§ 3.9.5 - Legge Regionale 4 aprile 1975, n. 27.
Norme per l'acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:04/04/1975
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità e limiti di applicazione della legge.
Art. 2.  Contributi in annualità.
Art. 3.  Contributi in capitale.
Art. 4.  Approvazione dei progetti.
Art. 5.  Delega di funzioni.
Art. 6.  Procedure di appalto.
Art. 7.  Revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 8.  Perizie suppletive e di variante.
Art. 9.  Competenze dei tecnici dell'Amministrazione regionale.
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.      Alla copertura degli oneri derivanti dalle anticipazioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione di L. 900 [...]
Art. 12.      Le spese derivanti dai contributi in annualità di cui al precedente articolo 2 sono imputate, per l'anno 1975, ai fondi di cui al Titolo II, Sezione V, Rubrica VI, Capitolo 1561, la cui [...]
Art. 13.      Alla copertura degli oneri previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, previsti in L. 300.000, si provvede, per l'anno 1975, con i fondi da iscrivere al Titolo I - Rubrica [...]
Art. 14.      La Giunta regionale è autorizzata a dare in carico al Tesoriere il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate di ammortamento dei mutui, autorizzandone irrevocabilmente ad accantonare [...]
Art. 15.      Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate nei tre esercizi successivi.
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.9.5 - Legge Regionale 4 aprile 1975, n. 27.

Norme per l'acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti Locali.

(B.U. n. 15 del 7 aprile 1975).

 

Art. 1. Finalità e limiti di applicazione della legge.

     Per accelerare l'attuazione delle opere previste dal programma 1974- 1975 delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti locali, tenendo conto della particolare situazione del mercato finanziario, la Regione realizza gli interventi secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento indicati dai successivi articoli in sostituzione di quelli ordinari previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

 

     Art. 2. Contributi in annualità.

     I contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della suddetta legge regionale vengono concessi nella misura necessaria a coprire gli oneri del mutuo alle migliori condizioni praticate sul mercato finanziario e nei limiti della spesa prevista nel bilancio regionale [1].

     Tali contributi vengono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, ovvero agli enti interessati, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei contratti di mutuo.

 

     Art. 3. Contributi in capitale.

     La Giunta Regionale, in alternativa dei contributi annuali previsti dal precedente art. 2, è autorizzata a concedere agli Enti locali contributi in capitale, previsti nel secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 1O, per l'intero importo della spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione delle opere, fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000.

 

     Art. 4. Approvazione dei progetti. [2]

 

     Art. 5. Delega di funzioni.

     I Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province sono delegati, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ad esercitare, con proprie ordinanze, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti di autorizzazione all'accesso negli immobili per l' esecuzione delle misurazioni e dei rilievi e per la redazione degli stati di consistenza.

     Gli eventuali oneri conseguenti a tale delega sono a carico della Regione.

 

     Art. 6. Procedure di appalto.

     Gli Enti beneficiari di contributi regionali debbono provvedere, dopo l'affidamento di massima dell'Istituto mutuante, anche in pendenza del formale perfezionamento dell'atto di concessione del mutuo, ad indire la gara per l'appalto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'approvazione del progetto e della concessione del contributo regionale.

     A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente fino ai due decimi dell'importo della spesa totale approvata.

     Con apposita convenzione da stipulare con l'Ente locale interessato ed il suo tesoriere sono stabilite le procedure per l'anticipazione delle somme per il recupero delle stesse.

     Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma, la Giunta Regionale è autorizzata a revocare il contributo.

     Qualora il primo esperimento d'appalto sia andato deserto, esso potrà essere subito ripetuto con ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera di invito di apposita clausola con cui l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base di appalto.

 

     Art. 7. Revisione dei prezzi contrattuali.

     Per la revisione dei prezzi contrattuali sono applicabili le norme di cui alle leggi dello Stato, ivi compresa l'applicazione della legge 21 dicembre 1974 n. 700.

