§ 3.1.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 14.
Contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:21/01/1975
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L'intervento finanziario della Regione a favore dei Comuni e loro consorzi e delle Comunità montane per la formazione e l'attuazione dei piani urbanistici è realizzato mediante concessione di [...]
Art. 2.      I contributi annui costanti nella misura del 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con gli Istituti di [...]
Art. 3.      I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la
Art. 4.      I Comuni e loro consorzi e le Comunità montane che intendono usufruire dei contributi regionali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, devono rivolgere domanda alla Giunta Regionale e [...]
Art. 5.      Entro i 30 giorni successivi al termine valido per la presentazione delle domande da parte dei Comuni e loro consorzi e delle Comunità montane, la Giunta regionale delibera il piano di [...]
Art. 6.      L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della Giunta, in conformità dei programmi approvati dal Consiglio regionale
Art. 7.      I contributi di annualità di cui all'articolo 2 della presente legge sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio [...]
Art. 8.      Il mancato acquisto delle aree o il mancato inizio dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione entro 18
Art. 9.      I Comuni e loro consorzi cedono le aree urbanizzate con i criteri e le modalità previste dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive variazioni, per la concessione delle [...]
Art. 10.      Il Comune o consorzio fissa il termine entro cui i lotti debbono essere utilizzati dagli assegnatari, pena la perdita dei benefici
Art. 11.      All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, previsto in L. 5.600.000.000 complessive, si provvede con appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 12.      All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge previsto
Art. 13.      Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio finanziario a cui si riferiscono dovranno essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a [...]
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 3.1.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 14.

Contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare.

(B.U. n. 4 del 27 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     L'intervento finanziario della Regione a favore dei Comuni e loro consorzi e delle Comunità montane per la formazione e l'attuazione dei piani urbanistici è realizzato mediante concessione di contributi annui costanti, ovvero contributi in conto capitale, entro i limiti del fondo di cui ai successivi articoli.

     La spesa riconosciuta ammissibile non potrà comunque comprendere quella coperta dai mutui di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 2.

     I contributi annui costanti nella misura del 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con gli Istituti di credito e finanziari all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di venti annualità, sono concessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree da destinare all'edilizia residenziale e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione di:

     a) - piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) - piani per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia pubblica approvati ai sensi degli articoli 38 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 3.

     I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la [1]:

     a) - formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani urbanistici delle Comunità montane, dei piani regolatori generali e delle relative varianti, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dei piani di risanamento dei centri storici, dei piani di aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; ad eccezione dei programmi di fabbricazione previsti dalla legge urbanistica e successive modificazioni e integrazioni;

     b) - acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, in alternativa ai contributi annui a tale scopo previsti dal precedente articolo 2, e delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al precedente comma.

 

     Art. 4.

     I Comuni e loro consorzi e le Comunità montane che intendono usufruire dei contributi regionali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, devono rivolgere domanda alla Giunta Regionale e presentarla presso gli Uffici tecnici della Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

     Per l'esercizio 1974, le domande di contributo, anche su spese già deliberate o mutui già contratti, purchè dopo il 1° gennaio 1974, debbono essere presentate entro il termine perentorio di 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande debbono indicare l'ammontare totale della spesa, nonchè le quote relative alla formazione dei piani urbanistici, all'acquisizione dell'area, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi.

     Per l'acquisto dell'area deve essere indicato il tipo di contributo richiesto.

     Le domande debbono essere corredate:

     a) - per i Comuni e loro consorzi e per le Comunità montane che richiedono i contributi per la formazione di strumenti urbanistici, di copia della deliberazione consiliare approvata con cui si decide di procedere alla formazione del piano ed il relativo preventivo di spesa;

     b) - per i Comuni e loro consorzi che richiedono i contributi per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dalla relazione finanziaria allegata al piano approvato, del programma pluriennale di spesa approvato ai sensi dell'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     c) - per i Comuni e loro consorzi che richiedono i contributi per l'attuazione dei programmi costruttivi, della copia della deliberazione consiliare approvata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e di una relazione finanziaria illustrativa delle opere da realizzare e della spesa da sostenere;

     d) - per i Comuni e loro consorzi e per le Comunità montane che richiedono contributi per la formazione dei piani di aree da destinare ad insediamenti produttivi, della copia della deliberazione consiliare approvata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 865 e da una relazione finanziaria illustrativa delle opere da realizzare e della spesa da sostenere.

 

     Art. 5.

