§ 4.10.3 - Legge Regionale del 13 agosto 1983 n. 23.
Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/08/1983
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico regionale con iniziative a carattere educativo e culturale rivolte anche alla prevenzione degli infortuni in [...]
Art. 2.      Il CNSA ed il CAI, nell'ambito delle proprie competenze e salve le altre loro iniziative ed attività istituzionali, provvedono:
Art. 3.      Per le attività di cui al precedente articolo la Regione concede, a partire dall'anno 1983, contributi a favore della delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed alle sezioni del [...]
Art. 4.      Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente la delegazione del CNSA di zona e le sezioni del CAI interessate dovranno presentare tramite la delegazione regionale del CAI la domanda [...]
Art. 5.      La delegazione regionale del CAI, se richiesta, fornirà alla Regione Marche, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane il proprio parere in relazione alle opere [...]
Art. 6.      Per la dotazione e ammodernamento di strutture e materiale vario destinato alle sezioni marchigiane del CNSA la Regione è autorizzata a concedere un contributo alla delegazione di zona del CNSA [...]
Art. 7.      Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 10.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita [...]


§ 4.10.3 - Legge Regionale del 13 agosto 1983 n. 23.

     Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.

 

Art. 1.

     Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico regionale con iniziative a carattere educativo e culturale rivolte anche alla prevenzione degli infortuni in montagna, la Regione interviene a favore della delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e delle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale.

 

     Art. 2.

     Il CNSA ed il CAI, nell'ambito delle proprie competenze e salve le altre loro iniziative ed attività istituzionali, provvedono:

     a) al rimborso spese per i volontari componenti le squadre di soccorso alpino relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso anche in grotta, nonché per le attività connesse all'addestramento e alle esercitazioni;

     b) al trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

     c) all'adeguamento, ammodernamento e rinnovo delle dotazione di materiali alpinistici e alla sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

     d) all'addestramento delle squadre di soccorso e alla loro gestione, nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti alpinistici ed alla diffusione della conoscenza del Corpo Nazionale Soccorso Alpino;

     e) all'organizzazione delle scuole operanti presso le sezioni del CAI, per corsi di introduzione e specializzazione in escursionismo, alpinismo e sci-alpinismo, nonché studi e prove pratiche di materiali ed equipaggiamento;

     f) alla propaganda dell'educazione alpinistica-naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna;

     g) all'organizzazione di escursioni guidate allo scopo di diffondere la conoscenza della montagna e della flora che la caratterizza;

     h) all'individuazione, segnalazione, attrezzatura, manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nella montagna marchigiana e alla redazione di carte tematiche;

     i) all'organizzazione di incontri, convegni, studi e pubblicazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza della montagna e dei problemi connessi;

     l) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal CAI e per la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici.

 

     Art. 3.

     Per le attività di cui al precedente articolo la Regione concede, a partire dall'anno 1983, contributi a favore della delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed alle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale.

     La ripartizione dei fondi è effettuata sulla base di un programma predisposto dalla delegazione regionale del CAI e dalla delegazione di zona del CNSA, in collaborazione con le proprie sezioni del CAI, ed è stabilita nella misura massima del 50 per cento alla delegazione del CNSA marchigiana e nella misura massima del 50 per cento alle sezioni marchigiane del CAI e alla loro delegazione regionale, per le attività di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del precedente articolo.

 

     Art. 4.

     Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente la delegazione del CNSA di zona e le sezioni del CAI interessate dovranno presentare tramite la delegazione regionale del CAI la domanda corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     Per il contributo afferente l'esercizio 1983 la domanda va presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo è deliberato sentita la competente commissione consiliare ed erogato dalla giunta regionale sulla base del programma di cui all'art. 3.

     E' fatto obbligo alla delegazione di zona del CNSA ed alle sezioni del CAI beneficiarie di fornire annualmente alla giunta regionale, contestualmente alla richiesta del contributo, comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, un rendiconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente.

 

     Art. 5.

     La delegazione regionale del CAI, se richiesta, fornirà alla Regione Marche, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane il proprio parere in relazione alle opere pubbliche da realizzarsi in zona montana sia per le conseguenze che possono derivare dalle opere stesse all'ambiente montano, sia per gli aspetti tecnici connessi ad opere da eseguirsi in zone fortemente innevate, esposte a valanghe, venti impetuosi, dissesti idrogeologici e, in generale, a condizioni climatiche particolarmente difficili.

 

     Art. 6.

     Per la dotazione e ammodernamento di strutture e materiale vario destinato alle sezioni marchigiane del CNSA la Regione è autorizzata a concedere un contributo alla delegazione di zona del CNSA del CAI, con le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 10.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma precedente sono iscritte:

     a) per l'anno 1983 a carico del capitolo 2133105 che si istituisce nello stato di previsione delle spesa del detto anno con la denominazione "Contributi alla delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed alle Sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per attività dirette alla valorizzazione, alla conservazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio alpinistico regionale" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 10.000.000;

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 30.000.000.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma precedente sono iscritte per l'anno 1983 a carico del capitolo 2133201 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Contributi alla delegazione di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed alle Sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per attività dirette alla valorizzazione, conservazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio alpinistico regionale" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

     Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi precedenti si provvede:

     a) per l'anno 1983, mediante riduzione, per l'importo di L. 40.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;

     b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.