§ 30.2.1 – L. 25 luglio 1961, n. 649.
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:25/07/1961
Numero:649


Sommario
Art. 1.      I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle [...]
Art. 2.      Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte è elevato da un quinto al 30 per cento
Art. 3.      Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, può essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti [...]
Art. 4.      La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituita dalla seguente
Art. 5.      Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, può essere [...]
Art. 6.      L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili anche alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali [...]
Art. 8. 
Art. 9.      La quota del 40 per cento prevista dalla lettera a) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevata al 50 per cento
Art. 10.      Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e [...]
Art. 11.      Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio [...]
Art. 12.      Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco [...]
Art. 13.      La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio [...]


§ 30.2.1 – L. 25 luglio 1961, n. 649. [1]

Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.

(G.U. 31 luglio 1961, n. 188).

 

     Art. 1.

     I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi contratti.

 

          Art. 2.

     Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte è elevato da un quinto al 30 per cento.

 

          Art. 3.

     Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, può essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della detta legge, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra il tasso che l'Istituto avrebbe praticato per operazioni similari ed il tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 30 luglio 1959, n. 623.

 

          Art. 4.

     La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, può essere affidato l'incarico di particolari indagini e studi necessari al funzionamento del Comitato predetto.

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili anche alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali finanziate ai sensi della medesima legge.

 

          Art. 8. [2]

     Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 100 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a 200 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta.

     La garanzia di cui al presente articolo, che può essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire, è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento, da parte del Comitato stesso, della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilità del richiedente di offrire idonee garanzie.

     Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 9.

     La quota del 40 per cento prevista dalla lettera a) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevata al 50 per cento.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e piccole imprese industriali o commerciali dagli istituti di cui all'articolo 6 della legge medesima.

 

          Art. 11.

     Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è aumentato di lire 2 miliardi per l'esercizio 1961-62 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

     E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1975-76 e di 2 miliardi per l'esercizio 1976-77.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 con riduzione del fondo stabilito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore entro il limite, rispettivamente, di dieci e di cinque miliardi per ciascun anno fino al 31 dicembre 1962.

     I finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, da concedersi dalle predette sezioni di credito industriale, non dovranno in nessun caso superare l'importo di lire 50 milioni per ogni singola iniziativa, salvo che si tratti di finanziamenti integrativi dei prestiti accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

     Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, effettuate con i fondi indicati nel primo comma, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ed, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

 

          Art. 13.

     La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è autorizzata a concedere i finanziamenti a medio termine a favore delle cooperative che esercitano attività commerciali, con la disciplina e per gli effetti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 15 febbraio 1967, n. 38.