§ 41.1.12 - R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:15/05/1946
Numero:455


Sommario
Art. 1.      La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità, politica dello Stato italiano, sulla base [...]
Art. 2.      Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione
Art. 3.      L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la [...]
Art. 4.      L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene [...]
Art. 5.      I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione
Art. 6.      I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione
Art. 7.      I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea
Art. 8.      Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti [...]
Art. 12.      L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno [...]
Art. 13.      Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti [...]
Art. 13 bis. 
Art. 14.      L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo [...]
Art. 15.      Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana
Art. 16.      L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale
Art. 17.      Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi [...]
Art. 17 bis. 
Art. 18.      L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative [...]
Art. 19.      L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale
Art. 20.      Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1 e 2; 19, comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative [...]
Art. 21.      Il presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione
Art. 22.      La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei [...]
Art. 23.      Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione
Art. 24.      E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della [...]
Art. 25.      L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte
Art. 29.      L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime
Art. 30.      Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti [...]
Art. 31.      Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal [...]
Art. 32.      I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere [...]
Art. 33.      Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo [...]
Art. 34.      I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione
Art. 35.      Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento
Art. 36.      Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima
Art. 37.      Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene [...]
Art. 38.      Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici
Art. 39.      Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato
Art. 40.      Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione
Art. 41.      Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni
Art. 41 bis.      Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge [...]
Art. 41 ter.      Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali
Art. 42.      L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura [...]
Art. 43.      Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del [...]


§ 41.1.12 - R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455. [1]

Approvazione dello statuto della Regione siciliana. [2]

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133).

 

     Articolo unico.

     E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

     Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

 

Art. 1.

     La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità, politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

     La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE

 

     Art. 2.

     Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

ASSEMBLEA REGIONALE

 

     Art. 3.

     L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali [3].

     L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni [4].

     Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma [4].

     Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione [4].

     La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica [4].

     I deputati regionali rappresentano l'intera regione [4].

     L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo [5].

 

     Art. 4.

     L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

 

     Art. 5.

     I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

 

     Art. 6.

     I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

 

     Art. 7.

     I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

 

     Art. 8.

     Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

     Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

     L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

     Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

     Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale [5].

 

     Art. 8 bis. [6]

     Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

     Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

SEZIONE II [7]

PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 9. [7]

     Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

     Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

     La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

     La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

 

     Art. 10. [7]

     L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

     In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

 

     Art. 11.

     L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

 

     Art. 12.

     L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali [8].

     Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi [8].

     I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

     I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

 

     Art. 13.

     Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

     Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

 

     Art. 13 bis. [6]

     Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

 

     Art. 14.

     L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

     a) agricoltura e foreste;

     b) bonifica;

     c) usi civici;

     d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

     e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

     f) urbanistica;

     g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

     h) miniere, cave, torbiere, saline;

     i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

     l) pesca e caccia;

     m) pubblica beneficenza ed opere pie;

     n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

     o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

     p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

     q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

     r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

     s) espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 15.

     Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

     L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

     Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

 

     Art. 16.

     L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

 

     Art. 17.

     Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

     a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

     b) igiene e sanità pubblica;

     c) assistenza sanitaria;

     d) istruzione media e universitaria;

     e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

     f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

     g) annona;

     h) assunzione di pubblici servizi;

     i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

 

     Art. 17 bis. [6]

     Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

     Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 18.

     L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

 

     Art. 19.

     L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

     L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

     All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II

FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 20.

     Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1 e 2; 19, comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

     Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

 

     Art. 21.

     Il presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

     Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

     Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

 

     Art. 22.

     La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III

ORGANI GIURISDIZIONALI

 

     Art. 23.

     Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

     Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

     I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

     I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

 

     Art. 24.

     E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

     Il Presidente ed il procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

     L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

 

     Art. 25.

     L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

     a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

     b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

 

     Art. 26. [9]

     L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

 

     Art. 27. [9]

     Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte della Assemblea regionale.

 

     Art. 28.

     Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

 

     Art. 29.

     L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

     Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 30.

     Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV

POLIZIA

 

     Art. 31.

     Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

     Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

     Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

     Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZE

 

     Art. 32.

     I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

 

     Art. 33.

     Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

     Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

 

     Art. 34.

     I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

 

     Art. 35.

     Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

 

     Art. 36.

     Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

     Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

 

     Art. 37.

     Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

     L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

 

     Art. 38.

     Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

     Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

     Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

 

     Art. 39.

     Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

     Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

     Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

 

     Art. 40.

     Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

     E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

 

     Art. 41.

     Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE [10]

 

     Art. 41 bis.

     Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

     Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso [6].

 

     Art. 41 ter.

     Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

     L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

     I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

     Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale [6].

 

     Art. 42.

     L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

     Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

 

     Art. 43.

     Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

 

 


[1] Convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

[2] Nel presente decreto le parole "Presidente regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della Regione", ai sensi dell'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[4] Gli originali commi secondo e terzo, già sostituiti dai commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 12 aprile 1989, n. 3.

[4] Gli originali commi secondo e terzo, già sostituiti dai commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 12 aprile 1989, n. 3.

[4] Gli originali commi secondo e terzo, già sostituiti dai commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 12 aprile 1989, n. 3.

[4] Gli originali commi secondo e terzo, già sostituiti dai commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 12 aprile 1989, n. 3.

[4] Gli originali commi secondo e terzo, già sostituiti dai commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 sono stati così ulteriormente sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 1 della L. cost. 12 aprile 1989, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[7] La sezione II, artt. 9-10, è stata così sostituita dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[7] La sezione II, artt. 9-10, è stata così sostituita dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[7] La sezione II, artt. 9-10, è stata così sostituita dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[8] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali primo e secondo comma per effetto dell'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[8] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali primo e secondo comma per effetto dell'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[9] Con sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[9] Con sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[10] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.