straordinari di miglioria nel fondo oggetto del contratto.

 

     Art. 8.

     E' considerata annata agraria 1948-49 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1949 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

 

     Art. 9.

     E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge.

     Restano in vigore le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, n. 321, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, in quanto non incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11.

     Le funzioni amministrative ed esecutive, previste dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana e del D.L. 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero della agricoltura e delle foreste, nonché della legge regionale 8 luglio 1948, n. 35, circa l'ordinamento dei servizi dell'Assessorato della agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 12.

     Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi o riconoscersi equi quale compenso per la locazione dei fondi rustici, valgono anche per l'annata agraria 1948-49 le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.