§ 2.11.58 - L.R. 18 marzo 1976, n. 30.
Disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:18/03/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Gli interventi straordinari, già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, relativi a biblioteche e centri di servizio culturale e sociale sono realizzati [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarle per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene, mobile ed immobile, in atto [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei centri di cui al secondo comma del precedente art. 1 ai Comuni ove in atto gli stessi svolgono l'attività di servizio [...]
Art. 4.      All'onere finanziario complessivo, determinato in lire 60 milioni, derivante ai Comuni dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del relativo personale provvede per un triennio [...]
Art. 5.      Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio culturale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.
Art. 6.      Allo scadere del triennio previsto al precedente art. 4 i Comuni interessati sono autorizzati, ove lo vogliano e previa delibera del Consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica e [...]
Art. 7.      Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede
Art. 8.      I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi [...]
Art. 9.      Fino a quando la Regione siciliana non avrà regolato la materia con organico provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale subentra altresì alla Cassa per il Mezzogiorno negli [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti specializzati nel settore, dando la precedenza, nella prima applicazione della [...]
Art. 11.      I centri di servizio sociale hanno dimensione comprensoriale e vanno inquadrati nella politica di decentramento territoriale, anche in vista dell'istituzione delle unità locali dei servizi.
Art. 12.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, la spesa annua di lire 200 milioni così ripartita:
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.58 - L.R. 18 marzo 1976, n. 30.

Disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.

(G.U.R. 20 marzo 1976, n. 15).

 

Art. 1.

     Gli interventi straordinari, già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, relativi a biblioteche e centri di servizio culturale e sociale sono realizzati dall'Amministrazione regionale.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri di servizio culturale gestiti dall'E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale nei comuni di Agrigento, Enna e Trapani.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarle per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene, mobile ed immobile, in atto in dotazione ai suddetti centri, secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei centri di cui al secondo comma del precedente art. 1 ai Comuni ove in atto gli stessi svolgono l'attività di servizio culturale.

 

     Art. 4.

     All'onere finanziario complessivo, determinato in lire 60 milioni, derivante ai Comuni dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del relativo personale provvede per un triennio l'Amministrazione regionale, la quale accredita annualmente le somme occorrenti, e comunque non oltre il 31 gennaio, ai legali rappresentanti dei Comuni medesimi.

 

     Art. 5.

     Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio culturale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.

 

     Art. 6.

     Allo scadere del triennio previsto al precedente art. 4 i Comuni interessati sono autorizzati, ove lo vogliano e previa delibera del Consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale dei centri, facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni già svolte.

 

     Art. 7.

     Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede

all'accreditamento delle somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei Comuni interessati, i quali sono autorizzati a corrispondere al personale di cui all'art. 4 gli emolumenti spettanti anche nelle more della definizione degli atti amministrativi occorrenti per l'affidamento in gestione dei centri.

     Al pagamento degli emolumenti il Sindaco è autorizzato a provvedere anche senza apposita delibera preventiva del Consiglio comunale, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, da proporsi nella prima seduta.

 

     Art. 8.

     I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi accreditate a norma del precedente art. 4.

 

     Art. 9.

     Fino a quando la Regione siciliana non avrà regolato la materia con organico provvedimento legislativo, l'Amministrazione regionale subentra altresì alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri di servizio sociale.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti specializzati nel settore, dando la precedenza, nella prima applicazione della presente legge, a quegli enti che fino ad oggi ne hanno avuto la gestione.

 

     Art. 11.

     I centri di servizio sociale hanno dimensione comprensoriale e vanno inquadrati nella politica di decentramento territoriale, anche in vista dell'istituzione delle unità locali dei servizi.

     Al fine di assicurare il coordinamento e la più ampia partecipazione possono essere costituiti appositi comitati di gestione, composti dai rappresentanti degli utenti dei servizi, degli operatori sociali dei centri e delle forze sociali presenti nel territorio.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, la spesa annua di lire 200 milioni così ripartita:

     - lire 60 milioni per i centri di servizio culturale;

     - lire 140 milioni per i centri di servizio sociale.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 140 milioni, da corrispondere agli enti che hanno gestito i centri di servizio sociale nel 1975, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta nello stesso 1975 e non assunte a proprio carico dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     All'onere di lire 340 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede utilizzando parte delle assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.