§ 30.11.33 - D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:14/12/2010
Numero:218


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 5.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 8.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 9.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 10.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 11.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 12.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 13.  Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 14.  Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 15.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 16.  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141


§ 30.11.33 - D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

(G.U. 18 dicembre 2010, n. 295)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

     Vista la direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 33;

     Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-septies».

     2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».

     3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».

     4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».

     5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».

     6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» è sostituita dalla seguente: «contrarie».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.».

     2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

     «3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il comma 5 è soppresso.

     2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» è sostituita dalla seguente: «addebitati».

     3. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma 1-ter come comma 1-bis.

     4. All'articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 è rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2 come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e il comma 5 come comma 3.

     5. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» è soppressa.

     6. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis, lettera a):

     a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;

     b) le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».

     7. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la parola: «octies» è sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».

     8. All'articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole: «128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies, comma 2».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Sono abrogati:

     a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

     c) l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

     1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

     b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.".

     1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."».

     2. All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

     «a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».

     2. All'articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».

     3. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».

     4. All'articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: "3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.". All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".».

     2. All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» è sostituita dalla seguente: «1996».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonchè le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

     2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

     3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonchè, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».

     2. All'articolo 10, comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

     c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;».

     3. All'articolo 10, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.».

     4. All'articolo 10, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.».

     5. All'articolo 10, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonchè le società controllate dalla stessa controllante.».

     6. All'Articolo 10, il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     «Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».

     2. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 128-undecies».

     3. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio».

     4. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» è sostituita dalla seguente: «realizzato».

     5. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies, comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse.

     6. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma 4, la parola: «alcune» è sostituita dalla seguente: «alcuna».

     7. All'articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.».

     8. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies, comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».

     9. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies, comma 1, dopo la parola: «gestione», è inserita la seguente: «dei».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1,».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo Statuto,» sono soppresse.

     2. All'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti», sopprimere la virgola.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;

     b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività».

     2. All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello».

     3. All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.».

     4. L'articolo 23, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente:

     «01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonchè alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».

     2. All'articolo 26, comma 1:

     a) le parole: «I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

     b) le parole: «128-quinquies e 128-septies.» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.».

     3. All'articolo 26, il comma 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

     4. All'articolo 26, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: «19998» è sostituita dalla seguente: «1998».

     2. All'articolo 27, comma 1, lettera e), le parole: « comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7».

     3. All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010».

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. All'articolo 28, comma 1, alinea, è sostituito dal seguente:

     «1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:».

     2. All'articolo 28 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

     1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.».

     3. All'articolo 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonchè l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-quater, comma 3.».

 

     Art. 16. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

     a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» è sostituita dalla seguente: «10»;

     b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» è soppressa ed è sostituita dalla seguente: « , ».

     2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: «corso», è inserita la seguente: «un».

     3. All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: «ad» è sostituita dalla seguente: «di».

     4. All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: «indetta» è sostituita dalla seguente: «indetto».

     5. All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, comma 1, e 128-septies».

     6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».

     7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».

     8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.