     (Omissis) [3]

 

     Art. 8. Perizie suppletive e di variante. [2]

 

     Art. 9. Competenze dei tecnici dell'Amministrazione regionale. [2]

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

     Alla copertura della spesa di L. 9 miliardi, autorizzata dal precedente art. 3, si provvede per L. 6 miliardi mediante la contrazione di mutui passivi che la Giunta Regionale è delegata ad assumere con proprie deliberazioni, fino alla concorrenza del capitale netto necessario, e per i restanti 3 miliardi di lire, con parte dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1975, n. 10, dell'importo di L. 3.900 milioni complessivi.

     I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, al tasso massimo del 16% per una durata non superiore ad anni trenta [4].

     Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per la presa d'atto del Consiglio stesso.

     Agli oneri annuali di estinzione dei mutui, valutati in 13,4 milioni ogni 100 milioni di prestito contratto, per L. 541 milioni nel 1975, si fa fronte con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa, Titolo I, Sezione V, Rubrica 8°, Capitolo 1195, per lire 520 milioni, ed al Titolo III, Sezione I, Capitolo 1715 per lire 21 milioni - Bilancio finanziario 1975; per il fabbisogno annuale ulteriormente necessario, con i fondi regionali di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

 

     Art. 11.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalle anticipazioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione di L. 900 milioni con i residui fondi di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1975, n. 10, in parte impegnati per il primo comma del precedente articolo 10.

 

     Art. 12.

     Le spese derivanti dai contributi in annualità di cui al precedente articolo 2 sono imputate, per l'anno 1975, ai fondi di cui al Titolo II, Sezione V, Rubrica VI, Capitolo 1561, la cui denominazione viene così modificata:

     "Contributi in annualità per la esecuzione dei piani di opere pubbliche di competenza degli Enti locali" con lo stanziamento di L. 3.030.000.000.

     Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

     Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

     a) Stato di previsione delle entrate iscrizione al Titolo V del nuovo capitolo 360 con la denominazione "Mutui passivi per la esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali" L. 6.000.000.000.

     b) Stato di previsione della spesa

     1) Al Titolo I, Rubrica VIII è istituito il nuovo Capitolo 1195 con la denominazione: "Quota di interessi per ammortamento di mutui da contrarsi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali", con uno stanziamento di L. 520 milioni ed al Titolo III è istituito il nuovo Capitolo 1715 con la denominazione: "Quote capitali ammortamento mutui per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza di Enti locali" con un fondo di L. 21.000.000.

     2) Al Titolo II, Sezione V, Rubrica VI è istituito il Capitolo 1562 con la denominazione: "Contributi in conto capitale per la esecuzione dei piani di opere pubbliche di competenza degli Enti locali", di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, con una dotazione di L. 9.000.000.000.

     3) Al Titolo III, Categoria I, Capitolo 1718 "Fondo di rotazione per anticipazioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge di acceleramento del programma delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti locali - 1975", con una dotazione di lire L. 900.000.000.

     All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte:

     a) per L. 3.571 milioni con i fondi iscritti al Cap. 1561 del bilancio 1975;

     b) per L. 6.000 milioni con i proventi dei mutui da contrarsi ai sensi dell'art. 10 della presente legge;

     c) per L. 3.900 milioni con i fondi del bilancio 1974 di cui all'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64. [5]

 

     Art. 13.

     Alla copertura degli oneri previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, previsti in L. 300.000, si provvede, per l'anno 1975, con i fondi da iscrivere al Titolo I - Rubrica 8° - Cap. 1196 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1975 previa riduzione di pari importo delle somme stanziate al Capitolo 1190.

     Per gli anni successivi, si provvederà con adeguati stanziamenti da valere sui fondi regionali di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 14.

     La Giunta regionale è autorizzata a dare in carico al Tesoriere il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate di ammortamento dei mutui, autorizzandone irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per il pagamento delle rate stesse.

 

     Art. 15.

     Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate nei tre esercizi successivi.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1976, n. 41.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1978, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1975, n. 34.