§ 33.1.51 - L. 2 maggio 1990, n. 104.
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:02/05/1990
Numero:104


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e [...]
Art. 5.      1. Il Ministero della difesa è tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate [...]
Art. 6.      1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con anni leggere
Art. 7.      1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 [...]


§ 33.1.51 - L. 2 maggio 1990, n. 104. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.

(G.U. 8 maggio 1990, n. 105).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

     2. - 6. [2]

     7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei priorità criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

     2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

     3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

     4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

 

     Art. 5.

     1. Il Ministero della difesa è tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

     2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

     3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

     4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

 

     Art. 6.

     1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con anni leggere.

 

     Art. 7.

     1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898/1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

     2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

 

     Art. 8. [5]

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10.

     1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Modificano l'art. 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898.

[3] Modifica il 2° comma, art. 5, della L. 24 dicembre 1976, n. 898.

[4] Modifica l'art. 7 della L. 24 dicembre 1976, n. 898.

[5] Aggiunge un comma all'art. 16 della L. 24 dicembre 1976, n. 898.

[6] Sostituisce con cinque commi i primi due commi, art. 18, della L. 24 dicembre 1976, n. 898.