     Entro i 30 giorni successivi al termine valido per la presentazione delle domande da parte dei Comuni e loro consorzi e delle Comunità montane, la Giunta regionale delibera il piano di ripartizione dei fondi distinti secondo i due tipi di contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

     - maggiori indici di incremento demografico;

     - peggiori situazioni abitative dovute alla presenza di elevati indici di affollamento ed a condizioni igienico-sanitarie;

     - maggiore domanda di edilizia residenziale pubblica e privata;

     - presenza di condizioni di bilancio deficitarie.

     Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, il Presidente della Giunta, o l'Assessore competente, comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto delle opere, oppure, per l'acquisizione delle aree, gli atti necessari per la emissione dei decreti di esproprio e per l'erogazione dell'atto pubblico di acquisizione delle aree medesime.

 

     Art. 6.

     L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della Giunta, in conformità dei programmi approvati dal Consiglio regionale.

     L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ove tale effetto non sia già previsto dalla vigente legislazione statale.

 

     Art. 7.

     I contributi di annualità di cui all'articolo 2 della presente legge sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

     I contributi di cui all'articolo 3, lettera a) della presente legge sono erogati nella misura del 30% ad elaborati adottati dal Consiglio comunale o dal Consiglio della Comunità montana interessati, e nella misura del 70% ad elaborati approvati dai competenti organi regionali.

     I contributi concernenti l'acquisto delle aree di cui all'articolo 3, lettera b) della presente legge sono erogati al Comune interessato su presentazione dell'ordine di pagamento diretto o di deposito dell'indennità di espropriazione, oppure della deliberazione di acquisizione dell'area attraverso cessione volontaria.

 

     Art. 8.

     Il mancato acquisto delle aree o il mancato inizio dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione entro 180

     giorni dalla data del decreto di concessione del contributo comporta la decadenza del contributo.

     La decadenza o la proroga per comprovati motivi di necessità, è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta.

     La Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 6, con propria delibera, approva il piano e la nuova ripartizione delle somme non utilizzate.

 

     Art. 9.

     I Comuni e loro consorzi cedono le aree urbanizzate con i criteri e le modalità previste dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive variazioni, per la concessione delle aree nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167/72 e nei piani costruttivi ex articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     I Comuni e i loro consorzi cedono altresì le aree da destinare ad insediamenti produttivi con i criteri e le modalità previste dall'articolo 27 della legge n. 865/1971 e alle condizioni di cui al comma successivo.

     La somma globalmente ricavata dall'alienazione dei lotti non potrà essere superiore a quella impegnata dal Comune o consorzio per l'acquisto del terreno e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, al netto dei contributi regionali in conto capitale e in conto interesse.

     Il Comune o consorzio, in relazione al disposto del comma precedente, dovrà graduare i prezzi di vendita dei lotti sulla base di un regolamento di assegnazione dei lotti.

 

     Art. 10.

     Il Comune o consorzio fissa il termine entro cui i lotti debbono essere utilizzati dagli assegnatari, pena la perdita dei benefici.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, previsto in L. 5.600.000.000 complessive, si provvede con appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1994, secondo il seguente piano di ripartizione:

     L. 140.000.000 nell'esercizio finanziario 1974; L. 280.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993; L. 140.000.000 per l'esercizio 1994.

     Alla spesa prevista per l'esercizio 1974 si provvede mediante sostituzione nello stato di previsione della spesa, titolo II, sezione III, rubrica I del capitolo 2610 denominato "Contributi in annualità per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e infrastrutture" con analogo capitolo recante lo stesso numero 2610, denominato "Contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge regionale che prevede contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare" con lo stanziamento di L. 140 milioni e con la contemporanea diminuzione di uguale somma dal capitolo 3648 "Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso".

     Alla spesa prevista per l'esercizio finanziario 1975 e seguenti si provvederà mediante iscrizione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di appositi capitoli corrispondenti a quello di cui al comma precedente da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 12.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge previsto:

     - in L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1974;

     - in L. 150.000.000 per gli esercizi finanziari 1975 e 1976; si provvede mediante sostituzione nello stato di previsione della spesa, titolo II, sezione V, rubrica V, del capitolo 3390 "Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la formazione di strumenti urbanistici" con analogo capitolo recante lo stesso numero 3390, denominato "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 3 della legge regionale che prevede contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare, con lo stanziamento di 100.000.000 e contemporanea diminuzione, per L. 20 milioni" del soppresso capitolo 3390 e, per le rimanenti L. 80.000.000, del capitolo 3648 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso".

     Alla spesa prevista per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvederà mediante istituzione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di appositi capitoli corrispondenti a quello di cui al comma precedente da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 13.

     Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio finanziario a cui si riferiscono dovranno essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 53 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.