§ 1.4.139 - Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.
Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:20/01/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata.
Art. 2.  Adeguamento normative contrattuali.
Art. 3.  Servizi essenziali di pubblica utilità.
Art. 4.  Accordi decentrati.
Art. 5.  Relazioni sindacali.
Art. 6.  Rappresentanze sindacati unitarie.
Art. 7.  Orario di lavoro, formazione e mobilità.
Art. 8.  Struttura della retribuzione.
Art. 9.  Unificazione trattamenti stipendiali.
Art. 10.  Aumenti retributivi contrattuali.
Art. 11.  Inquadramento nel nuovo ordinamento.
Art. 12.  Inquadramento nei nuovi livelli stipendiali del personale in servizio di cui al IV comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.
Art. 13.  Assegno personale aggiuntivo.
Art. 14.  Progressione economica orizzontale.
Art. 15.  Procedure per l'attribuzione di posizioni economiche differenziate.
Art. 16.  Passaggio a posizione economica superiore.
Art. 17.  Costituzione e finanziamento.
Art. 18.  Utilizzo del fondo efficienza servizi.
Art. 19.  Lavoro straordinario.
Art. 20.  Definizione degli obiettivi.
Art. 21.  Gestione del fondo ed attuazione degli interventi.
Art. 22.      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione del 30 giugno 1993, concernente la disciplina contrattuale a favore del personale della Regione [...]
Art. 23.  Pari opportunità.
Art. 24.  Permessi, ritardi e recuperi.
Art. 25.  Indennità particolari.
Art. 26.  Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 27.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 28.  Riposo compensativo.
Art. 29.  Mutamento mansioni per inidoneità fisica.
Art. 30.  Relazioni con il pubblico.
Art. 31.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali e decentrati.
Art. 32.  Quantificazione degli oneri.
Art. 33.  Copertura finanziaria.
Art. 34.  Registrazione ed entrata in vigore.


§ 1.4.139 - Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11.

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994. [*]

(G.U.R. 28 febbraio 1995, n. 11).

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione e durata.

     1. Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale dell'Amministrazione regionale di cui allo art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 e fanno riferimento al periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

     Art. 2. Adeguamento normative contrattuali.

     l. Gli istituti economico-normativi previsti nel presente accordo sostituiscono e modificano la precedente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, con decorrenza 1 gennaio 1994, ivi comprese tutte le disposizioni che prevedono incrementi del trattamento economico, comunque denominati, che traggono origine dall'anzianità di servizio.

 

     Art. 3. Servizi essenziali di pubblica utilità.

     1. Per i servizi essenziali di pubblica utilità, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono considerati tali nell'ambito regionale quelli previsti dall'art. 2 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 1993, concernente recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 aprile 1992 e relativi al personale

dell'Amministrazione regionale.

 

CAPO II

NEGOZIAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

 

     Art. 4. Accordi decentrati.

     1. Per la realizzazione degli accordi decentrati, si fa espressamente rinvio al contenuto dell'art. 3 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993.

 

     Art. 5. Relazioni sindacali.

     1. Per la disciplina delle relazioni sindacali, la definizione delle procedure di prevenzione e componimento di conflitti di lavoro e per l'applicazione degli andamenti giurisprudenziali e dei giudicati amministrativi si fa espressamente rinvio alla disciplina contenuta negli articoli 11, 12 e 13 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, quest'ultimo integrato al secondo comma coi principi desumibili dalla lett. m) dell'art. 2, primo comma, della legge n. 421/92.

 

     Art. 6. Rappresentanze sindacati unitarie.

     1. Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) definite sulla base dell'accordo tra le parti sociali e Governo nazionale del 23 luglio 1993 ed in analogia a protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ARAN e le delegazioni sindacali confederali di categoria.

     2. A tal fine entro 30 giorni dal presente accordo sarà stipulato tra le parti apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle R.S.U.

 

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

     Art. 7. Orario di lavoro, formazione e mobilità.

     1. Le materie relative alla disciplina dell'orario di lavoro, alla formazione e aggiornamento professionale, alla mobilità e ai diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica restano regolamentate dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993.

 

CAPO IV

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

     Art. 8. Struttura della retribuzione.

     1. Al fine di attuare l'effettiva trasparenza del trattamento economico spettante al personale regionale le voci che lo compongono sono esclusivamente le seguenti:

     a) stipendio tabellare: determinato ai sensi del presente accordo, comprensivo quindi degli aumenti di cui all'art. 10;

     b) maturato economico individuale, spettante solo ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, non riassorbibile, costituito dalla differenza tra la retribuzione complessiva in godimento a tale data e la voce di cui alla precedente lettera a) decurtata degli aumenti stipendiali attribuiti con il presente accordo;

     c) indennità integrativa speciale: nelle misure determinate alla data del 31 dicembre 1992, salvi gli eventuali successivi incrementi;

     d) eventuale assegno ad personam di cui al successivo art. 13;

     e) salario accessorio: comprendente tutti gli elementi che non hanno natura retributiva ordinaria e non sono corrisposti con carattere di generalità, bensì remunerano lo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o obiettivamente rischiose o sono collegate ad un apporto aggiuntivo di produttività.

