§ 3.1.4 - L.R. 8 luglio 1948, n. 35.
Ordinamento dei servizi dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:08/07/1948
Numero:35


Sommario
Art. 1.      All'Assessorato per l'agricoltura e foreste sono devolute, nell'ambito della Regione, tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quali risultano dal relativo [...]
Art. 2.      Gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione, sono organi dell'Assessorato per l'agricoltura e [...]
Art. 3.      Gli enti ed istituti, compresi quelli consorziali esistenti in Sicilia, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passano alla dipendenza e sotto la vigilanza [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.1.4 - L.R. 8 luglio 1948, n. 35.

Ordinamento dei servizi dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

(G.U.R. 16 luglio 1948, n. 29, s.o.).

 

Art. 1.

     All'Assessorato per l'agricoltura e foreste sono devolute, nell'ambito della Regione, tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quali risultano dal relativo ordinamento alla data di emanazione del R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455.

 

     Art. 2.

     Gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione, sono organi dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

 

     Art. 3.

     Gli enti ed istituti, compresi quelli consorziali esistenti in Sicilia, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, passano alla dipendenza e sotto la vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.