§ 30.2.3- D.L. 5 luglio 1971, n. 430.
Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nel settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:05/07/1971
Numero:430


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive [...]
Art. 2.      Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è [...]
Art. 3.      Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. [...]
Art. 4.      E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine [...]
Art. 5.      Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente art. 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro [...]
Art. 6.      Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 3.000 [...]
Art. 7.      Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà inscritta nello stato di [...]
Art. 8. 
Art. 9.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 [...]
Art. 10.      Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire [...]
Art. 11.      All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 30.2.3- D.L. 5 luglio 1971, n. 430. [1]

Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nel settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliardi per l'anno 1971 e di lire 25 miliardi per l'anno 1972.

 

          Art. 2.

     Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno 1971, sarà fatto fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1971 e 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e gli apporti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione del Mediocredito centrale sono detraibili nella determinazione, rispettivamente, del reddito imponibile e del patrimonio imponibile del medesimo Istituto.

 

          Art. 4.

     E' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi, per la effettuazione di operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

 

          Art. 5.

     Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente art. 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

 

          Art. 6.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 1.500 milioni di lire. In casi singoli, con deliberazione del Comitato di cui motivata all'art. 5 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, il predetto limite d'importo può essere elevato a 2.000 milioni di lire.

     Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623 [2].

     La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta [3].

 

          Art. 7.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 500 milioni per il periodo dal 1971 al 1980 e di lire 500 milioni per il periodo dal 1972 al 1981.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.

     Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni [4].

 

          Art. 8. [5]

     Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

     lire 5.500 milioni per l'anno 1971

     lire 5.000 milioni per l'anno 1972

     lire 8.500 milioni per l'anno 1973

     lire 11.500 milioni per l'anno 1974

     lire 14.500 milioni per l'anno 1975

     lire 14.500 milioni per l'anno 1976

     lire 14.500 milioni per l'anno 1977

     lire 14.500 milioni per l'anno 1978

     lire 11.500 milioni per l'anno 1979

     lire 8.500 milioni per l'anno 1980

     lire 5.000 milioni per l'anno 1981.

 

          Art. 9.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, e dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972.

     Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 10.

     Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1971.

 

          Art. 11.

     All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo [6].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1971, n. 594.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 594.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 594.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 594.

[5] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 594.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 594.