 

     Art. 9. Unificazione trattamenti stipendiali.

     1. I trattamenti stipendiali del personale dell'Amministrazione regionale sono determinati come dalla unità tabella A allegata al presente accordo.

     2. Le retribuzioni ordinarie previste dal presente accordo, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1995, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute ed i contributi di riscatto, e sulla misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

     3. Restano salvi i benefici previsti dalle leggi n. 336/70 e n. 958 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello [1].

 

     Art. 10. Aumenti retributivi contrattuali.

     1. Al personale dell'Amministrazione regionale sono attribuiti i seguenti aumenti retributivi annui lordi con le decorrenze sottoindicate:

 

 

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                              Aumenti     Aumenti     Aumenti

                              dall'1 gen. dall'1 gen. dall'1 gen.

                                 1994        1995         1996

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I    livello e I    fascia f.    736.911      513.896

II   livello e II   fascia f.    790.646      540.621

III  livello e III  fascia f.    851.227      592.065

IV   livello e IV   fascia f.    916.780      625.983

V    livello e V    fascia f.    976.106      670.521

VI   livello e VI   fascia f.  1.030.920      728.442

VII  livello e VII  fascia f.  1.194.000      877.059

VIII livello e VIII fascia f.  1.471.933    1.048.233

Dirigente superiore            2.240.000    1.701.287

Direttore regionale            3.945.000    2.990.000

Segretario generale            5.200.000    3.400.000

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     Art. 11. Inquadramento nel nuovo ordinamento.

     1. L'attribuzione dei nuovi valori stipendiali avverrà tenuto conto delle posizioni professionali (livello o fascia funzionale) possedute al 31 dicembre 1993, secondo la tabella allegato sub A e con le seguenti modalità:

 

A) Modalità di inquadramento all'1 gennaio 1994:

 

     - al trattamento stipendiale annuo in godimento al 31 dicembre 1993 (stipendio tabellare + aumenti contrattuali maturati al 31 dicembre 1993 + salario di anzianità + L. 240.000 ex art. 7, legge n. 438/92) si deve aggiungere il miglioramento contrattuale 1994 previsto al precedente art. 10 corrispondente al livello o fascia funzionale posseduta sempre al 31 dicembre 1993.

     La nuova posizione stipendiale all'1 gennaio 1994 sarà composta da:

     a) Stipendio tabellare annuo iniziale:

     - secondo la tabella sub A;

     b) Maturato economico individuale:

     - pari alla differenza tra la posizione economica annua raggiunta al 31 dicembre 1993, maggiorata dell'incremento contrattuale 1994 ed il nuovo stipendio annuo di cui alla tabella sub A.

 

B) Modalità di inquadramento all'1 gennaio 1995:

 

     a) stipendio tabellare annuo iniziale:

     - quello previsto per l'anno 1995 nella tabella allegata sub A;

     b) maturato economico individuale:

     - corrispondente al precedente punto b della lettera A.

 

     Art. 12. Inquadramento nei nuovi livelli stipendiali del personale in servizio di cui al IV comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

     1. Per il personale dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, il cui trattamento retributivo è indicato dalla tabella A allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avviene previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla stessa data del 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti e con applicazione dei benefici previsti dall'art. 75 e dall'art. 80 come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 11/88 [2] della stessa legge.

     2. L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di applicazione del presente accordo.

     3. Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, entro la data suddetta, a seguito della applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a realizzarsi le condizioni previste dallo art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per i passaggi ai livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione, sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo, fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del diritto [3].

 

     Art. 13. Assegno personale aggiuntivo.

     1. L'indennità di produttività prevista dall'art. 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1994.

     2. Ai dipendenti in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente accordo [4] viene corrisposto con decorrenza dall'1 gennaio 1994 un assegno ad personam annuo da erogarsi mensilmente, non riassorbibile, nella misura prevista per l'anno 1993 dall'art. 35 della legge regionale n. 41/85 e successive aggiunte e modificazioni spettante, in relazione alla qualifica e al trattamento economico posseduto.

     3. Allo stesso si applica la disposizione del precedente art. 9, II comma, salvo quanto previsto dallo art. 19.

 

     Art. 14. Progressione economica orizzontale.

     1. Ciascuna fascia funzionale di cui alla tabella A allegata al presente accordo si articola in posizioni economiche differenziate. Per ogni fascia funzionale gli importi stipendiali sono indicati nella tabella B allegata al presente accordo.

     2. La posizione economica superiore è attribuita al personale collocato nelle fasce funzionali, fermo restando il dipendente nelle qualifiche e fasce di appartenenza, in percentuali che saranno stabilite con le procedure di cui al successivo art. 15, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima fascia in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Le percentuali di cui al comma precedente non possono essere cumulate annualmente.

     4. Le progressioni avranno effetto con decorrenza 1 gennaio 1994.

 

     Art. 15. Procedure per l'attribuzione di posizioni economiche differenziate.

