§ 2.8.5 - D.Lgs.Lgt. 14 aprile 1945, n. 250.
Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/04/1945
Numero:250


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il recupero dell'ammontare, al tasso del 5%, di tutte le annualità erogate dei contributi straordinari concessi ad agricoltori, enti, associazioni in applicazione dell'art. 4 del [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il credito dello Stato costituisce, per l'intero ammontare, onere reale sui singoli beni immobili, formanti l'attuale consistenza della azienda del concessionario, in misura proporzionale ai [...]
Art. 4.      E' consentito, in ogni tempo, il riscatto totale, o parziale delle rate ancora da pagare, con lo sconto del 6% annuo e con lo sgravio dal privilegio degli immobili corrispondenti all'importo [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 2.8.5 - D.Lgs.Lgt. 14 aprile 1945, n. 250. [1]

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti.

(G.U. 30 maggio 1945, n. 65).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il recupero dell'ammontare, al tasso del 5%, di tutte le annualità erogate dei contributi straordinari concessi ad agricoltori, enti, associazioni in applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312.

     E' pure autorizzato il recupero del valore attuale, al tasso del 5%, delle annualità da erogare dei contributi innanzidetti, quando i medesimi abbiano formato oggetto di cessione, fermi restando gli impegni assunti dallo Stato per i pagamenti ancora da effettuare agli enti mutuanti.

     Per i contributi non ceduti, non si farà luogo al pagamento delle annualità rimaste da corrispondere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. [2]

     Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'ente o dell'associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente art. 1, sarà recuperato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme e i privilegi delle imposte erariali.

 

          Art. 3.

     Il credito dello Stato costituisce, per l'intero ammontare, onere reale sui singoli beni immobili, formanti l'attuale consistenza della azienda del concessionario, in misura proporzionale ai corrispondenti redditi imponibili, assistito dal privilegio previsto dall'articolo 2772 Codice civile, con grado posteriore a quello degli altri crediti privilegiati dello Stato, ma senza pregiudizio delle ipoteche o dei diritti reali di ogni genere anteriormente acquistati da terzi sui beni stessi.

 

          Art. 4.

     E' consentito, in ogni tempo, il riscatto totale, o parziale delle rate ancora da pagare, con lo sconto del 6% annuo e con lo sgravio dal privilegio degli immobili corrispondenti all'importo delle rate riscattate.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 29 ottobre 1949, n. 906.