§ 30.1.5 – L. 29 ottobre 1949, n. 906.
Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:29/10/1949
Numero:906


Sommario
Art. 1.      Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento [...]
Art. 2.      E' soppresso il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, con il relativo [...]
Art. 3.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad "agricoltori [...]
Art. 4.      Al disposto degli ultimi due comma dell'art. 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, sono sostituiti i seguenti due comma
Art. 5.      Il termine di un quinquennio previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.1.5 – L. 29 ottobre 1949, n. 906. [1]

Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.

(G.U. 21 dicembre 1949, n. 292).

 

     Art. 1.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento - tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonché, in ogni caso, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecentomilioni, al tasso del cinque per cento.

     Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

     Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

 

          Art. 2.

     E' soppresso il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, con il relativo stanziamento, ed è ridotta di trecentomilioni di lire l'autorizzazione di spesa conferita col primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di novecento milioni di lire, derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

 

          Art. 3.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad "agricoltori benemeriti", è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Al disposto degli ultimi due comma dell'art. 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, sono sostituiti i seguenti due comma:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il termine di un quinquennio previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.