     1. Le posizioni economiche differenziate sono attribuite al personale di cui al precedente art. 14 in possesso dei requisiti di anzianità di effettivo servizio di ruolo di almeno tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a seguito di valutazione annuale.

     2. Le percentuali di cui al secondo comma del precedente art. 14 sono riferite alla consistenza numerica del personale dei ruoli regionali al 31 dicembre 1993, in servizio alla stessa data.

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo saranno determinati, previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, le percentuali e i criteri di valutazione.

     4. Per le finalità del presente articolo è destinata la somma di L. 18.269.000.000 per l'anno 1994 e L. 18.269.000.000 per l'anno 1995 [5].

 

     Art. 16. Passaggio a posizione economica superiore.

     l. Nei casi di passaggio a posizione economica superiore, rispettivamente attraverso la procedura stabilita dagli artt. 14 e 15 dell'accordo (progressione orizzontale) e le procedure stabilite per legge (progressione verticale) al dipendente viene attribuito, oltre allo stipendio tabellare annuo iniziale corrispondente alla nuova posizione assunta, l'ammontare complessivo del maturato economico individuale in godimento alla data di transito.

 

CAPO V

FONDO EFFICIENZA SERVIZI

 

     Art. 17. Costituzione e finanziamento.

     1. In attuazione dell'art. 10 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, è istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione un fondo annuo denominato «Fondo efficienza servizi» (FES) che è alimentato:

     a) da una somma pari all'ammontare della spesa consolidata al 31 dicembre 1993, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1993 presso il ramo di Amministrazione;

     b) da una quota pari al 1,45% del monte salario annuo di ciascun ramo di Amministrazione;

     c) dall'importo destinato nell'anno 1993 alla corresponsione delle indennità accessorie connesse a particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

 

     Art. 18. Utilizzo del fondo efficienza servizi.

     1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato all'erogazione di compensi al personale che consegua un incremento della produttività in base ai seguenti parametri:

     a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi [6];

     b) realizzazione di economie sulla spesa ordinariamente necessaria per lo svolgimento di determinate attività;

     c) attuazione di progetti per attività istituzionali che vengono svolte al di fuori dell'orario di lavoro (es. recupero arretrati non eliminabili con il personale in forza, progetti speciali di conoscenza, accertamento e valutazione, etc.). I progetti vanno svolti in plus orario fissato in ore settimanali, soggetto a programmazione e controllo;

     d) trattamenti retributivi accessori (art. 8, lett. e accordo). Al riguardo si rinvia all'accordo quadro allegato c) al presente accordo.

     1 bis. In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del comma precedente [7].

     1 ter. La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo individuale al perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma I [7].

     1 quater. Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione individuale al perseguimento degli obiettivi [7].

     1 quinquies. Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti, presso ciascun ramo di amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.

     Nei rami dell'amministrazione aventi uffici periferici nuclei, per le relative valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici [7].

     2. Il fondo è, altresì, destinato alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ai sensi del successivo art. 19, nel limite annuale del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 1993.

     3. Per l'anno 1995, fino alla reiscrizione di cui alla lett. c) del I comma del successivo art. 33, l'ammontare del fondo è di L. 118.703 milioni.

     4. Per l'anno 1996, fino all'incremento di cui alla lett. b) del II comma del successivo art. 33, l'ammontare del F.E.S. è di L. 113.103 milioni.

 

     Art. 19. Lavoro straordinario.

     1. L'erogazione a carico del F.E.S. dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario è subordinata a specifica autorizzazione.

     2. Il limite individuale delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzabile in un anno è fissato in 200 ore.

     3. Al fine di assicurare l'assistenza agli organi istituzionali e lo svolgimento dei compiti di collaborazione svolti dagli uffici di gabinetto, il limite massimo individuale di cui al precedente comma, nel rispetto del monte spesa complessivo previsto al precedente art. 18 può essere superato informandone le OO.SS.

     4. Al fine di assicurare, altresì, il coordinamento generale dell'attività amministrativa e tecnica di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, il limite di cui al primo comma può essere superato nel rispetto comunque del monte - spesa complessivamente previsto, e, nell'ambito di 2% dell'organico complessivo del personale in servizio, può parimenti derogarsi dal limite massimo di cui sopra, previo confronto con le OO.SS., per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario e, comunque, sempre nel rispetto del monte-spesa complessivo previsto precedentemente.

     5. Le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti, in misura non superiore alle 12 ore mensili, i predetti limiti, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. Le prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. Il riposo compensativo è alternativo alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario.

     6. Per il personale che entrerà in servizio dopo l'entrata in vigore del presente accordo la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi della retribuzione:

     - stipendio tabellare iniziale mensile in godimento;

     - indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre 1992;

     - rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci.

     La maggiorazione della predetta misura oraria è la seguente:

     - per il lavoro straordinario diurno la maggiorazione è del 15%;

     - per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) la maggiorazione è del 30%;

     - per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo la maggiorazione è del 50%.

     Le tariffe orarie delle prestazioni di lavoro straordinario, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, restano congelate nelle misure individuali, alla stessa data, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivante dal nuovo sistema.

     Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o in attività di protezione civile non concorre ai limiti individuali e di spesa.

