§ 33.1.60 - D.M. 15 novembre 1995, n. 595.
Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:15/11/1995
Numero:595


Sommario
Art. 1.      1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio [...]
Art. 2.      1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio [...]
Art. 3.      1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.


§ 33.1.60 - D.M. 15 novembre 1995, n. 595.

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

(G.U. 8 luglio 1996, n. 158)

 

     Art. 1.

     1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

     1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

     1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.

 

          Art. 2.

     1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:

     1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.

 

          Art. 3.

     1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.