§ 33.1.83 - D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico marittimo, nonché di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:25/05/2001
Numero:265


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di beni demaniali.
Art. 2.  Trasferimento di funzioni amministrative.
Art. 3.  Funzioni conferite alla regione.
Art. 4.  Trasferimento degli uffici.
Art. 5.  Consegna dei beni.
Art. 6.  Trasferimento del personale.
Art. 7.  Funzioni conferite agli enti locali.


§ 33.1.83 - D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

(G.U. 6 luglio 2001, n. 155).

 

Art. 1. Trasferimento di beni demaniali.

     1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale [1].

     2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

     3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

 

     Art. 2. Trasferimento di funzioni amministrative.

     1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino.

     1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento [3].

     2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

     3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.

 

     Art. 3. Funzioni conferite alla regione.

     1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4. Trasferimento degli uffici.

     1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

     2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza può avvalersi degli uffici della regione.

 

     Art. 5. Consegna dei beni.

     1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.

     3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

     4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.

     5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.

     6. [I proventi introitati in relazione alla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base della programmazione di settore] [4].

 

     Art. 6. Trasferimento del personale.

     1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

     2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.

     2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio [5].

     2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento [6].

 

     Art. 7. Funzioni conferite agli enti locali.

     1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.

 

     TABELLA A [7]

     (Articolo 1, comma 1, lettera c)

     UNITÀ DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3. Il testo previgente reca: "1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto."

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 settembre 2003, n. 278.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[7] Tabella aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.