 

     Art. 20. Definizione degli obiettivi.

     1. La definizione degli obiettivi parametrati al precedente art. 18 è sottoposta a contrattazione decentrata ai sensi della legge regionale n. 38/1991.

     2. Nelle more della riforma generale dell'impiego regionale in attuazione dei principi desumibili dall'art. 2 della legge .23 ottobre 1992, n. 421, al FES partecipano i dipendenti di tutte le qualifiche.

 

     Art. 21. Gestione del fondo ed attuazione degli interventi.

     1. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti nel presente capo può essere delegata dal capo dell'Amministrazione al direttore regionale ed al dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni [8].

 

CAPO VI

IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITA' DEL LAVORO

 

     Art. 22.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione del 30 giugno 1993, concernente la disciplina contrattuale a favore del personale della Regione siciliana, in materia di igiene, sicurezza e salubrità del lavoro ed in conformità all'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, al fine di favorire la riabilitazione nei confronti dei portatori di handicap, si assumono le seguenti misure di sostegno:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate per il periodo eccedente la durata massima della aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in profili professionali diversi della stessa qualifica diversa da quella abituale, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. L'Amministrazione regionale deve dare piena attuazione alle disposizioni di cui alle leggi n. 266/91 e n. 104/91 prevedendo tempi e procedure certe per l'eliminazione delle barriere architettoniche e non, nonché di quanto ostacoli la deambulazione o l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap.

     3. L'Amministrazione regionale deve altresì garantire ai soggetti talassemici, emodialici, etc., la possibilità di usufruire di permessi per le costanti cure di cui necessitano, nonché deve consentire ai soggetti tossicodipendenti la riabilitazione presso centri specializzati garantendo la conservazione del posto di lavoro.

 

     Art. 23. Pari opportunità.

     1. Al fine di applicare concretamente nei posti di lavoro il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla legge n. 125/91, è necessario attivare a pieno i comitati paritetici per le pari opportunità con le modalità previste dall'art. 16 del decreto presidenziale del 30 gennaio 1993 della Regione siciliana.

     2. I comitati delle pari opportunità dovranno realizzare anche proposte di piani di azioni positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che impedisce ed ostacola l'affermazione di una condizione di pari opportunità.

     3. Dovranno essere prestate particolari attenzioni ai problemi relativi alla flessibilità degli orari, alla tutela della salute della lavoratrice, alla possibilità di promozione ed aggiornamento professionale all'interno dei posti di lavoro.

     4. I comitati delle pari opportunità promuovono iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. ed affermare sul lavoro la pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 24. Permessi, ritardi e recuperi.

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiori alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi da recuperare complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui per eccezionali motivi del dipendente non sia possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di rientri ovvero per turni.

 

     Art. 25. Indennità particolari.

     1. Nulla è innovato per quanto concerne la corresponsione delle indennità già previste a favore del personale non vedente dalla normativa nazionale, nonché a favore del personale inquadrato nel corpo regionale delle foreste e dei dipendenti cui è riconosciuta la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

 

     Art. 26. Indennità di vacanza contrattuale.

     1. Ferma restando la necessità della preventiva previsione della copertura finanziaria, decorsi tre mesi dalla data di scadenza del presente accordo, al personale in servizio viene corrisposta dal mese successivo a titolo di indennità di vacanza contrattuale una somma riassorbibile con gli aumenti stabiliti dal futuro accordo e determinata applicando il 30% del tasso di inflazione programmato allo stipendio tabellare e alla indennità integrativa speciale, di cui al punto c) del precedente art. 8.

     2. Ove la vacanza contrattuale si protragga per oltre sei mesi, la percentuale del tasso da applicare per la determinazione dell'indennità è pari al 50%.

 

     Art. 27. Trattenute per scioperi brevi.

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata dalla quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione delle tariffe predette, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 28. Riposo compensativo.

     1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio svolgerà servizio in un giorno festivo è dovuta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.

     2. Il dipendente dovrà fruire del riposo settimanale non goduto entro e non oltre 30 giorni dal servizio festivo prestato.

 

     Art. 29. Mutamento mansioni per inidoneità fisica.

     1. L'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quella proprie nel profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, fermo restando il trattamento economico in godimento.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica della nuova posizione funzionale, senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

 

     Art. 30. Relazioni con il pubblico.

     1. Allo scopo di conferire trasparenza e velocità al procedimento amministrativo l'Amministrazione regionale istituisce modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche in Sicilia (Regione - Comuni - Province - i consorzi ed enti sottoposti a controllo e vigilanza).

     2. La Regione si fa carico di promuovere la costituzione di servizi di accesso polifunzionali, assumendo l'indirizzo di coordinamento con gli altri enti pubblici, nonché la costituzione di uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge regionale n. 10/91.

     3. Gli uffici per le relazioni con il pubblico devono provvedere:

     - a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/91;

     - all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;

     - alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

     4. Saranno istituiti presso ogni Assessorato un punto informativo e una rete informativa provinciale.

     5. Agli uffici poli-funzionali e agli uffici per le relazioni al pubblico dovrà essere assegnato personale altamente qualificato e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico.

