§ 1.3.58 - L.R. 4 giugno 1997, n. 18.
Programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane ed a svilupparne la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:04/06/1997
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. La Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la [...]
Art. 2.      1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la "Fondazione Federico II", prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, cura l'attuazione delle seguenti iniziative:
Art. 3.      1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la Presidenza della Regione, in base ad apposito regolamento dalla stessa emanato, cura la realizzazione delle seguenti iniziative:
Art. 4.      1. Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1, la Presidenza della Regione nomina una apposita commissione composta da cinque docenti universitari, di cui [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 sono autorizzate le seguenti spese (in milioni di lire):
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.3.58 - L.R. 4 giugno 1997, n. 18.

Programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane ed a svilupparne la conoscenza.

(G.U.R. 7 giugno 1997, n. 28).

 

Art. 1.

     1. La Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore, presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

     a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;

     b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;

     c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     d) dal Direttore generale della "Fondazione Federico II";

     e) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato;

     f) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     g) da tre esperti di chiara fama designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2.

     1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la "Fondazione Federico II", prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, cura l'attuazione delle seguenti iniziative:

     a) l'assegnazione di nove premi di lire 10 milioni ciascuno, in ragione di tre per ciascun anno, a tesi di laurea discusse negli anni dal 1997 al 1999, e concernenti l'organizzazione istituzionale, amministrativa e fiscale del Regno di Sicilia tra il XII ed il XVI secolo;

     b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti i Parlamenti del Regno di Sicilia;

     c) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni riservato a giornalisti stranieri per articoli e/o saggi, pubblicati all'estero, editi dal 1997 al 1999 e concernenti la storia, la cultura, le istituzioni o gli aspetti economici e sociali della realtà siciliana;

     d) la compilazione e l'edizione di un catalogo delle pubblicazioni giuridiche siciliane dal secolo XV al secolo XIX possedute dalla Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana;

     e) la ristampa anastatica di un volume di particolare rarità che riguardi le istituzioni giuridiche siciliane, scelto tra quelli conservati presso la Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana.

     2. Il Presidente della "Fondazione Federico II" nomina:

     a) una commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre appartenenti alle università siciliane, per l'assegnazione dei premi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2;

     b) una commissione composta da cinque membri esperti, fra i quali almeno un funzionario dell'Assemblea regionale siciliana, e scelti anche fra cittadini stranieri, per l'assegnazione del premio di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

     3. Le nomine di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ratificate dal Consiglio di amministrazione della "Fondazione Federico II".

     4. Il Presidente della "Fondazione Federico II" promuove inoltre la realizzazione di un video sul Palazzo Reale, da affidare ad un regista di fama internazionale, volto ad illustrare la storia, l'architettura e le opere artistiche del Palazzo e dell'annessa Cappella Palatina, nonché iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale durante il Regno normanno-svevo, da realizzarsi anche in forma di rappresentazione teatrale e/o cinematografica, affidandone la regia ad operatori di livello internazionale. Tali iniziative potranno essere diffuse anche a livello scolastico in collaborazione con i provveditorati agli studi.

 

     Art. 3.

     1. In relazione al disposto dell'articolo 1, la Presidenza della Regione, in base ad apposito regolamento dalla stessa emanato, cura la realizzazione delle seguenti iniziative:

     a) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti l'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione nell'Isola dal XVIII secolo a oggi;

     b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi rispettivamente editi dal 1997 al 1999 e concernenti la storia del sistema fiscale e tributario in Sicilia.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione cura:

     a) l'organizzazione di mostre di opere d'arte, libri e documenti che illustrino le vicende istituzionali dell'Isola tra il Medioevo e l'Età moderna;

     b) l'assegnazione annuale di un premio di lire 30 milioni per saggi editi dal 1997 al 1999, concernenti le istituzioni delle Città demaniali siciliane e la storia dei loro ceti dirigenti dal XIII al XVI secolo;

     c) l'organizzazione di quattro seminari, d'intesa con la International School of Jus Commune del Centro Ettore Majorana di Erice, sul tema "Il Regnum Siciliae nel panorama delle istituzioni giuridiche europee del basso Medioevo".

 

     Art. 4.

     1. Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1, la Presidenza della Regione nomina una apposita commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre delle università siciliane.

     2. Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina una commissione composta da cinque docenti universitari, di cui tre appartenenti ad università siciliane.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     1. Per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 sono autorizzate le seguenti spese (in milioni di lire):

     (Omissis).

     2. All'onere per l'anno 1997 di lire 3.420 milioni si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli sottoelencati per gli importi indicati a fianco di ciascuno:

- cap. 10607 lire 100 milioni

- cap. 10151 lire 140 milioni

- cap. 10612 lire 100 milioni

- cap. 10648 lire 60 milioni

- cap. 10664 lire 50 milioni

- cap. 10673 lire 2.000 milioni

- cap. 10677 lire 500 milioni

- cap. 10679 lire 20 milioni

- cap. 10684 lire 300 milioni

- cap. 10698 lire 150 milioni.

     3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997/1999 cod. 1001.

     4. Le somme relative alle iniziative di cui all'articolo 2 sono trasferite alla "Fondazione Federico II" per la realizzazione delle finalità ad essa assegnate con la presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Integra la L.R. 9 dicembre 1996, n. 44.