§ 30.4.15 – L. 10 ottobre 1975, n. 524.
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:10/10/1975
Numero:524


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed [...]
Art. 2.      Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito [...]
Art. 3.      La lettera f) dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, relativo alle attribuzioni del [...]
Art. 4.      All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'art. 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro [...]
Art. 5.      All'onere di lire 20 miliardi relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'art. 2 della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 [...]


§ 30.4.15 – L. 10 ottobre 1975, n. 524. [1]

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima.

(G.U. 7 novembre 1975, n. 295).

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 100 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 30 miliardi per l'anno 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

 

          Art. 2.

     Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 50 miliardi, ripartita in ragione di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

 

          Art. 3.

     La lettera f) dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'art. 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1975 al 1977, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, all'uopo autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

     Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento -- anche tramite consorzi, pure di garanzia -- all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1975 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 20 miliardi relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'art. 2 della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.