 

     Art. 31. Interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali e decentrati.

     1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo e sugli accordi decentrati da esso conseguenti le parti sottoscrittrici si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione del presente accordo sostituisce la clausola in questione sin dalla vigenza del contratto.

     2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi all'oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 32. Quantificazione degli oneri.

     1. La quantificazione degli oneri derivanti dal presente contratto è contenuta dal prospetto allegato D.

 

     Art. 33. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente contratto, valutati in L. 247.620 milioni per l'anno 1995 (di cui L. 39.000 milioni riferiti all'anno 1994 e L. 208.620 milioni riferiti all'anno 1995) si provvede:

     a) quanto a L. 141.600 milioni mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dallo art. 9 della legge regionale n. 38/91 - cap. 21262;

     b) quanto a L. 72.723 milioni mediante l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli 10302, 14005, 14007, 18002, 20002, 24003, 28003, 32002, 35002, 36002, 41004, 44003, 47002 del bilancio della Regione per l'anno 1995 destinati alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;

     c) quanto a L. 33.297 milioni mediante reiscrizione di parte delle economie realizzate nell'esercizio 1994 sul capitolo 21262 in relazione alle disposizioni di cui al III comma del precedente art. 18.

     2. Agli oneri ricadenti nell'anno 1996, valutati in L. 208.620 milioni, si farà fronte:

     a) quanto a L. 169.723 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità previste al cod. 07.02 del bilancio pluriennale della Regione;

     b) quanto a L. 38.897 milioni con l'incremento per l'anno 1996, del fondo destinato alla contrattazione (cod. 07.02) in relazione alle disposizioni di cui al IV comma del precedente art. 18.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.

     4. Nelle more della variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

 

     Art. 34. Registrazione ed entrata in vigore.

     1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella «A»

 

  Fascia funzionale         Stipendio annuo        Stipendio annuo

al 31 dicembre 1993          lordo 1994             lordo 1995

         I                      7.007.911              7.521.407

         II                     8.006.646              8.547.267

         III                    9.129.227              9.784.292

         IV                    10.232.695             10.858.678

         V                     11.627.106             12.297.627

         VI                    12.781.926             13.510.368

         VII                   14.862.543             15.736.602

         VIII                  19.482.533             20.530.766

Dirigente superiore           26.906.164             28.609.451

Dirigente regionale           35.627.078             38.617.801

Dirigente generale            39.135.000             42.421.000

 

 

Tabella «B» [9]

------------------------------------------------------------------

  Fascia funzionale         Stipendio annuo        Stipendio annuo

al 31 dicembre 1993          lordo 1994             lordo 1995

------------------------------------------------------------------

I                              7.007.911              7.521.407

Differenza   384.000           7.391.911              7.905.807

                               8.006.646              8.547.267

II                             8.006.646              8.547.267

Differenza   456.000           8.462.646              9.003.267

III                            9.192.227              9.784.292

Differenza   505.572           9.697.799             10.289.864

                              10.232.695             10.858.678

IV                            10.232.695             10.858.678

Differenza   536.000          10.768.695             11.394.678

V                             11.627.106             12.297.627

Differenza   639.491          12.266.597             12.937.118

                              12.781.926             13.510.368

VI                            12.781.926             13.510.368

Differenza   800.000          13.581.926             14.310.368

VII                           14.862.543             15.736.602

Differenza 1.900.000          16.762.543             17.639.602

                              19.482.533             20.530.766

VII (dir. amm.vo)             14.862.543             15.736.602

Differenza 1.900.000          16.762.543             17.639.602

VIII                          19.482.533             20.530.766

Differenza 2.532.729          22.015.262             23.063.495

D.S.                          26.906.164             28.609.451

Differenza 3.497.801          30.403.965             32.107.252

Dir.                          35.627.078             38.617.801

Differenza 4.631.520          40.258.598             43.249.321

S.G.                          39.135.000             42.421.000

Differenza 5.087.550          44.222.550             47.508.550

 

 

 

Allegato «C» [1]0

 

ACCORDO QUADRO LETT. D ART. 18 (UTILIZZAZIONE F.E.S.)

 

     Vengono qui appresso indicate le linee quadro relative agli istituti di cui alla lett. d dell'art. 18 dell'accordo entro i cui ambiti e limiti deve svolgersi la contrattazione decentrata a livello assessoriale e territoriale periferico.

 

A) Indennità di reperibilità.

 

     Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede di contrattazione decentrata, l'Amministrazione regionale può istituire il servizio di pronta reperibilità, al fine di fronteggiare eventi straordinari o di calamità.

     In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto assegnato nell'arco di 30 minuti.

     Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni al mese.

     Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

     La pronta reperibilità opera al di fuori del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, previsto o pianificato.

     Nel caso di chiamata all'interessato dovrà essere corrisposto il compenso del lavoro straordinario nella misura e nella qualità per le prestazioni rese durante la reperibilità. Le predette prestazioni straordinarie non concorrono ai limiti individuali e di spesa di cui al lavoro straordinario.

