| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Puglia | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 03/03/1998 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Nella legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione "la persona fisica titolare di autorizzazione". | 
| Artt. 2. - 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. | 
| Art. 17. 1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 8 del 1996 è soppresso. | 
| Art. 18. 1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1996, sarà espletato [...] | 
§ IV.7.25 - L.R. 3 marzo 1998, n. 10. [1]
Modifiche alla Legge regionale 14 giugno 1996, n. 8.
(B.U. 3 marzo 1998, n. 23).
     1. Nella 
1. [4].
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:
     a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della 
     b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della 
c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
     d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del 
e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici.
4. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, che deve svolgere la propria attività di una sola agenzia di viaggio e turismo.
5. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto, comporta il divieto dell'esercizio dell'attività dell'agenzia.
Artt. 10. - 16. [5]
     1. Il comma 3 dell'art. 19 della 
NORME TRANSITORIE
     1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima della data di entrata in vigore della 
2. Funge da Presidente della Commissione il Coordinatore del Settore turismo o suo delegato.
3. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 27 della 
[2] Modificano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della 
[3] Sostituisce l'art. 8 della 
[4] Sostituisce l'art. 9 della 
[5] Modificano gli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 17, e 18 della