§ 35.3.1 - R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1032 .
Fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali e aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:24/05/1925
Numero:1032


Sommario
Art. 1.      Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate rispettivamente dal Ministero della guerra, da quello della marina e dal Commissariato [...]
Art. 2.      Il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue
Art. 3.      Le attribuzioni degli addetti militari, navali ed aeronautici sono fissate mediante regolamenti emanati dai rispettivi Ministeri e dal Commissariato dell'aeronautica, di [...]
Art. 4.      Il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici, sarà stabilito con apposito decreto Reale su proposta dei Ministri per gli affari esteri, per la [...]
Art. 5.      Ad ogni addetto può essere assegnato un militare di truppa o sottufficiale segretario. Il relativo trattamento economico sarà fissato con il decreto Reale di cui al [...]
Art. 6.      Il presente decreto abroga quello in data 3 febbraio 1921, n. 122
Art. 7.      Agli addetti militari, navali ed aeronautici, già nominati in base al R. decreto 3 febbraio 1921, n. 12, continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico per [...]
Art. 8.      Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate nei bilanci degli affari esteri, dell'Aeronautica, della Guerra, della Marina, le 7 variazioni occorrenti per [...]
Art. 9.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 35.3.1 - R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1032 [1] .

Fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali e aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche

(G.U. 30 giugno 1925, n. 149)

 

     Art. 1.

     Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate rispettivamente dal Ministero della guerra, da quello della marina e dal Commissariato dell'aeronautica, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e delle finanze, sono destinati ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e del Commissariato dell'aeronautica in qualità di addetti militari, navali ed aeronautici.

     La carica di addetto aeronautico potrà essere affidata anche a funzionari civili del Commissariato d'aeronautica.

 

          Art. 2.

     Il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue:

     militari 20;

     navali 20 [2] ;

     aeronautici 8 [3] .

     Il maggior numero di addetti in confronto a quella di cui al R. decreto 3 febbraio 1921, n. 122, non potrà essere portato in aumento negli organci del personale civile e militare delle rispettive Amministrazioni.

 

          Art. 3.

     Le attribuzioni degli addetti militari, navali ed aeronautici sono fissate mediante regolamenti emanati dai rispettivi Ministeri e dal Commissariato dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici, sarà stabilito con apposito decreto Reale su proposta dei Ministri per gli affari esteri, per la guerra e per la marina e dell'Alto Commissario dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze.

 

          Art. 5.

     Ad ogni addetto può essere assegnato un militare di truppa o sottufficiale segretario. Il relativo trattamento economico sarà fissato con il decreto Reale di cui al precedente articolo 4.

     Le funzioni di segretario potranno anche essere disimpegnate da personale civile di ruolo o reclutato sul posto; in quest'ultimo caso la spesa complessiva da sostenere non dovrà risultare superiore a quella del sottufficiale.

     Nessun aumento di organico è ammesso in corrispondenza dell'assegnazione di personale civile di ruolo.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto abroga quello in data 3 febbraio 1921, n. 122.

 

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 7.

     Agli addetti militari, navali ed aeronautici, già nominati in base al R. decreto 3 febbraio 1921, n. 12, continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico per essi attualmente in vigore, finché non verrà emanato il Regio decreto di cui all'art. 4.

     Per i nuovi adetti, di cui al precedente art. 2, comma 2°, il trattamento economico, in via provvisoria, e in attesa che sia emanato il predetto decreto

     Reale, verrà fissato nelle misure e con le modalità di cui ai Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 122, e 8 febbraio 1923, n. 487, a decorrere dalla data di arrivo in sede.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate nei bilanci degli affari esteri, dell'Aeronautica, della Guerra, della Marina, le 7 variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562.

[2] Numero fissato a 9 dal R.D. 16 dicembre 1929, n. 2410.

[3] Numero elevato a 10 dal R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 1935.