 

B) Indennità disagio.

 

     Al personale che ha il luogo di lavoro in sede disagiata, da individuare attraverso la contrattazione decentrata con le OO.SS., è corrisposto un compenso forfettario mensile.

 

C) Indennità di lavoro usurante.

 

     Per particolari prestazioni lavorative usuranti, da individuare attraverso la contrattazione con le OO.SS., è corrisposto un compenso mensile, ove compreso nel decreto legislativo 374/1993.

 

D) Indennità maneggio valori.

 

     Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori certi ed assimilati, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.

 

E) Indennità di rischio.

 

     Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute pubblica.

 

F) Indennità meccanografica.

 

     Al personale inquadrato in profili professionali dell'area informatica (con attività di programmazione e di elaborazione dati) e che esercita le mansioni del profilo spetta un'indennità mensile non inferiore all'attuale.

 

G) Indennità video.

 

     Al personale stabilmente addetto all'utilizzo di video scrittura o all'uso del personal computer per elaborazione testi non inquadrato in profili professionali dell'area informatica spetta un'indennità mensile in analogia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

 

H) Indennità di turnazione.

 

     Al fine del raggiungimento della piena funzionalità degli uffici della Regione possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti secondo articolazione dell'orario del servizio su 2 o 4 turni con una maggiorazione della retribuzione mensile forfettaria.

     La tariffa mensile viene erogata per i turni lavorativi effettivamente prestati.

 

I) Indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli.

 

L) Indennità di campagna.

 

     E' determinata come rimborso chilometrico del costo della benzina e commisurata ai giorni di effettiva prestazione.

 

N) Indennità di ricevimento di atti pubblici (Ufficiale rogante).

 

 

Allegato «D»

 

PROSPETTO ONERI

(Omissis).

 

 

Codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

 

CONFEDERAZIONI SINDACALI REGIONALI CGIL - CISL - UIL

 

Organizzazioni sindacali regionali:

 

     - CGIL - Funzione pubblica;

     - CISL - Settore autonomie locali;

     - UIL - Enti locali.

 

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio di sciopero del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, assumono il presente codice di comportamento, tenute presenti le norme contenute nella legge n. 93/1983, nella legge n. 146/90, in armonia con i principi contenuti nella legge regionale n. 38/1991.

 

Art. 1.

     Il diritto di sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 8 della legge regionale n. 38/1991, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.

 

Art. 2.

     Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

 

Art. 3.

     Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

 

Art. 4.

     Per l'esercizio del diritto di sciopero di cui all'art. 1 del presente codice esso deve essere preceduto da un avviso non inferiore a giorni 10.

     Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro si attiveranno procedure di componimento dei conflitti di lavoro da convenire tra le parti con separato regolamento. In ogni caso l'eventuale attivazione di dette procedure non interromperà i tempi di preavviso dell'azione sindacale programmata.

 

Art. 5.

     Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

     - cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie;

     - dal 23 dicembre al 7 gennaio;

     - cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

     - dal 10 al 20 agosto;

     - tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

     - il giorno di pagamento degli stipendi e delle pensioni.

     Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

 

Art. 6.

     La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi e di competenza delle strutture sindacali regionali e/o provinciali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo le regole interne di ciascuna organizzazioni.

 

Art. 7.

     Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di un'intera giornata di lavoro.

     Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

 

Art. 8.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, la proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:

     a) al Presidente della Regione;

     b) all'Assessore alla Presidenza;

     c) all'Assessore competente.

     Per il livello provinciale la proclamazione dello sciopero va comunicata anche alle rispettive controparti interessate.

 

Art. 9.

     Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

 

Art. 10.

     L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

     Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

     A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente

- con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla

partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali si

rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la sospensione

totale delle attività.

     L'applicazione concreta relativa all'individuazione dei servizi pubblici essenziali nonché le prestazioni indispensabili e i contingenti di personale per il funzionamento degli stessi durante l'astensione dal lavoro è demandata agli accordi previsti dalla legge regionale n. 38/1991, tenuto conto anche della disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

Art. 11.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

Art. 12.

     Il presente codice di autoregolamentazione entrerà in vigore dalla data del suo formale recepimento e resterà tale fino a successiva modificazione.

 

  Servizi essenziali di pubblica utilità.

 

     Sono da ritenersi all'interno della realtà regionale prioritari i seguenti servizi:

     - igiene e sanità;

     - sorveglianza idraulica dei fiumi e dei bacini idrici;

     - sorveglianza forestale;

     - trasporti;

     - pagamento stipendi e pensioni;

     - custodia patrimonio artistico, archeologico, monumentale e ambientale;

     - servizi di mensa universitari;

     - il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

     Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, con apposito protocollo d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo, saranno individuate le professionalità e le singole qualifiche di personale che formeranno i contingenti di personale esonerati dallo sciopero, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, tenuto conto dei diritti costituzionalmente tutelati. Nelle more delle definizioni degli accordi suddetti, le parti dichiarano di assicurare i servizi pubblici essenziali.

