§ 2.9.115 - L.R. 25 maggio 1995, n. 44.
Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:25/05/1995
Numero:44


Sommario
Art. 4.  Contributo per ristoro danni causati dall'attentato del marzo 1995 al deposito "Manifattura Sicula" di Partinico.
Art. 5.  Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.
Art. 6.  Modifiche alle norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 2.9.115 - L.R. 25 maggio 1995, n. 44.

Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia.

(G.U.R. n. 29 del 29 maggio 1995).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4. Contributo per ristoro danni causati dall'attentato del marzo 1995 al deposito "Manifattura Sicula" di Partinico.

     1. Ai proprietari delle abitazioni e delle autovetture rimaste danneggiate a seguito dell'attentato del 2 marzo 1995 al deposito «Manifattura Sicula», sito nel comune di Partinico, è concesso un contributo una tantum.

     2. L'erogazione non potrà essere superiore a lire 10 milioni per autovettura e dalla stessa dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte di compagnia assicurativa. Per le autovetture non più in produzione il beneficio è pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche, a quella completamente resa inservibile in dipendenza dell'attentato. In caso di distruzione totale è comunque necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico.

     3. Ai proprietari di immobili è concesso un contributo una tantum, in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, per un importo massimo di lire 70 milioni.

     4. Le somme per il pagamento del contributo di cui al comma 3 sono accreditate dal Presidente della Regione al sindaco del comune di Partinico. Il sindaco, previo accertamento dei danni e della spesa ammissibile, provvede ad erogare una anticipazione pari al 50 per cento del contributo, dopo l'approvazione tecnico-amministrativa della perizia relativa al ripristino dell'immobile. La restante quota del contributo sarà erogata ad ultimazione dei lavori.

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 370 milioni.

     6. All'onere di lire 400 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 5. Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. [2]

 

     Art. 6. Modifiche alle norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia. [2]

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.