§ 1.4.134 - L.R. 23 maggio 1994, n. 15.
Disposizioni urgenti per la formazione delle graduatorie valevoli ai fini delle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/05/1994
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, fermo restando quanto disposto in ordine ai criteri per l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie [...]
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.134 - L.R. 23 maggio 1994, n. 15.

Disposizioni urgenti per la formazione delle graduatorie valevoli ai fini delle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).

 

Art. 1.

     1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, fermo restando quanto disposto in ordine ai criteri per l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle relative disposizioni attuative, limitatamente agli anni 1992 e 1993, possono essere formulate globalmente per entrambi gli anni e stabilite e pubblicate anche separatamente per qualifica o profilo professionale. Per l'evasione delle richieste di avviamento presentate entro il 31 marzo 1994, hanno precedenza coloro che, nell'anno 1992, andavano iscritti nelle graduatorie. Alla redazione delle graduatorie integrate per tutte le qualifiche dovrà comunque provvedersi entro il termine del 30 settembre 1994.

     2. Nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da coprire. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.