§ 2.11.144 - Decreto Presidenziale 15 marzo 1995, n. 60.
Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:15/03/1995
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento.
Art. 5.  Partecipazione al procedimento.
Art. 6.  Termine finale del procedimento amministrativo.
Art. 7.  Pareri obbligatori e facoltativi. Valutazioni tecniche.
Art. 8.  Responsabile del procedimento.
Art. 9.  Obbligo di provvedere.
Art. 10.  Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
Art. 11.  Integrazione e modificazione del regolamento.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Revoca precedenti disposizioni.
Art. 14.  Pubblicità.


§ 2.11.144 - Decreto Presidenziale 15 marzo 1995, n. 60. [1]

Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.

(G.U.R. 12 agosto 1995, n. 42).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto l'art. 12 dello statuto della Regione;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

     Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

     Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

     Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 24, reso nell'adunanza del 18 gennaio 1994;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 31 gennaio 1995, con la quale è stato approvato il regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

     Visto il decreto n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992;

     Ritenuto di dovere adottare in materia apposito regolamento in sostituzione del decreto sopraindicato;

     Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per "Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente.

     2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente o dei suoi organi tecnici periferici, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

     3. Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge.

     4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento stesso deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, responsabile del procedimento.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato, amministrativo o tecnico.

     2. Nei casi in cui l'atto propulsivo o preparatorio deve essere adottato da un organo collegiale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione o da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'ufficio dell'Assessorato competente nella materia.

     3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

     1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza presentata all'Assessorato o all'organo tecnico periferico competente perverrà all'ufficio che tratta la materia. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

     2. Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge.

     3. Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare od incompleta, l'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e dell'incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

     1. L'inizio del procedimento, contenente le indicazioni prescritte nel comma 2 dell'art. 9 della legge, è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge o per regolamento ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

     2. Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

     3. Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perché particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte II, e/o nei giornali quotidiani e/o affissione di manifesti e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.

     4. L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto al gruppo di lavoro competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

 

     Art. 5. Partecipazione al procedimento.

     1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato e degli organi tecnici periferici del medesimo o con altre forme di pubblicità determinate dall'Amministrazione.

     2. I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge, presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento.

     3. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui per la conclusione del procedimento siano previsti termini più ampi, l'amministrazione può indicare un termine diverso per la presentazione di memorie e documenti, con la comunicazione di cui all'art. 9 della legge.

     4. L'atto di intervento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

 

     Art. 6. Termine finale del procedimento amministrativo.

     1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

     2. Se il provvedimento è recettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.

     3. Il termine del procedimento soggetto al controllo preventivo da parte degli organi preposti al relativo esercizio rimane sospeso per tutta la durata della fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato che non è considerata ai fini del computo di detto termine.

     4. I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge di regolamento.

     5. Nel caso in cui, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva del relativo procedimento non potrà, comunque, essere superiore al doppio di quella fissata nelle tabelle allegate.

     6. I termini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge per l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema di provvedimento viene inviato alla firma dell'Assessore dal Direttore regionale.

     7. L'Assessorato provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

 

     Art. 7. Pareri obbligatori e facoltativi. Valutazioni tecniche.

     1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche - che per espressa disposizione normativa, gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto, rispettivamente, dall'art. 17, comma 1, e dall'art 20, comma 1, della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.

     2. Quando, scaduto il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, l'Assessorato manifesti di non poter prescindere dal parere o dalle valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del procedimento indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per il tempo eccedente il termine di novanta giorni fino all'acquisizione da parte

dell'Amministrazione del parere o delle valutazioni tecniche.

     3. Nei casi previsti dagli art. 1, lett. c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dall'art. 4, comma III, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 44, nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.

     4. Qualora l'Assessorato, per straordinarie e motivate esigenze, ravvisi nel corso dell'istruttoria la necessità, ai fini del provvedimento finale, di un parere ovvero dell'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'Amministrazione, il cui intervento non è previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il termine fissato nelle tabelle allegate per il procedimento cui il parere o l'accertamento si riferisce rimane sospeso per il tempo di sessanta giorni prescritto dall'art. 19 della legge, entro cui il parere deve essere reso o l'accertamento deve essere presentato.

     5. Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3, all'interessato sarà data contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organo, organismo, ente o Commissione legislativa.

 

     Art. 8. Responsabile del procedimento.

     1. Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente (gruppo di lavoro).

     2. Il responsabile del procedimento di competenza delle sezioni tecnico-scientifiche degli organi tecnici periferici dell'Assessorato è il dirigente tecnico preposto alla direzione di ciascuna sezione tecnico- scientifica.

     3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, ai soggetti indicati nell'art. 8 della stessa legge.

     4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

     5. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

 

     Art. 9. Obbligo di provvedere.

     1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

     2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.

     3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.

     4. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

     5. Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nell'ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

 

     Art. 10. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

     1. I criteri e le modalità ai quali l'Assessorato deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono determinati entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedimentali.

     2. Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, i criteri e le modalità di cui al comma precedente sono stabiliti entro novanta giorni da tale data.

 

     Art. 11. Integrazione e modificazione del regolamento.

     1. I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con apposito regolamento.

     2. In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al responsabile del procedimento.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.

 

     Art. 13. Revoca precedenti disposizioni.

     1. Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 maggio 1992.

 

     Art. 14. Pubblicità.

     1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del Decreto Presidenziale 28 febbraio 2012, n. 19.