     Le amministrazioni, in occasione di sciopero che interessi i servizi pubblici essenziali sopra individuati, hanno l'obbligo di comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi dei dipendenti inclusi nei summenzionati contingenti alle OO.SS. e ai singoli interessati.

     Il lavoratore ha il diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

 

  Procedure di raffreddamento dei conflitti.

 

     Nel caso di conflitti di lavoro di livello centrale e/o periferico, dovrà essere avviato un confronto tra le parti entro 3 giorni.

     Il conflitto di interpretazione della norma contrattuale, sia in materia di contrattazione regionale sia per quelle decentrate, dovrà essere avviato a risoluzione nel modo seguente:

     le OO.SS. firmatarie del presente accordo e maggiormente rappresentative in campo nazionale che abbiano adottato un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, richiedono un confronto con lettera R.R. che dovrà contenere una breve descrizione dei fatti.

     La rappresentanza governativa e le OO.SS. entro 15 giorni dall'insorgenza del conflitto dovranno esprimere il proprio parere.

     Le circolari esplicative del contratto di lavoro, al fine di assicurare una omogenea e corretta applicazione contrattuale, dovranno preventivamente essere sottoposte alle valutazioni del le OO.SS.

     Gli andamenti della giurisprudenza potranno essere discussi tra le parti contraenti il contratto di lavoro e, conseguentemente, potranno essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali e potrà essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.

     Ove il Governo intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia contrattuale, le relative decisioni sono adottate previa contrattazione con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

 

(firme illeggibili)

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE SADIRS - CISAL

 

Art. 1.

     Questa organizzazione sindacale allo scopo di regolamentare l'esercizio dello sciopero del personale della Regione siciliana assume il seguente codice di comportamento ai sensi della legge n. 146/90 e della legge regionale n. 38/91, in virtù dello art. 40 della Costituzione che sancisce che lo sciopero costituisce un diritto fondamentale di ciascuna lavoratore.

     IL SADIRS - CISAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nel presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 

Art. 2.

     Per l'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni prima del suo inizio.

 

Art. 3.

     Il presente codice non si applica nei casi in cui dovessero essere in gioco le libertà fondamentali e la libertà sindacale, e nelle vertenze d'interesse generale, che riguardano tutto il mondo del lavoro.

 

Art. 4.

     Sono escluse manifestazioni di sciopero nei seguenti periodi:

     - dal 20 dicembre al 7 gennaio;

     - cinque giorni prima e 3 giorni dopo delle festività pasquali;

     - dall'1 al 30 agosto;

     - dal 27 ottobre al 7 novembre;

     - nei giorni di pagamento degli stipendi e delle pensioni per non più di tre giorni;

     - cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data delle consultazioni elettorali di qualunque ordine, tipo e grado.

     In caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, gli scioperi proclamati o in corso saranno sospesi.

 

Art. 5.

     La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi, è di esclusiva competenza della Segreteria regionale SADIRS - CISAL.

 

Art. 6.

     Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di dieci giornate di lavoro.

     Quelli successivi al primo - per la stessa vertenza - non potranno superare le cinque giornate di lavoro.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

 

Art. 7.

     La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:

     - al Presidente della Regione;

     - all'Assessore alla Presidenza;

     - alle controparti interessate.

 

Art. 8.

     Con accordi separati, ai sensi della legge regionale n. 38/91, saranno determinati i servizi indispensabili e le unità escluse dalla partecipazione allo sciopero.

 

Art. 9.

     Sono da considerarsi servizi essenziali e di pubblica utilità all'interno della realtà regionale:

     - sorveglianza idraulica;

     - sorveglianza forestale;

     - pagamento stipendi e pensioni;

     - custodia del patrimonio artistico, archeologico, monumentale ed ambientale;

     - servizi elettorali limitatamente al periodo in cui il paese è impegnato in elezioni di qualsiasi ordine, tipo e grado.

 

Art. 10.

     L'Amministrazione regionale, al fine di raffreddare la conflittualità, si impegna a fornire al SADIRS - CISAL tutte le circolari esplicative del contratto di lavoro ed ogni e qualsivoglia circolare che abbia per oggetto attività, comportamenti, distribuzione del carico di lavoro, che riguardino, comunque, i dipendenti regionali.

     L'Amministrazione regionale si impegna a discutere con il SADIRS-CISAL l'esito di sentenze passate in giudicato, relative a contenuti contrattuali estendibili a più soggetti, al fine di valutare l'opportunità di emanare provvedimenti normativi o amministrativi tendenti ad eliminare una reiterazione di conflittualità.

     L'Amministrazione regionale si impegna ad avviare un confronto con il SADIRS - CISAL, entro il periodo di vacatio tra la dichiarazione di sciopero e la sua effettuazione, al fine di valutare la Possibilità di revocare lo stesso.

 

Art. 11.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli, di questa O.S.

 

(firme illeggibili)

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE CONF.S.A.L.

 

     La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di

autoregolamentazione dello sciopero - come diritto irrinunciabile sancito

dalla Carta costituzionale inteso quale mezzo per tutelare gli interessi

legittimi dei lavoratori - afferma in linea di principio che al senso di

responsabilità delle organizzazioni dei lavoratori deve corrispondere un

atteggiamento adeguato delle controparti che deve sostanziarsi nel rispetto

integrale degli accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma

di rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e

delle finalità di esse.

