§ 3.2.123 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 27.
Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:23/12/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli [...]
Art. 2.      1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.2.123 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 27. [1]

Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori.

(G.U.R. 23 dicembre 2000, n. 61).

 

Art. 1.

     1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000. L'indennizzo è concesso fino a totale copertura del danno subìto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di presentazione di istanza da parte degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite subite, secondo le modalità individuate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso, non può essere sovracompensativo.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

     3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo 10742) per l'esercizio medesimo.

     4. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.