§ 2.7.4 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 2.
Provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico sanitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.7 igiene pubblica
Data:03/01/1961
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale all'igiene ed alla sanità è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o [...]
Art. 2.      Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i Comuni e le Province.
Art. 3.      I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzati dall'Assessore per l'igiene e la sanità su richiesta delle Autorità comunali e provinciali sanitarie competenti per [...]
Art. 4.      Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito in favore degli enti beneficiari
Art. 5.      I lavori di cui alla presente legge sono eseguiti in economia a mezzo di cottimi con persone ritenute idonee.
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 35 milioni. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.


§ 2.7.4 - L.R. 3 gennaio 1961, n. 2.

Provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico sanitari.

(G.U.R. 3 gennaio 1961, n. 1).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale all'igiene ed alla sanità è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o d'altro intervento igienico-sanitario per la pubblica calamità.

     La stessa Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere per le spese ed a concedere contributi per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo i Comuni e le Province.

 

     Art. 3.

     I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzati dall'Assessore per l'igiene e la sanità su richiesta delle Autorità comunali e provinciali sanitarie competenti per territorio e su presentazione di un processo verbale in cui siano descritti gli interventi da effettuare, le conseguenze che deriverebbero dalla loro mancata effettuazione, le cause che produssero la necessità dell'intervento, nonché l'ammontare della spesa ritenuta necessaria.

 

     Art. 4.

     Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito in favore degli enti beneficiari [1].

 

     Art. 5.

     I lavori di cui alla presente legge sono eseguiti in economia a mezzo di cottimi con persone ritenute idonee.

     Le relative convenzioni devono contenere:

     a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

     b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

     c) le condizioni di eseguimento;

     d) il termine per darli compiuti;

     e) il modo di pagamento;

     f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere di ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denunzia, il contratto, qualora egli manchi ai patti.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-1961 la spesa di lire 35 milioni. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 20 L.R. 20 marzo 1972, n. 11.