     L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia e limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di comportamenti che assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del Paese.

     La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che sarà adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che, persistendo l'attuale situazione di mancata attuazione delle norme costituzionali (artt. 39 e 40 della Costituzione) si è di fronte ad una regolamentazione giurisprudenziale di fatto e ad una discrezionalità della pubblica amministrazione che non possono avere quei caratteri di obiettività univocità e di validità generale necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.

     Il codice di autoregolamentazione è così articolato:

     1) la proclamazione dello sciopero, cosi come la sospensione e la revoca, è demandata alle Federazioni nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione, se trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere territoriale;

     2) la proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di almeno 15 giorni e sarà notificata alle amministrazioni ed agli enti interessati a comporre la vertenza;

     3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in casi di emergenza, quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;

     4) le modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in volta ed in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;

     5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali canali dell'informazione.

     Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni sindacali collegate alle iniziative di riforma, ai contratti ed alle altre rivendicazioni. La CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali.

 

(firme illeggibili)

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE C.I.S.A.S.

 

Art. 1.

     Questa organizzazione sindacale allo scopo di regolamentare l'esercizio dello sciopero del personale della Regione siciliana assume il seguente codice di comportamento ai sensi della legge n. 146/90 e della legge regionale n. 38/91, in virtù dello art. 40 della Costituzione che sancisce che lo sciopero costituisce un diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

     La CISAS si impegna a esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nel presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 

Art. 2.

     Per l'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni Prima del suo inizio.

 

Art. 3.

     Il presente codice non si applica nei casi in cui dovessero essere in gioco le libertà fondamentali e la libertà sindacale e nelle vertenze d'interesse generale che riguardano tutto il mondo del lavoro.

 

Art. 4.

     Sono escluse manifestazioni di sciopero nei seguenti periodi:

     - dal 20 dicembre al 7 gennaio;

     - cinque giorni prima e tre giorni dopo delle festività pasquali;

     - dall'1 al 30 agosto;

     - dal 27 ottobre al 7 novembre;

     - nei giorni di pagamento degli stipendi e delle pensioni per non più di tre giorni;

     - cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data delle consultazioni elettorali di qualunque ordine, tipo e grado.

     In caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, gli scioperi proclamati o in corso saranno sospesi.

 

Art. 5.

     La titolarità a dichiarare sospendere e revocare gli scioperi è di esclusiva competenza della Segreteria regionale della CISAS.

 

Art. 6.

     Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di dieci giornate di lavoro.

     Quelli successivi al primo - per la stessa vertenza - non potranno superare le cinque giornate di lavoro.

     Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

 

Art. 7.

     La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:

     - al Presidente della Regione;

     - all'Assessore alla Presidenza;

     - alle controparti interessate.

 

Art. 8.

     Con accordi separati, ai sensi della legge regionale n. 38/91 saranno determinati i servizi indispensabili e le unità escluse dalla partecipazione allo sciopero.

 

Art. 9.

     Sono da considerarsi servizi essenziali e di pubblica utilità all'interno della realtà regionale:

     - sorveglianza idraulica;

     - sorveglianza forestale;

     - pagamento stipendi e pensioni;

     - custodia del patrimonio artistico, archeologico, monumentale ed ambientale;

     - servizi elettorali limitatamente al periodo in cui il Paese è impegnato in elezioni di qualsiasi ordine, tipo e grado.

 

Art. 10.

     L'Amministrazione regionale, al fine di raffreddare la conflittualità, si impegna a fornire alla CISAS tutte le circolari esplicative del contratto di lavoro cd ogni c qualsivoglia circolare che abbia per oggetto attività, comportamenti, distribuzione del carico di lavoro, che riguardino comunque i dipendenti regionali.

     L'Amministrazione regionale si impegna a discutere con la CISAS l'esito di sentenze passate in giudicato relative ai contenuti contrattuali estendibili a più soggetti, al fine di valutare l'opportunità di emanare provvedimenti normativi o amministrativi tendenti ad eliminare una reiterazione di conflittualità.

     L'Amministrazione regionale si impegna ad avviare un confronto con la CISAS, entro il periodo di vacatio tra la dichiarazione di sciopero e la sua effettuazione, al fine di valutare la possibilità di revocare lo stesso.

 

 


[*] Vedi Decreto Presidenziale 17 giugno 1997, n. 26.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 9 agosto 1995, n. 74.

[2] Comma così integrato dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 9 agosto 1995, n. 74.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 9 agosto 1995, n. 74.

[4] Comma così integrato dall'art. 3 del Decreto Presidenziale 9 agosto 1995, n. 74.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 7 agosto 1997, n. 34.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[8] Articolo così integrato dall'art. 5 del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38.

[9] Tabella così sostituita dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 7 agosto 1997, n. 34.

[1]10 L'art. 9, comma 2, del Decreto Presidenziale 2 ottobre 1997, n. 38 dispone quanto segue: «2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo: