§ 2.1.82 - L.R. 10 agosto 2006, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: 'Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:10/08/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4     
Art. 5     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9     


§ 2.1.82 - L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: 'Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi'.

(B.U. 16 agosto 2006, n. 23).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie

     1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

     2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm. 20x30, con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello "Raccolta di tartufi riservata".

     3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbionti, adozione in prossimità della tartufaia di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni dal rilascio dell'attestato di cui al comma 9.

     4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

     5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

     6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

     7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

     8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.

     9. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.

     10. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle Politiche Agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura; le funzioni e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

     11. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni dieci dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

     12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.

     13. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura "Tartufaia controllata" o "Tartufaia coltivata".

     14. Le attestazioni di riconoscimento già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di anni 1 dalla data della presente legge.

     15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dalla provincia competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

     16. Le Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmettono al Servizio competente della Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. Consorzi volontari

     1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.

     2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto procapite.

     3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. Calendario di raccolta

     1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

     a) Tartufo nero pregiato (T. Melanosporum Vitt.) dal 15 novembre al 15 marzo;

     b) Tartufo bianco (T. magnatum Pico) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

     c) Tartufo d'estate o scorzone (T. Aestivum Vitt.) dal 1° giugno al 30 agosto;

     d) Tartufo bianchetto o marzuolo (T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico) dal 15 gennaio al 31 marzo;

     e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. Brumale Vitt.) dal 1° gennaio al 15 marzo;

     f) Tartufo moscato (T. Brumale Var. Moscatum De Ferry) dal 1° dicembre al 15 marzo;

     g) Tartufo uncinato (T. Uncinatum chatin) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

     h) Tartufo nero liscio (T. Macrosporum Vitt.) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

     i) Tartufo nero ordinario (T. Mesentericum Vitt.) dal 15 ottobre al 31 gennaio.

     2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate.

     3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino.

     4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

     5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate.".

 

          Art. 4

     1. L'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta

     1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, può condurre con se un numero massimo di due cani.

     2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.

     3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

     4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

     5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

     6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

     7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.

     8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.

     9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

     10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

     11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

     12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

     13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.".

 

          Art. 5

     1. L'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. Autorizzazione alla raccolta

     1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

     2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.

     3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che hanno frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore a 12 ore organizzato dalla Provincia in collaborazione con l'Università del Molise e Associazioni micologiche e che hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione Provinciale. La stessa ha durata quinquennale ed è composta da:

     a) un funzionario dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;

     b) un funzionario dirigente del CFS in servizio nella Regione;

     c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio Produzioni Agricole e Politiche di valorizzazione della montagna.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Provinciale.

     4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione di cui al comma 3.

     5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale; il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

     6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:

     a) tesserino scaduto;

     b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;

     c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

     d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.

     7. Il tesserino di idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 19.

     8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino.".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi

     1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

     2. La lavorazione dei tartufi per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

     a) dalle ditte iscritte alla CCIAA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e nel settore agricolo;

     b) dai consorzi volontari indicati nell'art. 5;

     c) da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e prodotti derivati.".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. Sanzioni

     1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 per chi esercita:

     a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

     b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o senza altra autorizzazione prescritta, semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che ha effettuato la contestazione stessa;

     c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;

     d) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

     e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;

     f) l'apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni tre buche, o frazioni di tre, non riempite a regola d'arte, o per decara di terreno lavorato.

     2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.

     3. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00 per chi esercita:

     a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;

     b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Euro 750,00 a Euro 2.500,00 con la revoca definitiva del tesserino.

     4. È prevista la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 450,00 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge.

     5. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 per il mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9.

     6. È istituita la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:

     a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;

     b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

     c) l'apertura di buche in suprannumero rispetto al limite di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 16;

     d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall'art. 9, comma 2;

     e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.

     7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 750,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno.

     Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.500,00, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.

     8. È prevista la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:

     a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

     b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituita reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 750,00 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00.

     9. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 5,00 a Euro 12,50 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.

     10. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.

     11. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).

     12. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.

     13. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.

     14. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

     15. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è svolta dalle competenti strutture delle Amministrazioni Provinciali.".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate

     1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di Euro 100,00. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a Euro 50,00 previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

     2. Il versamento della predetta tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise e appositamente istituito.

     3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti né ai raccoglitori che consorziati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

     4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative e che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito sono destinate:

     a) al funzionamento delle Commissioni provinciali, alla organizzazione e gestione dei corsi di formazione per aspiranti raccoglitori e alle ulteriori, eventuali necessità derivanti dalla gestione dell'attività affidata alla Provincia;

     b) per attivazione di iniziative rivolte alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sul tartufo e per interventi volti a potenziare la produzione e valorizzazione del prodotto;

     c) alle Comunità Montane, proporzionalmente al numero di raccoglitori residenti nel territorio di competenza, con l'obbligo della rendicontazione annuale e per azioni di miglioramento, tutela e sviluppo della tartuficoltura.".

 

          Art. 9

     1. L'articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa per il rilascio o la convalida annuale di cui all'articolo 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 18.

     2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, devono presentare un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.

     3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono previste nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2006 e fanno riferimento alle UPB 2 e 62 per le entrate e alla UPB 250 per le spese.".